Cassazione Penale, Sentenza n. 37855/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/02/2025. Il ricorrente deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.): 1) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado (giudicato implicito su tale punto), con conseguente peggioramento della determinazione della pena; 2) presunto aumento della pena per la continuazione rispetto alla precedente determinazione, anch'esso incompatibile con il divieto di reformatio in peius in caso di appello proposto solo dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, accogliendo il primo motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che si era formato in giudicato implicito e che non poteva essere escluso dal giudice di rinvio. Il secondo motivo, relativo all'aumento per la continuazione, è stato respinto: la Cassazione ha ritenuto legittimo che, a seguito della riqualificazione della fattispecie (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90), la Corte di appello in sede di rinvio potesse applicare un aumento per continuazione diverso rispetto alla sentenza annullata, purché la valutazione tenga conto della diversa struttura normativa e dei nuovi parametri applicabili.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sulle fattispecie di stupefacenti: la Corte ha riqualificato i fatti come rientranti nel comma 5, il che ha inciso sui parametri di pena complessivi.
art. 597 c.p.p.
Regola le conseguenze dell'appello: la Corte ricorda che, quando l'appello è proposto solo dall'imputato, opera il divieto di reformatio in peius che investe anche gli elementi autonomi della determinazione della pena (es. riconoscimento di circostanze attenuanti).
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che il loro riconoscimento in primo grado, non interessato dall'annullamento, aveva acquisito efficacia di giudicato implicito e non poteva essere escluso dal giudice di rinvio.
art. 609 c.p.p.
Citato nella giurisprudenza richiamata come norma collegata alla limitazione della cognizione del giudice d'appello e del giudice di rinvio rispetto al giudicato implicito sulla pena.
art. 627 c.p.p.
Richiamato quale normativa collegata ai limiti della pena in caso di rinvio dopo annullamento: la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal primo grado o, se inferiore, di quella già rideterminata in appello annullato.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, opera il divieto di reformatio in peius che riguarda non solo la pena complessiva ma anche gli elementi autonomi che la compongono (es. riconoscimento di circostanze attenuanti): il giudice d'appello o di rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto a questi elementi già definiti con giudicato implicito.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio solo la qualificazione giuridica, gli altri aspetti della sentenza (come il riconoscimento di attenuanti) non interessati dall'annullamento possono formare giudicato implicito e vincolare il giudice di rinvio.
- Se la riqualificazione del reato modifica la struttura normativa o i parametri di calcolo della pena, è possibile che il giudice del rinvio applichi aumenti o riduzioni alle singole componenti (es. aumento per la continuazione) purché, nella nuova configurazione, non si determini un peggioramento complessivo non consentito dall'art. 597 c.p.p.
- La verifica di reformatio in peius non può basarsi soltanto su un raffronto 'matematico' delle singole voci della pena quando i parametri di riferimento e la sequenza di calcolo mutano: in questi casi occorre valutare l'effetto complessivo della nuova determinazione alla luce della diversa qualificazione.
- In presenza di precedenti decisioni che hanno riconosciuto attenuanti, il difensore può eccepire la violazione del divieto di reformatio in peius in sede di cassazione se il giudice di rinvio omette tali riconoscimenti; il rimedio praticabile è l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio.
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