Regolamento (UE) 2022/2343
Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla IOTC e vincolanti per l’UE. Stabilisce divieti tecnici e obblighi operativi per la pesca di tonnidi, squali e altre specie associate nell’Oceano Indiano, oltre a regole su trasbordi, osservatori, port state measures, registri navali e scambio di dati. Prevede inoltre un sistema di delega alla Commissione per aggiornare rapidamente le norme in caso di nuove risoluzioni IOTC e abroga/sopprime disposizioni di regolamenti precedenti ormai sostituite dal nuovo quadro unico.
Misure UE di gestione, conservazione e controllo per la pesca di tonnidi e specie affini nella zona IOTC (Oceano Indiano), con adeguamento del diritto unionale alle risoluzioni IOTC e abrogazione di discipline previgenti.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), nonché ai pescherecci dell’Unione che effettuano trasbordi o sbarchi di specie regolamentate IOTC al di fuori della zona e ai pescherecci di paesi terzi che utilizzano porti degli Stati membri detenendo a bordo specie regolamentate IOTC o prodotti derivati. Le norme coprono attività di pesca, trasbordo, sbarco, controlli in porto, sistemi di osservazione e comunicazione dati, con esclusione delle misure già presenti in altri atti UE, in particolare i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e n. 1005/2008 per controllo e lotta alla pesca INN.
Regolamento (UE) 2022/2343 sulle misure IOTC per l’Oceano Indiano
Il regolamento dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alle misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), vincolanti per l’UE in quanto parte contraente dell’accordo istitutivo. La disciplina è concepita come quadro unico e completo per la pesca di tonnidi, specie affini, squali e specie associate nella zona IOTC, con forte integrazione rispetto alla PCP e ai sistemi UE di controllo e contrasto alla pesca INN.
Finalità e contesto internazionale
Il regolamento si fonda sull’obiettivo della politica comune della pesca di assicurare lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e richiama gli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’accordo sugli stock ittici transzonali e altamente migratori e dall’accordo IOTC. I considerando evidenziano che le risoluzioni IOTC tra il 2000 e il 2021 vengono recepite nel diritto UE, salvo misure già presenti in altri atti dell’Unione, e che la Commissione deve poter aggiornare rapidamente il testo quando nuove risoluzioni IOTC diventano vincolanti.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 estende il regolamento ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona IOTC, anche quando effettuano trasbordi o sbarchi fuori zona, e ai pescherecci di paesi terzi che fanno uso dei porti degli Stati membri con specie IOTC o prodotti derivati a bordo. L’articolo 3 contiene numerose definizioni tecniche rilevanti, tra cui quelle di specie regolamentate, CMM, FAD, DFAD, AFAD, nave da trasporto, nolo e applicazione e-PSM.
Misure di gestione e conservazione per le principali specie
Per i tonnidi tropicali, l’articolo 4 introduce un divieto di rigetto per i pescherecci con reti a cianciolo: tutte le catture di tonno obeso, albacora e tonnetto striato devono essere conservate e sbarcate, salvo il caso di pesce inadatto al consumo umano o mancanza di capacità di stivaggio; in tali casi il rigetto è ammesso solo con il tentativo di rilascio vivo e con specifica registrazione nel giornale di pesca.
Per le boe di raccolta dati, l’articolo 5 vieta la pesca intenzionale entro un miglio nautico e qualsiasi interazione materiale con le boe, salvo attività di ricerca scientifica notificate. I pescherecci devono inoltre segnalare boe danneggiate o inutilizzabili, trasmettendo coordinate e dati identificativi.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano istioforidi e verdesca: è vietata la detenzione, il trasbordo o lo sbarco di marlin e pesce vela del Pacifico sotto una certa taglia; per la verdesca si impone la registrazione delle catture e la raccolta di dati più accurati su catture, sforzo, taglie e rigetti. Gli Stati membri sono incoraggiati a svolgere ricerche su biologia, ecologia, migrazioni e sopravvivenza post-rilascio.
