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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29011/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di maggiori imposte trattenute su assegni di sostegno al reddito percepiti, in forma rateale, da una ex dipendente di banca che aveva svolto funzioni esattoriali ed era confluita nel Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito della categoria istituito dal D.M. n. 375 del 2003. La contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare della tassazione separata prevista dall'art. 17 (ora 19) del TUIR, mentre l'Amministrazione finanziaria riteneva applicabile la tassazione ordinaria e negava il rimborso. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione del D.M. n. 375 del 2003 e dell'art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997, sostenendo che il fondo in questione non richiama tale norma di favore e che, quindi, il regime della tassazione separata non può estendersi agli assegni erogati ratealmente ai lavoratori bancari addetti alla riscossione dei tributi erariali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui il D.M. n. 375 del 2003, istitutivo del fondo per il personale bancario addetto al servizio di riscossione dei tributi, non richiama l'art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997, norma che consente la tassazione separata anche per gli assegni corrisposti in forma rateale. Poiché le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, il beneficio non può essere esteso in assenza di espresso richiamo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente, con compensazione delle spese dei gradi di merito già disposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • D.M. n. 375 del 2003

    decreto istitutivo del fondo di solidarietà per il personale bancario addetto al servizio di riscossione dei tributi; il testo evidenzia che non richiama l'art. 59, comma 3, L. n. 449/1997.

  • art. 59, comma 3, L. n. 449 del 1997

    norma di favore che prevede l'applicazione della tassazione separata agli assegni straordinari di sostegno al reddito anche se corrisposti in forma rateale; non è ritenuta estensibile al fondo disciplinato dal D.M. n. 375/2003 in mancanza di espresso richiamo.

  • art. 17 TUIR

    richiamato come disciplina della tassazione separata, poi indicata come art. 19 nel testo vigente; la Corte ne esclude l'applicazione in via estensiva alla fattispecie in esame.

  • art. 19, comma 2, TUIR

    nel testo vigente corrisponde alla disciplina della tassazione separata, ma non opera in deroga per gli assegni rateali del fondo di solidarietà esaminato.

  • legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 28

    norma istitutiva richiamata in fatto quale base del Fondo di solidarietà cui aveva aderito la contribuente.

  • decreto legislativo n. 314 del 1997

    richiamato nella motivazione della CTR come antecedente modificativo della disciplina della tassazione separata.

  • art. 6, comma 4, lettera b), decreto legislativo n. 314 del 1997

    citato nel ragionamento della CTR in collegamento con la disciplina fiscale degli emolumenti di sostegno al reddito.

Massime di principio

  • Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore o dal regolamento istitutivo del fondo.
  • Quando un fondo di solidarietà o una disciplina speciale non richiama espressamente la norma che consente la tassazione separata anche per gli emolumenti rateali, il beneficio fiscale non è applicabile per analogia.
  • In presenza di una disciplina speciale successiva e settoriale, la tassazione di somme erogate a titolo di sostegno al reddito va verificata prima sulla base del regolamento istitutivo del fondo e solo in presenza di espresso rinvio alla norma di favore può operare la tassazione separata.
  • Se la questione è esclusivamente di diritto e il quadro fattuale è già completo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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