Cassazione Penale, Sentenza n. 43083/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sciarra era imputata per il furto di energia elettrica (circa 13.052,12 Kwh) sottratta alla società ENEL. Il Tribunale di Napoli Nord, ritenendo che in base al d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia) il reato fosse divenuto procedibile a querela e che la persona offesa non avesse proposto querela entro il termine transitorio, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il reato era procedibile d'ufficio perché il pubblico ministero, alla prima udienza utile dopo la costituzione delle parti, aveva validamente contestato in modo suppletivo l'aggravante ex art.625 n.7 (il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio), che ripristina la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art.625 n.7, esercitata dal pubblico ministero alla prima udienza utile dopo il termine transitorio previsto dall'art.85 d.lgs. n.150/2022, ha piena efficacia giuridica e rende il reato procedibile d'ufficio. La sentenza del Tribunale è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per il relativo giudizio; è stata altresì richiamata l'esigenza di notificare all'imputato assente l'estratto del verbale relativo alla modifica della contestazione ai sensi dell'art.520 cod. proc. pen., essendo la mancata comunicazione causa di nullità.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
La modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ha reso il delitto di furto, anche se aggravato, in generale procedibile a querela, salvo le eccezioni indicate dall'art.625 e altre previste dalla legge
art. 625 cod. pen.
L'aggravante per fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio rende il furto procedibile d'ufficio; la qualificazione richiede valutazioni giuridiche sulla natura della cosa e della destinazione al pubblico servizio
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
art.2 comma 1 lett. i) e art.85
La riforma ha ricalibrato la procedibilità dei reati (passando molti al regime a querela) e ha previsto un regime transitorio (art.85) per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore: il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa già aveva avuto notizia del fatto
art. 129 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere/dovere di rilevare la mancanza della condizione di procedibilita' in ogni stato e grado del processo; la Corte però interpreta il coordinamento con le norme che consentono al PM di modificare l'imputazione, evitando pronunce anticipate che precludano i poteri dell'accusa
artt. 516-517 cod. proc. pen.
Riconoscono al pubblico ministero il potere di modificare l'imputazione e di contestare suppletivamente circostanze aggravanti in dibattimento (o in udienze precollocabili), senza necessità di autorizzazione giudiziale; detta facoltà non è soggetta a decadenze intrinseche
art. 520 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di notificare all'imputato assente l'estratto del verbale ovvero le modifiche dell'imputazione; la mancata notifica può determinare la nullità del provvedimento impugnato
art. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen.
Introdotti dalla riforma Cartabia per disciplinare la contestazione suppletiva in limine litis e le immediate definizioni del processo; sono utili a coordinare l'adeguamento dell'imputazione prima della decisione
art. 569 cod. proc. pen.
Consente l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado quando la nullità comporta che la sentenza di primo grado debba essere azzerata; così è stato disposto dalla Corte
art. 124 cod. pen.
Prevede il termine di tre mesi per la proposizione della querela; ai fini transitori il termine decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 se la persona offesa era già a conoscenza del fatto
Massime di principio
- Se la riforma normativa ha trasformato un reato in procedibile a querela, il pubblico ministero può ripristinare la procedibilità d'ufficio mediante contestazione suppletiva di un'aggravante che giustifichi la procedibilità d'ufficio (es. art.625 n.7), purché esercitata nella prima udienza utile dopo il termine transitorio
- La contestazione suppletiva del pubblico ministero, ove effettuata tempestivamente e in contraddittorio, ha efficacia sostanziale e processuale per estendere il thema decidendi e rimuovere l'ostacolo di procedibilità
- Il giudice non deve declarare immediatamente l'improcedibilità 'ora per allora' quando il pubblico ministero ha la concreta possibilità di esercitare il potere di contestazione suppletiva nella prima udienza utile successiva al termine transitorio; bisogna coordinare gli artt.129 e 517 cod. proc. pen.
- In processi iniziati prima della riforma, la sorte non deve dipendere dal fatto che nel periodo transitorio non sia stata fissata udienza: è possibile integrare l'imputazione con contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo il periodo transitorio
- L'assenza di un riferimento esplicito all'aggravante nell'imputazione originaria può essere colmata con una contestazione suppletiva chiara e motivata; tuttavia, l'imputazione iniziale dovrebbe comunque essere formulata in modo da non sorprendere l'imputato sulla natura dell'accusa
- Se il pubblico ministero esercita la contestazione suppletiva in udienza e l'imputato è assente, è necessario notificare l'estratto del verbale ai sensi dell'art.520; la mancata notifica può comportare nullità e rendere necessario il rinvio
- Distinguere sempre tra estinzione del reato (es. prescrizione) e mancanza di procedibilità: la prima è definitiva e prevale 'ora per allora', mentre la seconda può essere superata con l'intervento del PM ove tecnicamente possibile
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