FAD, aeromobili e luci artificiali
L’articolo 8 vieta l’utilizzo di aeromobili e droni come attrezzature ausiliarie di pesca, pur consentendone l’impiego per fini scientifici e di monitoraggio, controllo e sorveglianza. L’articolo 9 richiede la registrazione separata delle attività di pesca con DFAD e AFAD, la comunicazione di dati giornalieri sui FAD attivi e l’adozione, da parte degli Stati membri, di piani nazionali di gestione dei DFAD con contenuti minimi fissati dal regolamento e dalle CMM IOTC.
L’articolo 10 prescrive l’uso di FAD non impiglianti e biodegradabili, salvo i materiali delle boe strumentali, mentre l’articolo 11 vieta l’uso di luci artificiali di superficie o sommerse per concentrare tonnidi e specie affini, nonché l’uso di luci sui DFAD. Se un DFAD illuminato viene avvistato, deve essere rimosso e riportato in porto.
Trasbordi e sbarchi
Gli articoli 12-14 impongono che i trasbordi di specie regolamentate avvengano in porti designati. Prima del trasbordo il comandante deve comunicare almeno 48 ore prima una serie di informazioni alle autorità dello Stato di approdo e trasmettere la dichiarazione di trasbordo anche secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009; entro 15 giorni deve poi essere inviata la dichiarazione di trasbordo IOTC in una delle lingue ufficiali della Commissione, mentre la nave da trasporto deve farlo entro 24 ore.
Per gli sbarchi di catture trasbordate, è richiesta una notifica preventiva almeno 48 ore prima dell’arrivo in porto; gli Stati membri devono verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto sbarcato, cooperando con gli altri Stati coinvolti e minimizzando l’impatto operativo. Se lo sbarco avviene in un paese terzo, il comandante deve rispettare anche la normativa locale e attendere l’autorizzazione allo sbarco.
Protezione di squali, Mobulidae e grandi vertebrati marini
Gli articoli 15-19 contengono misure specifiche per gli elasmobranchi e altre specie carismatiche o vulnerabili. Per gli squali in generale, i pescherecci devono applicare le guide IOTC di identificazione e manipolazione e rilasciare vivi, per quanto possibile, gli esemplari indesiderati catturati.
Per squalo alalunga e squali volpe è vietata la detenzione, il trasbordo, lo sbarco, l’immagazzinamento e la vendita di parti o carcasse non sezionate; sono ammesse solo raccolte scientifiche su esemplari morti, nell’ambito di progetti approvati dalla IOTC. Per i Mobulidae è vietata la pesca intenzionale e la detenzione/commercio di parti o carcasse non sezionate; gli esemplari catturati accidentalmente devono essere rilasciati prontamente, oppure, se congelati da un peschereccio con reti a cianciolo, consegnati interi alle autorità pubbliche senza possibilità di vendita, salvo donazione per consumo domestico.
Per lo squalo balena è vietato accerchiare intenzionalmente un esemplare avvistato prima della cala; in caso di cattura involontaria è obbligatorio il rilascio sicuro e la segnalazione dettagliata dell’incidente allo Stato di bandiera. Analogo schema vale per i cetacei: divieto di accerchiamento intenzionale, obbligo di rilascio in sicurezza e reporting dettagliato. Per le tartarughe marine l’articolo 21 impone attrezzature e tecniche di mitigazione specifiche, inclusi taglialenze, slamatori e coppi, oltre a obblighi di rianimazione quando possibile. L’articolo 22 richiede misure di mitigazione per gli uccelli marini, con l’obbligo, nella zona a sud di 25° S per i palangari, di usare almeno due misure tra quelle indicate nell’allegato 4 e di rispettare le specifiche sugli scaccia-uccelli.
Documentazione di bordo, registro navale e autorizzazioni
Gli articoli 23-29 regolano la base documentale e autorizzativa. I pescherecci dell’Unione devono tenere un giornale di pesca e documenti validi a bordo; gli Stati membri devono verificarne la validità almeno annualmente e assicurare marcature conformi agli standard internazionali. Sono iscritti nel registro IOTC i pescherecci dell’Unione di almeno 24 metri e, sotto tale soglia, quelli che operano fuori dalla ZEE nazionale; i pescherecci non iscritti non possono pescare, detenere, trasbordare o sbarcare specie regolamentate né assistere attività di pesca o calare DFAD nella zona.
