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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2302

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 della Commissione del 23 novembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32022R2302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema dei prezzi rappresentativi previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95 per i settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. In particolare, sulla base del controllo dei dati di mercato, modifica il prezzo rappresentativo per un determinato prodotto avicolo importato dalla Thailandia. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi per un prodotto del settore pollame importato dalla Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea del prodotto classificato al codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati), ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione connessa al regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. L’intervento incide sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e, per il prodotto indicato, rileva l’origine Thailandia (TH).

Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. L’intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi per talune importazioni in funzione delle variazioni di prezzo per origine.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda il sistema dei prezzi rappresentativi utilizzato nell’ambito del regime dei dazi addizionali all’importazione per prodotti agricoli interessati. La modifica incide concretamente su una specifica voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, relativa ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, classificati al codice NC 0207 14 10, con origine Thailandia.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. Per la voce interessata vengono fissati i seguenti valori:

  • prezzo rappresentativo: 380,0 EUR/100 kg;
  • cauzione di cui all’articolo 3: 0 EUR/100 kg;
  • origine: TH.

Quadro normativo e basi giuridiche

Il regolamento è adottato dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il considerando evidenzia che la misura è giustificata dall’esigenza di riflettere rapidamente i dati aggiornati di mercato e le variazioni dei prezzi secondo l’origine.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto precisa inoltre la sua portata generale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito con il testo allegato al regolamento di esecuzione, al fine di aggiornare i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

Voce interessata nell’allegato I

Per il codice NC 0207 14 10, relativo a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", il prezzo rappresentativo è fissato a 380,0 EUR/100 kg, con cauzione pari a 0 EUR/100 kg, per l’origine TH (Thailandia).

Base giuridica e finalità

La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, in ragione dell’aggiornamento dei dati sui prezzi e della necessità di tener conto delle variazioni secondo l’origine.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi all’importazionesettore avicolo

Testo integrale

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