Regolamento (UE) 2022/2371
Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il quadro UE per prevenire, monitorare e contrastare le gravi minacce per la salute che travalicano i confini nazionali, sostituendo la decisione n. 1082/2013/UE. Introduce strumenti più strutturati di pianificazione, sorveglianza epidemiologica, allarme rapido, valutazione del rischio, coordinamento politico e riconoscimento di emergenze sanitarie a livello dell’Unione. Prevede inoltre meccanismi per laboratori di riferimento UE, rete per le sostanze di origine umana, formazione, appalti congiunti e una disciplina specifica sul trattamento dei dati personali. Il tutto è concepito in chiave "One Health" e in coerenza con il Regolamento sanitario internazionale dell’OMS.
Disciplina dell’Unione europea sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, inclusi sorveglianza, allarme rapido, coordinamento della risposta, piani di preparazione e riconoscimento delle emergenze sanitarie a livello UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di sanità pubblica relative a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine biologica, chimica, ambientale, ignota e agli eventi che possano costituire emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, purché rientrino in tali categorie. Copre anche la sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi, nonché il monitoraggio ad hoc e il sistema di allarme rapido e di reazione. Restano salvi gli altri atti dell’Unione che disciplinano aspetti specifici di beni, attività o settori, e gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure supplementari purché non compromettano l’attuazione del regolamento.
Regolamento (UE) 2022/2371 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
Il regolamento rafforza e sostituisce il precedente quadro della decisione n. 1082/2013/UE, alla luce delle lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19 e dell’esigenza di una risposta europea più coordinata, rapida e interoperabile. L’impianto è fondato sugli approcci "One Health" e "salute in tutte le politiche", con attenzione anche al rispetto del Regolamento sanitario internazionale (RSI) dell’OMS e alla tutela dei dati personali.
Ambito di applicazione e logica generale
Il regolamento si applica alle misure di sanità pubblica relative a minacce biologiche, chimiche, ambientali e di origine ignota, nonché agli eventi che possono costituire emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, purché rientrino in tali categorie. Si estende anche alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi, mentre lascia salvi gli altri atti UE che disciplinano beni specifici, attività economiche o settori speciali.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure supplementari nei propri ordinamenti, incluse quelle derivanti da accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che non compromettano l’attuazione del regolamento. La Commissione deve inoltre assicurare il coordinamento con altri meccanismi UE e con quelli internazionali pertinenti, evitando duplicazioni e incoerenze.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 definisce concetti centrali per l’operatività del sistema, tra cui:
- "grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero", cioè un rischio grave o potenzialmente letale che si diffonde o rischia di diffondersi oltre i confini nazionali e richiede coordinamento UE;
- "tracciamento dei contatti", anche tramite strumenti tecnologici;
- "sorveglianza epidemiologica" e "monitoraggio";
- "One Health" e "salute in tutte le politiche";
- "contromisure mediche", comprendenti medicinali, dispositivi medici e altri beni o servizi necessari alla preparazione e risposta;
- "capacità del sistema sanitario", limitata alle componenti toccate dalla minaccia.
Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS)
Il CSS è l’organo di coordinamento della risposta e della pianificazione. È composto da rappresentanti degli Stati membri, organizzati in un gruppo di lavoro ad alto livello e in gruppi tecnici, e opera con il supporto della Commissione, che ne cura anche la segreteria e la presidenza senza diritto di voto.
Tra i suoi compiti figurano:
- il coordinamento dell’attuazione del regolamento;
- il coordinamento della pianificazione di prevenzione, preparazione e risposta;
- il coordinamento della comunicazione sul rischio e sulla crisi;
- l’adozione di pareri e orientamenti, anche su misure specifiche di risposta;
- l’adozione di un programma di lavoro annuale.
Il CSS adotta preferibilmente per consenso; in caso di voto, decide a maggioranza dei due terzi. Il regolamento interno, gli orientamenti, gli ordini del giorno e i verbali sono pubblicati sul sito della Commissione, salvo esigenze di tutela di interessi pubblici o privati.
Pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta
La pianificazione è uno degli assi portanti del regolamento. La Commissione deve istituire un piano dell’Unione per crisi sanitarie e pandemie, in cooperazione con Stati membri, ECDC e altre agenzie/organismi pertinenti, in coerenza con il quadro OMS/RSI. Il piano deve coprire governance, scambio sicuro di informazioni, sorveglianza, allarme rapido, valutazione del rischio, comunicazione, collaborazione multisettoriale e capacità produttive di contromisure critiche.
Il piano UE deve includere anche elementi interregionali e transfrontalieri, con particolare attenzione alle regioni limitrofe e ai cittadini più a rischio. La Commissione può fornire assistenza tecnica per i piani relativi al personale, al fine di facilitare lo scambio di risorse umane tra Stati membri in caso di crisi.
Gli Stati membri, da parte loro, devono elaborare piani nazionali coerenti con il piano UE, consultarli in sede CSS e informare senza indugio la Commissione e il CSS di ogni revisione sostanziale.
Relazioni e valutazioni periodiche
Entro il 27 dicembre 2023 e poi ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere una relazione aggiornata sulla pianificazione e sull’attuazione nazionale, e se del caso interregionale e transfrontaliera. La relazione deve essere concisa, basata su indicatori comuni e coprire governance, capacità, risorse, attuazione dei piani e misure correttive.
Ogni tre anni l’ECDC valuta lo stato di attuazione dei piani nazionali e il loro rapporto con il piano UE, sulla base di indicatori concordati. Può formulare raccomandazioni; gli Stati membri devono rispondere entro nove mesi con un piano d’azione, motivando l’eventuale mancato recepimento di singole raccomandazioni. La Commissione, sulla base delle informazioni degli Stati membri e delle valutazioni ECDC, presenta a sua volta una relazione triennale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Formazione e capacità amministrative
La Commissione può organizzare attività di formazione per operatori sanitari, operatori dei servizi sociali e personale di sanità pubblica, anche con approccio interdisciplinare "One Health" e in modalità a distanza. Sono previsti programmi di formazione transfrontaliera, scambio di buone pratiche, e programmi di scambio/distacco temporaneo di personale tra Stati membri, paesi candidati e organismi UE.
Appalto congiunto di contromisure mediche
L’articolo 12 disciplina la procedura di aggiudicazione congiunta per l’acquisto anticipato di contromisure mediche. Possono partecipare Stati membri, Stati SEE-EFTA, paesi candidati e alcuni micro-Stati europei elencati nel testo. La procedura è basata su un accordo preliminare che regola modalità pratiche e processo decisionale; prima dell’avvio la Commissione deve predisporre una valutazione congiunta che includa prezzi previsti, fabbricanti, tempi di consegna e possibili restrizioni a negoziazioni parallele.
Il regolamento insiste su trasparenza, tutela del segreto commerciale e coordinamento con altri strumenti UE di acquisto e di stockpiling, come rescEU, EU4Health, il regolamento 2016/369 e il nuovo quadro di crisi per le contromisure mediche.
Sorveglianza epidemiologica e rete di sorveglianza
Per le malattie trasmissibili, incluse quelle zoonotiche, e i problemi sanitari speciali connessi, il regolamento rafforza la rete di sorveglianza epidemiologica tra Commissione, ECDC e autorità nazionali. La rete deve monitorare tendenze, focolai transfrontalieri, fattori di rischio, efficacia dei programmi di prevenzione, incidenza, capacità dei sistemi sanitari e supportare il contact tracing.
La Commissione aggiorna con atti di esecuzione:
- l’elenco delle malattie e dei problemi sanitari soggetti a sorveglianza;
- le definizioni di caso;
- le modalità di funzionamento della rete.
Sono previsti atti di esecuzione d’urgenza per nuove minacce o per una diffusione rapida tra Stati membri. L’Allegato I definisce i criteri per includere una malattia nella sorveglianza UE e i criteri di classificazione dei casi.
Piattaforma digitale di sorveglianza
L’ECDC deve sviluppare e mantenere una piattaforma digitale di sorveglianza interoperabile con i sistemi nazionali, capace di gestire e scambiare automaticamente dati, con sorveglianza umana e controlli di qualità. La piattaforma può utilizzare dati sanitari non personali, monitorare i media e applicare intelligenza artificiale per convalida, analisi e comunicazione automatizzata dei dati.