Gli Stati membri devono autorizzare i pescherecci e comunicare alla Commissione gli elenchi e gli aggiornamenti del registro, con dati dettagliati su nave, proprietà, attrezzi, periodi autorizzati e fotografie. Devono inoltre garantire che i pescherecci autorizzati non abbiano precedenti di pesca INN, salvo specifiche verifiche sul nuovo proprietario e sull’estinzione delle precedenti sanzioni. Entro il 1° febbraio di ogni anno devono trasmettere gli elenchi dei pescherecci che hanno praticato la pesca di tonnidi e pesce spada, e, separatamente, quelli che hanno praticato la pesca del tonno albacora; la Commissione inoltra i dati alla IOTC entro il 15 febbraio.
Osservazione scientifica e campionamento
L’articolo 30 istituisce un programma di osservazione regionale con copertura minima del 5% delle operazioni o cale per ciascun attrezzo per i pescherecci di almeno 24 metri e per quelli sotto soglia che operano fuori dalla ZEE di uno Stato membro. Per i pescherecci con reti a cianciolo, l’osservatore deve monitorare anche lo sbarco per determinare la composizione delle catture di tonno obeso.
L’articolo 31 elenca i compiti degli osservatori: registrazione delle attività, verifica delle posizioni, stima delle catture, monitoraggio di rigetti e catture accessorie, raccolta di dati sugli attrezzi e svolgimento di lavori scientifici. I rapporti devono essere trasmessi entro termini stringenti allo Stato di bandiera, alla Commissione e quindi alla IOTC. L’articolo 32 disciplina i campionatori per la pesca artigianale, prevedendo una copertura almeno del 5% e attività di rilevazione a terra per quantificare catture, catture accessorie e recupero delle marche. L’articolo 33 impone agli Stati membri obblighi organizzativi e finanziari per garantire osservatori qualificati, sicuri e con adeguato supporto a bordo.
Controllo, nolo e contrasto alla pesca INN
Gli articoli 34-38 trattano il controllo operativo. Il VMS deve essere oggetto di comunicazione tempestiva alla IOTC in caso di guasto o malfunzionamento; i sospetti di manomissione dei dispositivi di controllo devono essere comunicati alla Commissione e poi alla IOTC. Il nolo è ammesso solo se rispettoso di condizioni molto dettagliate: consenso scritto della PCC di bandiera, durata massima di 12 mesi per anno civile, iscrizione nel registro IOTC, copertura di osservazione minima del 5%, licenza della PCC noleggiatrice, divieto di uso simultaneo di più contratti di nolo e imputazione delle catture e della copertura di osservazione alla PCC noleggiatrice.
Il sistema di notifica delle navi noleggiate impone termini di preavviso molto precisi: lo Stato membro noleggiatore o di bandiera comunica alla Commissione i dati del peschereccio e del contratto di nolo entro 15 o 17 giorni, e comunque almeno 72 o 96 ore prima dell’inizio delle attività, a seconda del soggetto notificante. Gli Stati membri devono inoltre segnalare pescherecci privi di nazionalità e, per le grandi tonniere battenti bandiera di comodo, negare sbarco e trasbordo, scoraggiare gli operatori commerciali, informare il pubblico e monitorare le attività, comprese quelle di campionamento in porto della IOTC.
Dati sulle catture, certificazione del tonno obeso e flussi informativi
L’articolo 39 richiede il giornale di pesca elettronico e la trasmissione dei dati di cattura e sforzo allo Stato di bandiera e allo Stato costiero interessato. L’articolo 40 disciplina il tonno obeso importato nell’Unione, che deve essere accompagnato da documento statistico o certificato di riesportazione IOTC, con alcune eccezioni per il tonno obeso destinato all’industria conserviera catturato con specifici attrezzi. Il regolamento fissa poi procedure di convalida dei documenti e scadenze semestrali per la trasmissione dei dati import/export alla Commissione e alla IOTC.
Misure di competenza dello Stato di approdo, ispezioni ed esecuzione
Gli articoli 41-45 disciplinano le misure di competenza dello Stato di approdo: designazione dei porti e dei punti di contatto, notifica preventiva, possibile uso dell’applicazione e-PSM, decisione sull’autorizzazione all’ingresso e obbligo di negarla alle navi figuranti nelle liste IOTC/ORGP/UE delle navi INN. Per le navi da trasporto e per gli sbarchi/trasbordi vengono previste verifiche di corrispondenza tra quantità dichiarate e quantità effettivamente sbarcate.
