Cassazione Civile, Ordinanza n. 12243/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha attribuito una nuova rendita a un immobile della contribuente. La società ha impugnato l'atto sostenendo che la procedura estimativa dell'Amministrazione fosse viziata, in particolare per non corretta applicazione dei parametri tecnici e della Circolare n. 6/2012, e ha prodotto una perizia giurata chiedendo anche una c.t.u. I motivi di ricorso per cassazione sono sei: (1) violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserita errata gestione dei motivi di appello e della prova; (2) violazione delle norme catastali richiamate e dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, per illegittimità della stima e dei criteri di classamento; (3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su alcune doglianze; (4) nullità per motivazione apparente o omessa, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e delle norme del processo tributario; (5) nullità per mancato accoglimento della richiesta di c.t.u.; (6) violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 61 ss. c.p.c., sempre in tema di consulenza tecnica.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR aveva comunque deciso sulla domanda confermando la legittimità dell'accertamento catastale; che la motivazione non fosse apparente, essendo state esposte le ragioni del rigetto; che le censure sulle prove e sull'art. 2697 c.c. in realtà mirassero a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione; che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non fosse configurabile, perché non risultava l'utilizzo di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali; e che il diniego della c.t.u. fosse legittimo, essendo discrezionale per il giudice di merito e giustificato dal fatto che la correttezza della stima era già ritenuta adeguatamente dimostrata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma processuale sulla forma e sui contenuti dell'appello tributario; la Corte esclude la sua violazione perché la CTR ha comunque esaminato il merito della stima catastale.
art. 56 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione all'onere di riprodurre in appello i motivi di primo grado; la Corte ritiene che, nel caso concreto, il giudice d'appello non si sia sottratto al controllo di merito.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
richiamato tra le norme catastali asseritamente violate, ma la censura viene respinta perché la stima è ritenuta conforme ai parametri normativi.
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, non quando valuti diversamente le prove offerte.
art. 116 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio o il diverso peso assegnato alle prove.
art. 2697 c.c.
la violazione si ha solo se l'onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata; non se il giudice abbia ritenuto provato un fatto sulla base di una valutazione delle risultanze.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca la decisione su un capo di domanda; non basta che non siano stati esaminati tutti gli argomenti difensivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare ogni deduzione di parte.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato tra le norme sul contenuto motivazionale della sentenza tributaria, ma la Corte ne esclude la violazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR abbia motivato in modo sufficiente.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per censurare il mancato esercizio del potere istruttorio; la Corte ribadisce che la c.t.u. è discrezionale e può essere negata se il quadro probatorio è già ritenuto completo.
artt. 61 ss. c.p.c.
richiamati per la consulenza tecnica d'ufficio; la Corte conferma che la c.t.u. non è prova in senso proprio e il suo diniego rientra nel prudente apprezzamento del giudice.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
norma catastale richiamata tra quelle asseritamente violate; la Corte non ravvisa errore della CTR nella valutazione della rendita.
art. 29 d.P.R. n. 1142/1949
richiamata tra le norme di classamento e stima catastale; la censura è respinta per la correttezza della stima riconosciuta dalla CTR.
art. 8 r.d.l. n. 652/1939
richiamato nel quadro normativo catastale; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 11 r.d.l. n. 652/1939
richiamato nel quadro normativo catastale; la Corte conferma la valutazione dell'ufficio.
art. 11 d.l. n. 70/1988
richiamato tra le norme in tema di rendita/classamento; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 1, comma 21, L. 208/2015
richiamato come norma catastale ulteriore; non viene ritenuta violata dalla decisione impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato anche nella parte dedicata alla motivazione apparente; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione di merito; non ricorre quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito delle singole argomentazioni difensive incompatibili con la soluzione prescelta.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto, è meramente assertiva o è incomprensibile; non è censurabile in cassazione la mera insufficienza del ragionamento decisorio o il mancato esame di ogni singolo argomento di parte.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove: la contestazione del peso probatorio, dell'attendibilità degli elementi istruttori e della ricostruzione fattuale resta riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non quando abbia semplicemente ritenuto provato o non provato un fatto all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono, non quando abbia liberamente apprezzato il materiale istruttorio.
- Nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; il suo diniego è legittimo quando il giudice ritenga già sufficientemente provata la questione controversa.
- Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito: se il giudice ravvisa un vizio sostanziale dell'atto impositivo, deve procedere alla decisione sul merito della pretesa; se invece esclude l'illegittimità dell'atto, non sussiste l'obbligo di una valutazione sostitutiva ulteriore.
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