La Commissione adotta atti di esecuzione su specifiche tecniche, sicurezza, backup e standardizzazione; inoltre può adottare atti delegati su accesso parziale di paesi terzi e organizzazioni internazionali e sulla partecipazione dell’ECDC ai dati consultati tramite infrastrutture digitali.
Laboratori di riferimento UE e rete per le sostanze di origine umana
La Commissione può designare laboratori di riferimento UE, con procedura pubblica, durata minima di quattro anni e requisiti stringenti di indipendenza, competenza, infrastrutture e accreditamento. Questi laboratori sostengono quelli nazionali in materia di diagnostica, protocolli, risorse di riferimento, qualità, assistenza tecnica, ricerca, risposta ai focolai e formazione.
È inoltre istituita una rete per le sostanze di origine umana, coordinata dall’ECDC, per monitorare e rispondere ai focolai che possono incidere su trasfusioni, trapianti e, se del caso, riproduzione medicalmente assistita.
Allarme rapido, valutazione del rischio e coordinamento della risposta
Il SARR è il fulcro dell’allerta e della risposta. Le autorità nazionali competenti e la Commissione devono notificare un allarme quando una minaccia è insolita o imprevista, grave, colpisce o può colpire più Stati membri e richiede risposta coordinata UE. In caso di eventi che possono costituire emergenze internazionali ai sensi dell’RSI, la notifica al SARR deve avvenire contemporaneamente alla comunicazione all’OMS, se la minaccia rientra nell’ambito del regolamento.
Le informazioni da trasmettere includono, tra le altre:
- tipologia e origine dell’agente patogeno;
- data e luogo del focolaio;
- modalità di trasmissione;
- dati tossicologici;
- metodi di rilevamento e conferma;
- misure adottate o previste;
- necessità urgenti di contromisure mediche;
- richieste/offerte di assistenza transfrontaliera;
- dati personali necessari al contact tracing.
La valutazione del rischio è svolta dall’agenzia competente secondo la materia: ECDC, EMA, EFSA, ECHA, AEA o EMCDDA; se necessario, la Commissione può produrre una valutazione ad hoc. Le valutazioni vengono rese disponibili immediatamente alle autorità nazionali e al CSS tramite SARR, con regole specifiche in caso di pubblicazione.
Il coordinamento della risposta avviene in sede CSS, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, e riguarda risposte nazionali, comunicazione del rischio, pareri e orientamenti, nonché il sostegno agli strumenti IPCR. Gli Stati membri devono informare e consultare gli altri Stati membri e la Commissione prima di adottare o revocare misure di sanità pubblica, salvo urgenza estrema.
Riconoscimento di emergenza sanitaria pubblica a livello dell’Unione
La Commissione può riconoscere formalmente un’emergenza di sanità pubblica a livello UE, anche in caso di pandemia, previa considerazione dei pareri delle agenzie competenti o del comitato consultivo. Prima del riconoscimento deve consultare l’OMS; il riconoscimento e la sua cessazione sono adottati mediante atti di esecuzione.
Il comitato consultivo per le emergenze è composto da esperti indipendenti, multidisciplinari, con osservatori permanenti di ECDC e EMA e possibile partecipazione dell’OMS e di altri organismi. Fornisce pareri su qualificazione dell’emergenza, cessazione e misure di risposta, incluse comunicazione, gestione clinica, contromisure non farmacologiche, ricerca e allocazione delle risorse.
Il riconoscimento produce effetti giuridici importanti: attiva misure su medicinali e dispositivi medici, meccanismi per monitorare carenze e sviluppare/acquistare/gestire contromisure mediche, il sostegno dell’ECDC per la task force sanitaria dell’UE e il dispositivo IPCR.
Protezione dei dati personali
Il regolamento ribadisce il pieno rispetto del GDPR, della direttiva ePrivacy e del regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati personali deve essere limitato a quanto strettamente necessario e, se possibile, reso anonimo.