Gli Stati membri di approdo devono ispezionare almeno il 5% degli sbarchi o trasbordi di specie IOTC effettuati da pescherecci di altri Stati membri. Gli ispettori devono essere qualificati e muniti di documento di identità; i rapporti ispettivi devono essere trasmessi entro tre giorni lavorativi alla Commissione e poi alla IOTC. In caso di prove di infrazione, si applicano procedure di segnalazione e cooperazione con la PCC di bandiera. Gli articoli 47-50 disciplinano la gestione delle presunte infrazioni segnalate dagli Stati membri, dalla PCC o dal segretariato IOTC, nonché le controdeduzioni e gli elementi necessari per evitare l’inserimento nell’elenco provvisorio o definitivo IOTC delle navi INN.
Obblighi di comunicazione, riservatezza, orientamenti e aggiornamenti del diritto UE
L’articolo 51 raccoglie in un unico quadro gli obblighi annuali di comunicazione: stime delle catture per specie e attrezzo, dati su cetacei, tartarughe e uccelli marini, dati sullo sforzo della flotta con reti a cianciolo e FAD, catture nulle, relazioni su attuazione degli obblighi di reporting e relazioni scientifiche nazionali. L’articolo 52 disciplina riservatezza e protezione dei dati, rinviando ai regolamenti (CE) n. 1224/2009, (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e fissa il limite ordinario di conservazione dei dati personali in 10 anni, estensibile a 20 per necessità procedurali, con anonimizzazione in caso di ulteriore conservazione.
L’articolo 53 impone alla Commissione di fornire agli Stati membri gli orientamenti IOTC su squali, Mobulidae, squalo balena, cetacei e tartarughe marine. Gli articoli 54 e 55 conferiscono alla Commissione una delega quinquennale, a decorrere dal 22 dicembre 2022, per adattare il regolamento alle future modifiche delle risoluzioni IOTC, entro i limiti strettamente necessari, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio e con controllo parlamentare/consiliare sugli atti delegati.
Abrogazioni e entrata in vigore
L’articolo 56 sopprime specifiche disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1936/2001, n. 1984/2003 e n. 520/2007, che risultano superate dal nuovo quadro normativo. L’articolo 57 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Recepimento delle misure IOTC e finalità
L’articolo 1 recepisce nel diritto dell’Unione le misure di gestione, conservazione e controllo della IOTC vincolanti per l’Unione. Il regolamento si inserisce nel quadro della PCP e richiama gli obblighi internazionali dell’Unione in materia di conservazione degli stock ittici.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 2 delimita l’applicazione ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona IOTC, ai pescherecci dell’Unione per trasbordi e sbarchi fuori zona e ai pescherecci di paesi terzi che utilizzano porti degli Stati membri con specie IOTC a bordo. L’articolo 3 definisce, tra l’altro, zona IOTC, peschereccio dell’Unione, specie regolamentate, CMM, FAD, DFAD, AFAD, nolo, nave da trasporto, applicazione e-PSM e pesca INN.
Divieto di rigetto e protezione dei tonnidi tropicali
L’articolo 4 impone ai pescherecci dell’Unione con reti a cianciolo di tenere a bordo e sbarcare tutte le catture di tonni tropicali (tonno obeso, albacora e tonnetto striato), salvo pesce inadatto al consumo umano o impossibilità di stoccaggio. Il rigetto è ammesso solo con rilascio vivo, se possibile, e con obbligo di registrazione nel giornale di pesca.
Divieto di pesca presso boe di raccolta dati
L’articolo 5 vieta la pesca intenzionale entro 1 miglio nautico da boe di raccolta dati e qualsiasi interazione con esse, con eccezione per attività di ricerca scientifica notificate alla IOTC. Sono previste regole di comunicazione in caso di boe danneggiate o inutilizzabili.
