Sentenza n. 1787/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto, prot. n. -OMISSIS-/2025 del 10 novembre 2025, notificata a mezzo pec in data 12 novembre 2025, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per l’ammissione di n. 456 allievi marescialli al 26° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri del Corpo, per asserita carenza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 4), del bando di concorso; 2. del verbale n. 1 redatto in data 17 settembre 2025, nella parte in cui la Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti ha proposto l'esclusione del ricorrente dalla predetta procedura concorsuale; 3. dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 4), del bando di concorso indetto con determinazione n. 128823 in data 24 aprile 2025, nella parte in cui prevede quale requisito di ammissione: “non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi”, interpretato dall’Amministrazione in senso assoluto e automatico, senza alcuna valutazione discrezionale in caso di intervenuta riabilitazione; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso interno per l'ammissione al 26° corso per allievi marescialli della Guardia di Finanza per asserita carenza del requisito relativo all'assenza di condanne per delitti non colposi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, il verbale della sottocommissione e la clausola del bando che richiedeva l'assenza di imputazioni, condanne o applicazioni della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi. L'esclusione si fondava su una condanna del Tribunale Militare di Padova, divenuta irrevocabile nel 2005, per abbandono di posto o violata consegna da parte di militare, con pena detentiva sostituita da sanzione pecuniaria. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 178 c.p., dell'art. 85 d.P.R. 3/1957 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che l'Amministrazione avesse omesso di considerare la riabilitazione disposta dal Tribunale di Sorveglianza nel 2024. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 27, 51 e 97 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e ingiustizia manifesta, contestando l'interpretazione assoluta e automatica della clausola escludente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati nei limiti indicati in motivazione. Il Collegio ha affermato che il mero richiamo alla clausola del bando non è sufficiente a giustificare l'esclusione quando la condanna sia stata seguita da riabilitazione. La riabilitazione, pur non eliminando il fatto storico né la sentenza di condanna, estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna; pertanto non può essere privata di efficacia mediante un'automatica preclusione all'accesso o alla progressione di carriera. L'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e motivata dell'affidabilità complessiva del candidato, considerando la gravità e la risalenza del fatto, l'attuale compatibilità con le funzioni da svolgere e l'eventuale persistente significato sintomatico dell'episodio. Tale esigenza è particolarmente rilevante per un militare già in servizio permanente, poiché non è ragionevole ritenere che una condanna riabilitata sia irrilevante per il rapporto di servizio attuale ma automaticamente ostativa alla progressione. Il precedente giudiziario relativo a una precedente esclusione non è stato ritenuto decisivo, perché all'epoca la riabilitazione non era ancora intervenuta ed era successivamente decorso ulteriore tempo durante il quale il ricorrente aveva continuato a prestare servizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 178 c.p.
estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna
La riabilitazione non elimina il fatto storico né la sentenza di condanna, ma estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale; tra questi possono rientrare anche limitazioni pubblicistiche alla capacità giuridica fondate esclusivamente sulla condanna.
art. 2, comma 1, lettera a), numero 4), del bando di concorso
non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi
La clausola non può essere interpretata come fonte di un automatismo espulsivo quando sia intervenuta la riabilitazione; occorre una valutazione concreta dell'affidabilità del candidato.
art. 36, comma 1, lettera a), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La disposizione, quale base normativa della clausola concorsuale, deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, escludendo una preclusione perpetua alla progressione di carriera per una condanna riabilitata e imponendo una valutazione concreta del fatto.
art. 27, comma 3, Cost.
Il principio rieducativo della pena impedisce che una condanna riabilitata produca una limitazione perpetua e meramente afflittiva dell'accesso o della progressione nei pubblici uffici.
art. 3 Cost.
I principi di ragionevolezza ed eguaglianza ostano a una preclusione automatica e permanente fondata su una condanna i cui effetti penali siano cessati per effetto della riabilitazione.
art. 51 Cost.
L'accesso ai pubblici uffici deve essere tutelato contro limitazioni irragionevoli e perpetue derivanti da una condanna riabilitata.
art. 3 l. 241/1990
L'esclusione deve essere sorretta da una motivazione congrua e da un'istruttoria adeguata, non potendo limitarsi al richiamo automatico alla clausola del bando.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La riabilitazione ex art. 178 c.p. impedisce che una clausola concorsuale fondata sull'esistenza di una condanna per delitto non colposo operi automaticamente come causa di esclusione, pur non eliminando il fatto storico né la sentenza di condanna.
- Quando una condanna penale sia stata seguita da riabilitazione, l'Amministrazione deve valutare in concreto e motivare specificamente l'affidabilità del candidato, considerando la gravità del fatto, la sua risalenza e l'attuale compatibilità con le funzioni da svolgere.
- Una preclusione assoluta e perpetua all'accesso o alla progressione nei pubblici uffici, fondata su una condanna riabilitata senza esame individualizzato, contrasta con i principi di rieducazione della pena, ragionevolezza ed eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici.
- Per il militare già in servizio, l'esclusione da una progressione di carriera non può essere disposta automaticamente in base a una condanna riabilitata; l'Amministrazione deve spiegare perché il fatto conservi, nonostante il tempo trascorso e il servizio prestato, una concreta attitudine a incidere sull'affidabilità richiesta per le nuove funzioni.
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