Particolare rilievo assume la funzione di messaggistica selettiva del SARR, pensata per trasferire dati personali solo alle autorità competenti coinvolte nel contact tracing o nelle evacuazioni sanitarie. I messaggi contenenti dati personali devono essere cancellati automaticamente entro 14 giorni, e le autorità non possono conservare i dati oltre i periodi consentiti dalle attività nazionali di tracciamento.
Sono previsti ulteriori atti delegati e di esecuzione per precisare le categorie di dati scambiabili, le responsabilità di ECDC e autorità nazionali, e le modalità di interoperabilità con i sistemi di tracciamento dei contatti, inclusi eventuali accessi per paesi terzi nel rispetto della normativa UE.
Atti delegati, atti di esecuzione e revisione del regolamento
La Commissione riceve numerose competenze di esecuzione e deleghe tecniche, da esercitarsi secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 e con delega a tempo indeterminato dal 27 dicembre 2022 per alcune materie. È prevista anche una procedura d’urgenza per gli atti delegati, con efficacia immediata fino a eventuali obiezioni di Parlamento o Consiglio.
Entro il 31 dicembre 2024 e poi almeno ogni cinque anni, la Commissione deve valutare il regolamento, includendo il funzionamento del SARR, della rete di sorveglianza epidemiologica e il coordinamento della risposta in seno al CSS. La valutazione deve considerare anche il ruolo di HERA e l’eventuale necessità di istituirla come entità distinta.
Abrogazione ed entrata in vigore
La decisione n. 1082/2013/UE è abrogata e i suoi riferimenti si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e architettura del regolamento
L’articolo 1 definisce il perimetro normativo: comitato per la sicurezza sanitaria, pianificazione della prevenzione, preparazione e risposta, aggiudicazione congiunta di contromisure mediche, ricerca e innovazione di emergenza, sorveglianza epidemiologica, rete di sorveglianza, SARR, valutazione dei rischi, coordinamento della risposta e riconoscimento delle emergenze di sanità pubblica a livello UE. Sono inoltre istituite una rete di laboratori di riferimento dell’UE, una rete per le sostanze di origine umana e un comitato consultivo per le emergenze. L’attuazione è sostenuta da finanziamenti dei pertinenti programmi e strumenti dell’Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 2 delimita le categorie di minacce: biologiche, chimiche, ambientali, ignote ed eventi qualificabili come emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, oltre alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi. L’articolo 3 fornisce definizioni chiave, tra cui "grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero", "tracciamento dei contatti", "sorveglianza epidemiologica", "monitoraggio", "One Health", "salute in tutte le politiche", "contromisure mediche" e "capacità del sistema sanitario".
Comitato per la sicurezza sanitaria (CSS)
L’articolo 4 istituisce il CSS, composto da rappresentanti degli Stati membri e articolato in un gruppo di lavoro ad alto livello e in gruppi tecnici. Il CSS coordina l’attuazione, la pianificazione, la comunicazione del rischio e della crisi e adotta pareri, orientamenti e un programma di lavoro annuale. Opera per consenso, o a maggioranza dei due terzi, è presieduto dalla Commissione senza diritto di voto, prevede osservatori del Parlamento europeo e la pubblicazione di atti interni, salvo esigenze di tutela di interessi pubblici o privati.
Piani dell’Unione e piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta
Gli articoli 5 e 6 impongono alla Commissione di istituire un piano dell’Unione per crisi sanitarie e pandemie, in cooperazione con Stati membri, ECDC e altre agenzie. Il piano deve includere governance, cooperazione istituzionale, scambio sicuro di informazioni, sorveglianza, allarme rapido, comunicazione, collaborazione multisettoriale in logica One Health, capacità produttive di contromisure critiche, ricerca e continuità dell’assistenza sanitaria. Gli Stati membri devono elaborare piani nazionali coerenti con il piano UE, consultarli in sede CSS e informare la Commissione di ogni revisione sostanziale.