Misure per istioforidi, verdesca e altre specie sensibili
Gli articoli 6 e 7 impongono divieti/limiti per marlin e pesce vela del Pacifico sotto 60 cm, obblighi di registrazione delle catture e programmi nazionali di raccolta dati per verdeca e istioforidi. Sono incoraggiate ricerche scientifiche su biologia, migrazioni, sopravvivenza post-rilascio e zone di crescita.
FAD, aeromobili e luci artificiali
Gli articoli 8-11 vietano l’uso di aeromobili o droni come ausilio alla pesca, disciplinano la registrazione e la gestione dei FAD, impongono piani nazionali per DFAD e regole tecniche sui FAD non impiglianti e biodegradabili, e vietano l’uso di luci artificiali per attirare i pesci, con obbligo di rimozione dei DFAD illuminati avvistati.
Trasbordi e sbarchi in porto
Gli articoli 12-14 stabiliscono che i trasbordi di specie IOTC avvengano in porti designati e disciplinano notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo IOTC, verifica degli sbarchi e cooperazione tra Stati di approdo, Stati di bandiera e Commissione. Per gli sbarchi in paesi terzi sono richiesti preavvisi e autorizzazioni conformi alla normativa del paese terzo.
Tutela di squali e altre specie marine
Gli articoli 15-22 contengono misure specifiche per squali, squalo alalunga, squali volpe, Mobulidae, squalo balena, cetacei, tartarughe marine e uccelli marini: divieti di detenzione/commercio per alcune specie, obblighi di rilascio vivo, tecniche di mitigazione, attrezzature obbligatorie a bordo e reporting degli incidenti e delle catture accessorie.
Documentazione di bordo, registro IOTC e autorizzazioni
Gli articoli 23-29 impongono giornale di pesca, documenti validi a bordo, iscrizione nel registro IOTC per le navi autorizzate, autorizzazioni di pesca rilasciate dagli Stati membri e obblighi di comunicazione annuale sui pescherecci attivi nella pesca di tonnidi e pesce spada, con scadenze al 1° e 15 febbraio per l’inoltro alla IOTC.
Programma di osservazione regionale e campionamento
Gli articoli 30-33 prevedono una copertura minima del 5% delle operazioni tramite osservatori autorizzati, obblighi degli osservatori, copertura minima dei campionatori per la pesca artigianale e doveri degli Stati membri in termini di reclutamento, sicurezza, rotazione e finanziamento del programma.
Controllo, nolo, VMS e navi senza nazionalità o bandiera di comodo
Gli articoli 34-38 disciplinano il VMS, la gestione dei guasti, il nolo di pescherecci con condizioni stringenti, il sistema di notifica delle navi noleggiate, la segnalazione di pescherecci senza nazionalità e misure di contrasto verso grandi tonniere battenti bandiera di comodo, incluse misure commerciali e di informazione pubblica.
Dati sulle catture e certificazione del tonno obeso
Gli articoli 39-40 impongono giornale di pesca elettronico e regole sul certificato statistico del tonno obeso e sul certificato di riesportazione, con disciplinare di convalida, eccezioni per determinati impieghi industriali e cadenze semestrali per la comunicazione dei dati di importazione ed esportazione.
Misure di competenza dello Stato di approdo, ispezioni ed esecuzione
Gli articoli 41-50 regolano punti di contatto e porti designati, notifica preventiva elettronica anche tramite e-PSM, autorizzazioni o dinieghi di ingresso, ispezioni in porto con soglia minima del 5% degli sbarchi/trasbordi, procedura ispettiva, gestione delle prove di infrazione e scambio di informazioni su presunte attività INN e liste IOTC delle navi INN.
Obblighi di comunicazione, riservatezza, orientamenti e atti delegati
L’articolo 51 definisce il flusso annuale di dati scientifici, di cattura, di sforzo e di attuazione; l’articolo 52 tutela riservatezza e protezione dei dati con conservazione ordinaria per 10 anni e, in alcuni casi, fino a 20 anni; l’articolo 53 affida alla Commissione la trasmissione di orientamenti tecnici IOTC agli Stati membri; gli articoli 54-55 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare parti tecniche e allegati per 5 anni dal 22 dicembre 2022; l’articolo 56 sopprime/sostituisce disposizioni di tre regolamenti precedenti; l’articolo 57 stabilisce l’entrata in vigore al 20° giorno successivo alla pubblicazione.
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