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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2295

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2295 della Commissione del 23 novembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, modificando gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento deriva dalle valutazioni tecniche, dalle consultazioni con le autorità nazionali e dai risultati delle ispezioni di sicurezza, nonché dal monitoraggio dell’EASA e del comitato per la sicurezza aerea dell’UE. Le modifiche principali riguardano l’inserimento di Fly Arna nell’allegato A e la cancellazione di Med-View Airline dall’allegato A, mentre per altri paesi la Commissione decide di mantenere invariato l’elenco. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative nell'Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del sistema UE di sicurezza aerea istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005. Incide sull’accesso al mercato dell’Unione dei vettori inseriti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, con effetto immediato dalla pubblicazione. Rilevano anche le ispezioni di rampa e il monitoraggio tecnico svolti da Stati membri, EASA e Commissione; sono richiamate, per alcuni profili, le autorizzazioni TCO e il programma SAFA. L’atto non stabilisce divieti generali nuovi per categorie diverse da quelle elencate negli allegati e consente, per i vettori in allegato A e B, l’uso di aeromobili noleggiati con equipaggio da vettori non soggetti a divieto, se rispettate le norme di sicurezza.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2295 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 474/2006, che istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e risponde alle informazioni ricevute da Stati membri, EASA, paesi terzi, organizzazioni internazionali e dagli esiti delle consultazioni tecniche e delle attività di monitoraggio continuo.

Ambito e finalità dell’atto

Il regolamento opera nell’ambito della sicurezza aerea e mira ad adeguare gli elenchi UE ai riscontri più recenti sulla capacità delle autorità nazionali di sorveglianza e sulla conformità dei vettori alle norme internazionali di sicurezza. La Commissione richiama espressamente il lavoro del comitato per la sicurezza aerea dell’UE, le ispezioni di rampa, le valutazioni tecniche EASA, le autorizzazioni TCO e i progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi.

Modifica degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i nuovi testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione.

Nell’allegato A figurano i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, con eccezioni. Tra le principali modifiche:

  • per l’Armenia viene inserito Fly Arna (AM AOC n. 075);
  • per la Nigeria viene cancellato Med-View Airline, in ragione della cessazione delle attività comunicata dall’autorità competente;
  • per gli altri Stati richiamati nell’allegato, la Commissione mantiene il divieto per tutti o per specifici vettori elencati, senza ulteriori variazioni in questo atto.

Nell’allegato B figurano i vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione:

  • Iran Air, con restrizioni per gli aeromobili di tipo Fokker F100 e Boeing B747;
  • Air Koryo, con restrizione sull’intera flotta salvo 2 aeromobili TU-204 identificati come P-632 e P-633.

Valutazioni per singolo paese terzo

Armenia

La Commissione rileva che, nonostante la visita del 27-30 settembre 2022 al comitato per l’aviazione civile dell’Armenia, i progressi sulle carenze di sicurezza restano limitati. Il piano d’azione correttivo adottato deve essere ripreso, rivisto e integrato. Inoltre, il rilascio del certificato di operatore aereo a Fly Arna non è ritenuto sufficiente a garantire la conformità alle norme internazionali, per carenza di capacità di sorveglianza del CAC.

Kazakhstan

La riunione tecnica del 20 ottobre 2022 mostra progressi nell’attuazione del piano d’azione correttivo e nell’evoluzione normativa. Permangono tuttavia alcune criticità, tra cui l’esigenza di ispezioni senza preavviso e di risorse adeguate per la sorveglianza. La Commissione conclude che, per il momento, non vi sono motivi per modificare l’elenco.

Nepal

Dopo l’incontro del 14 settembre 2022 e la successiva documentazione del 10 novembre 2022, la Commissione prende atto del nuovo regolamento CAAN, che dovrebbe garantire una separazione funzionale tra attività regolatorie e di fornitura di servizi. Tuttavia il divieto resta in vigore, in attesa di verifiche ulteriori e dell’eventuale visita di valutazione in loco nel 2023.

Nigeria

La Commissione constata sviluppi positivi nella sorveglianza della sicurezza, tra cui modifiche legislative, riorganizzazione degli uffici, digitalizzazione dei processi, formazione del personale e sistema di segnalazione eventi. Poiché Med-View Airline ha cessato le attività, il vettore viene cancellato dall’allegato A.

Pakistan

La Commissione riconosce i progressi della PCAA, in particolare nel percorso verso una nuova ordinanza modificata e verso legislazione secondaria da adottare nel primo trimestre 2023. Tuttavia mantiene l’attuale situazione nell’elenco, riservandosi ulteriori valutazioni dopo l’adozione delle norme pertinenti e la prevista visita di valutazione in loco nel 2023.

Obblighi di vigilanza per gli Stati membri

Il regolamento invita gli Stati membri a proseguire la verifica della conformità effettiva dei vettori certificati in Armenia, Kazakhstan, Nepal, Nigeria e Pakistan, privilegiando le ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il testo sottolinea che, qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza, la Commissione potrà adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Wet lease e diritti di traffico

La nota agli allegati precisa che i vettori inclusi nell’allegato A o B possono essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se operano con aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con motivazione esplicita legata all’esigenza di adottare rapidamente misure di sicurezza e di tutelare informazioni sensibili e passeggeri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i nuovi testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento recepisce le valutazioni della Commissione sui singoli contesti nazionali e sui vettori interessati.

Modifiche principali agli elenchi dei vettori aerei

Per l’Armenia viene incluso nell’allegato A Fly Arna (AM AOC n. 075). Per la Nigeria viene cancellata dall’allegato A Med-View Airline, a seguito della cessazione delle attività comunicata dall’autorità nigeriana. Per Kazakhstan, Nepal e Pakistan la Commissione non modifica gli elenchi, pur rilevando progressi e richiedendo il proseguimento del monitoraggio. L’allegato B resta composto da Iran Air e Air Koryo, con le restrizioni già previste.

Valutazioni su Armenia, Kazakhstan, Nepal, Nigeria e Pakistan

Per l’Armenia la Commissione constata progressi limitati nella capacità del CAC di esercitare una sorveglianza efficace e ritiene che il rilascio del COA a Fly Arna non garantisca un’adeguata conformità alle norme internazionali di sicurezza. Per il Kazakhstan si riconoscono progressi nell’attuazione del piano d’azione correttivo, ma permangono questioni aperte e non vi sono motivi per rimuovere le restrizioni. Per il Nepal la Commissione prende atto del nuovo regolamento CAAN e della prospettata separazione funzionale tra regolazione e fornitura di servizi, ma mantiene il divieto in attesa di ulteriori verifiche. Per la Nigeria prende atto del miglioramento della sorveglianza e cancella Med-View Airline dall’elenco. Per il Pakistan riconosce gli sforzi della PCAA, ma mantiene lo status attuale in attesa di ulteriori atti normativi e di una futura visita di valutazione.

Ruolo delle ispezioni e del monitoraggio continuo

Gli Stati membri sono invitati a continuare a verificare la conformità dei vettori certificati in Armenia, Kazakhstan, Nepal, Nigeria e Pakistan alle norme internazionali di sicurezza, dando priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il regolamento richiama anche il contributo di EASA, delle ispezioni SAFA, delle autorizzazioni TCO e delle attività di assistenza tecnica nei paesi terzi.

Voli con aeromobili noleggiati con equipaggio

La nota agli allegati precisa che i vettori inseriti nell’allegato A o B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione richiama l’esigenza di immediatezza per ragioni di sicurezza e protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasportimercato interno

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