Relazioni, valutazioni e follow-up della preparazione
L’articolo 7 prevede, entro il 27 dicembre 2023 e poi ogni tre anni, una relazione aggiornata degli Stati membri su pianificazione e attuazione, con indicatori comuni e contenuti minimi dettagliati. L’articolo 8 affida all’ECDC, con cadenza triennale, la valutazione dello stato di attuazione dei piani nazionali e del loro rapporto con il piano UE, con eventuali raccomandazioni e piano d’azione entro nove mesi; la Commissione può adottare atti delegati sulle procedure e i criteri di valutazione. L’articolo 9 impone alla Commissione una relazione triennale al Parlamento e al Consiglio sullo stato dei lavori a livello UE.
Coordinamento della pianificazione e formazione
L’articolo 10 stabilisce il coordinamento in seno al CSS per sviluppare e mantenere la capacità di monitoraggio, allarme e risposta, condividere buone pratiche, sostenere l’RSI e favorire lo scambio di informazioni sulle contromisure mediche. L’articolo 11 consente alla Commissione di organizzare formazione per operatori sanitari, sociali e personale di sanità pubblica, anche in modalità a distanza e in chiave transfrontaliera; possono essere organizzati programmi di scambio e distacco temporaneo di personale.
Appalto congiunto di contromisure mediche
L’articolo 12 disciplina la procedura volontaria di aggiudicazione congiunta per l’acquisto anticipato di contromisure mediche. La partecipazione è aperta a Stati membri, Stati SEE-EFTA, paesi candidati e ad Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano. È richiesto un accordo preliminare che regoli modalità, decisioni e valutazione della gara; la Commissione deve predisporre una valutazione congiunta con informazioni su prezzi, fabbricanti, tempi di consegna e possibili restrizioni a negoziazioni parallele. Sono previste condizioni di trasparenza, tutela del segreto commerciale e coordinamento con altri strumenti UE di approvvigionamento e scorte.
Sorveglianza epidemiologica e rete di sorveglianza
L’articolo 13 istituisce la rete di sorveglianza epidemiologica tra Commissione, ECDC e autorità nazionali, per monitorare tendenze, focolai, fattori di rischio, efficacia dei programmi di prevenzione, incidenza, capacità dei sistemi sanitari e tracciamento dei contatti. La Commissione aggiorna, con atti di esecuzione, l’elenco delle malattie e dei problemi sanitari speciali, le definizioni di caso e le modalità della rete, con procedure d’urgenza per nuove minacce. L’Allegato I indica i criteri di inclusione delle malattie e le categorie di classificazione dei casi.
Piattaforma digitale di sorveglianza e scambio dati
L’articolo 14 affida all’ECDC lo sviluppo della piattaforma digitale di sorveglianza, con interoperabilità nazionale, raccolta automatizzata di dati sanitari e di laboratorio, uso di intelligenza artificiale e monitoraggio dei media, nel rispetto della protezione dei dati. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle specifiche tecniche, le regole di funzionamento, i backup e la standardizzazione; può adottare atti delegati per l’accesso parziale di paesi terzi e organizzazioni internazionali e per l’accesso dell’ECDC a dati sanitari tramite infrastrutture digitali.
Laboratori di riferimento dell’UE e rete per le sostanze di origine umana
L’articolo 15 consente la designazione di laboratori di riferimento dell’UE, con selezione pubblica, durata minima di quattro anni, requisiti di indipendenza, competenze, infrastrutture e accreditamento; essi coordinano le reti nazionali e ricevono sovvenzioni. L’articolo 16 istituisce una rete di servizi nazionali a sostegno dell’uso di sostanze di origine umana, coordinata dall’ECDC, per monitorare e rispondere ai focolai che incidono su trasfusioni, trapianti e, se del caso, riproduzione medicalmente assistita.
Monitoraggio ad hoc
L’articolo 17 prevede, per minacce chimiche, ambientali, ignote o biotossiche, uno scambio di informazioni tramite SARR e, se necessario, tramite CSS, utilizzando il portale europeo di sorveglianza dell’ECDC. La Commissione può fissare o aggiornare con atti di esecuzione le definizioni di caso necessarie per il monitoraggio ad hoc.
Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e notifica degli allarmi
Gli articoli 18 e 19 disciplinano il SARR, che consente comunicazione costante tra Commissione, ECDC e autorità nazionali. Gli allarmi vanno notificati quando la minaccia è insolita o imprevista, potenzialmente grave, colpisce o può colpire più Stati membri e richiede una risposta coordinata dell’Unione. Devono essere trasmessi tempestivamente dati su agente, luogo, trasmissione, rischio, misure adottate, bisogni di contromisure e dati personali necessari al tracciamento. Sono previste procedure di interoperabilità con altri sistemi di allarme, anche internazionali.
Valutazione del rischio per la sanità pubblica
L’articolo 20 prevede che, in caso di allarme, la Commissione renda disponibile una valutazione del rischio, svolta dall’ECDC o da altre agenzie competenti secondo la natura della minaccia: EMA per medicinali e dispositivi medici, EFSA per profili alimentari, ECHA per chimica, AEA per ambiente, EMCDDA per droghe, con cooperazione di Europol se vi sono profili terroristici o criminali. Se il mandato delle agenzie non copre interamente la minaccia, la Commissione può produrre una valutazione ad hoc.
Coordinamento della risposta e raccomandazioni temporanee
L’articolo 21 impone consultazione e coordinamento degli Stati membri in sede CSS su risposte nazionali, comunicazione del rischio e della crisi, pareri e orientamenti, e sostegno agli strumenti IPCR. Gli Stati membri devono informare e consultare Commissione e altri Stati membri prima di adottare o revocare misure di sanità pubblica, salvo urgenza. L’articolo 22 consente alla Commissione di adottare raccomandazioni su misure comuni temporanee, basate sulle raccomandazioni di ECDC, OMS e altre agenzie, necessarie e proporzionate e trasmesse via SARR.
Riconoscimento di emergenza sanitaria pubblica a livello UE e comitato consultivo
Gli articoli 23 e 24 disciplinano il riconoscimento formale dell’emergenza sanitaria pubblica a livello dell’Unione, anche in caso di pandemia, con decisione della Commissione adottata mediante atti di esecuzione, previa consultazione di ECDC, altre agenzie o del comitato consultivo. Prima del riconoscimento, la Commissione si confronta con l’OMS. Il comitato consultivo è composto da esperti indipendenti, con osservatori di ECDC, EMA e OMS, e fornisce pareri su qualificazione dell’emergenza, cessazione e misure di risposta.
Effetti giuridici del riconoscimento e trasparenza
L’articolo 25 collega il riconoscimento di emergenza all’attivazione di misure sui medicinali e dispositivi medici, meccanismi di monitoraggio delle carenze, sviluppo/acquisto/gestione di contromisure mediche, sostegno ECDC e attivazione IPCR. L’articolo 26 impone indipendenza, imparzialità, trasparenza e gestione dei conflitti di interessi per CSS e comitato consultivo, con dichiarazioni annuali degli interessi e astensione in caso di conflitto.
Protezione dei dati personali e funzione di messaggistica selettiva
Gli articoli 27 e 28 stabiliscono che il regolamento lascia impregiudicata la disciplina GDPR, la direttiva ePrivacy e il regolamento (UE) 2018/1725, limitando il trattamento ai casi strettamente necessari e privilegiando l’anonimizzazione. Il SARR include una funzione di messaggistica selettiva per dati personali, di contatto e sanitari, utilizzabile solo per tracciamento dei contatti ed evacuazione sanitaria; i messaggi sono automaticamente cancellati entro 14 giorni. Sono previsti atti delegati e di esecuzione per garantire conformità, elenchi di dati scambiabili e interoperabilità con sistemi di tracciamento.
Procedure di comitato, cooperazione OMS, deleghe, valutazione finale e abrogazione
L’articolo 29 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura di comitato. L’articolo 30 istituisce un quadro di cooperazione rafforzata con l’OMS. L’articolo 31 conferisce alla Commissione deleghe a tempo indeterminato dal 27 dicembre 2022 per alcune disposizioni tecniche, con possibilità di revoca da Parlamento e Consiglio; l’articolo 32 disciplina la procedura d’urgenza per gli atti delegati. L’articolo 33 prevede una valutazione del regolamento entro il 31 dicembre 2024 e poi almeno ogni cinque anni. L’articolo 34 abroga la decisione n. 1082/2013/UE, mentre l’articolo 35 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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