Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro alle dipendenze di una farmacia poi oggetto di cessione. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli dalla società datrice in data 30 settembre 2014, il ripristino del rapporto di lavoro nei confronti del cessionario dell’azienda farmaceutica e la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, oltre al riconoscimento di differenze retributive a carico dei convenuti in solido. La Corte d’appello di Salerno aveva confermato integralmente tale decisione. In Cassazione il fallimento del cedente ha proposto quattro motivi contro la sentenza di merito, mentre il lavoratore ha resistito e proposto ricorso incidentale; a sua volta la società cessionaria e i suoi soci hanno proposto ricorso incidentale tardivo, chiedendo di contestare il capo relativo alle differenze retributive e al rigetto della loro riconvenzionale. Il motivo effettivamente esaminato nel ricorso incidentale della società e dei soci denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando un’adesione acritica alla sentenza di primo grado senza confutazione delle doglianze di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente al rapporto tra il fallimento ricorrente principale e il lavoratore, in ragione di un verbale di conciliazione sottoscritto tra tali parti con rinuncia reciproca ai rispettivi ricorsi e spese compensate. Quanto al residuo ricorso incidentale della società cessionaria e dei soci, la Corte ne ha affermato l’ammissibilità come impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., ma lo ha rigettato nel merito, ritenendo insussistente il vizio di motivazione apparente: la Corte d’appello aveva infatti reso percepibili le ragioni della decisione, sia pure in forma sintetica, facendo proprie le argomentazioni del tribunale. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti incidentali soccombenti alle spese in favore del lavoratore, con distrazione a favore dei difensori antistatari, e disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
in presenza di conciliazione e rinuncia al ricorso, può essere dichiarata l’estinzione del processo tra le parti aderenti all’accordo senza provvedere sulle spese.
art. 325 c.p.c.
l’impugnazione deve essere proposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 326 c.p.c.
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza.
art. 334 c.p.c.
è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato non impugnante quando l’impugnazione principale altrui metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza e sussista un interesse qualificato a reagire.
art. 360 c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso materiale o grafico oppure se la motivazione è solo apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell’impugnazione va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato; la disposizione non opera per le parti nei cui confronti il processo sia stato dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato è ammissibile anche nelle cause scindibili quando l’impugnazione principale dell’altro condebitore incida sull’assetto di interessi comune e generi un interesse giuridicamente qualificato a reagire, specie per evitare pregiudizi nel successivo regresso.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consenta di percepire le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica, né la mera insufficienza argomentativa o il dissenso della parte soccombente.
- La motivazione per relationem o il richiamo alle ragioni del primo giudice è legittimo se la sentenza d’appello rende comunque comprensibile il percorso decisorio e consente il controllo logico-giuridico della pronuncia.
- In caso di conciliazione tra alcune parti con rinuncia ai rispettivi ricorsi, il processo si estingue limitatamente a tali rapporti e non si procede sulle spese tra le parti che hanno aderito all’accordo.
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