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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2294

Regolamento (UE) 2022/2294 della Commissione del 23 novembre 2022 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità operative per raccogliere e trasmettere a Eurostat dati armonizzati sulle principali componenti del sistema sanitario europeo. Definisce il perimetro delle statistiche, le definizioni comuni, le variabili richieste, i metadati da fornire, le fonti prioritarie dei dati e i termini di invio. L'obiettivo è assicurare comparabilità, copertura e qualità delle statistiche dell'Unione in materia di sanità.

Regole di esecuzione per la produzione e trasmissione delle statistiche europee su strutture sanitarie, risorse umane per la sanità e utilizzo dell'assistenza sanitaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per l'elaborazione, la produzione e la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di statistiche europee nei settori delle strutture di assistenza sanitaria, delle risorse umane per l'assistenza sanitaria, dell'utilizzo dell'assistenza sanitaria e dei servizi individuali e collettivi, secondo il regolamento (CE) n. 1338/2008. Copre l'intero territorio dello Stato membro e richiede dati e metadati annuali; per alcune variabili relative all'assistenza ospedaliera e alle procedure chirurgiche sono previste deroghe sui primi anni di riferimento e sui termini di trasmissione. Non disciplina soggetti privati in quanto tali, ma impone obblighi statistici alle amministrazioni nazionali competenti.

Regolamento (UE) 2022/2294 della Commissione sulle statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria

Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 per armonizzare la raccolta e la trasmissione delle statistiche europee in materia sanitaria. La finalità, richiamata nei considerando, è rafforzare la base conoscitiva dell'Unione sulla sanità pubblica e migliorare la comparabilità dei dati tra Stati membri.

Contesto e finalità

La Commissione evidenzia che il regolamento (CE) n. 1338/2008 richiede misure di attuazione per specificare dati, metadati, periodi di riferimento, periodicità e termini di trasmissione relativi a strutture sanitarie, risorse umane e utilizzo dell'assistenza sanitaria. I considerando richiamano studi pilota svolti nel 2015 e nel 2018, nonché l'analisi costi/benefici prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008, dai quali emerge la necessità di dati a livello di Unione per migliorare le decisioni di politica sanitaria e sociale.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 circoscrive il regolamento alle statistiche europee nei settori delle strutture di assistenza sanitaria, delle risorse umane per l'assistenza sanitaria, dell'utilizzo dell'assistenza sanitaria e dei servizi individuali e collettivi, riferite all'allegato II, lettera d), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2008. Gli obblighi operano nei confronti degli Stati membri, che devono trasmettere a Eurostat dati e metadati armonizzati.

Definizioni comuni

L'articolo 2 rinvia all'allegato I, che fornisce un apparato definitorio molto dettagliato. Tra le nozioni principali figurano:

  • i professionisti sanitari attivi nel sistema sanitario, inclusi medici, ostetriche/i, infermieri, dentisti e farmacisti;
  • le categorie dei medici attivi, come medici generici, pediatri, ostetrici/ginecologi, psichiatri e specialisti per terapie mediche o chirurgiche;
  • ospedali, posti letto ospedalieri e strutture di assistenza residenziale di lunga durata;
  • apparecchi di risonanza magnetica e macchinari per tomografia computerizzata;
  • pazienti ricoverati, ambulatoriali e a degenza diurna;
  • procedure chirurgiche e singole procedure rilevanti, come cataratta, tonsillectomia, angioplastica coronarica, bypass coronarico, colecistectomia, ernioplastica inguinale, parto cesareo, protesizzazione dell'anca e del ginocchio, asportazione parziale della ghiandola mammaria e mastectomia totale.

Dati richiesti e disaggregazioni

L'articolo 3 e l'allegato II stabiliscono un set di variabili obbligatorie. Il regolamento copre cinque grandi blocchi:

  • occupazione nella sanità, con dati su medici, ostetriche/i, infermieri, dentisti e farmacisti;
  • laureati nelle professioni sanitarie, con dati su medicina, odontoiatria, farmacia, ostetricia e infermieristica;
  • posti letto ospedalieri e nelle strutture di lunga durata;
  • dispositivi di diagnostica per immagini;
  • assistenza ambulatoriale, assistenza ospedaliera e procedure chirurgiche.

Le disaggregazioni richieste sono articolate e includono età, sesso, categorie professionali, funzione del posto letto, diagnosi, classe di età, dimensione geografica NUTS2 e tipo di paziente. Per alcuni indicatori, come i tassi di vaccinazione antinfluenzale e di screening oncologico, l'allegato specifica formule di calcolo e finestre temporali (ad esempio 24 mesi per lo screening mammografico e 36 mesi per quello cervicale), oltre a un meccanismo di flag quando il programma nazionale non esiste.

Metadati e qualità dei dati

L'articolo 4 impone la trasmissione di metadati di riferimento e relazioni sulla qualità. Devono essere fornite informazioni sulla fonte dei dati e sulla copertura, sui metodi di compilazione, sulle peculiarità nazionali che rendono non perfettamente sovrapponibili le definizioni europee e sulle eventuali modifiche dei concetti statistici degli allegati I e II. La disposizione è importante per gli operatori perché conferma che la mera trasmissione del dato non è sufficiente: è richiesto anche il contesto metodologico che consenta l'interpretazione corretta e la comparabilità.

Periodo di riferimento e tempistiche

L'articolo 5 fissa come regola generale l'anno civile come periodo di riferimento e individua nel 2021 il primo anno di riferimento. Tuttavia, per l'occupazione nella sanità, l'assistenza ospedaliera e le procedure chirurgiche di cui ai punti 1, 6 e 7 dell'allegato II, il primo anno di riferimento è il 2023.

L'articolo 6 prevede la trasmissione annuale dei dati e dei metadati entro 14 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Per i dati relativi all'assistenza ospedaliera e alle procedure chirurgiche di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato II, il termine è esteso a 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La trasmissione avviene tramite punto di accesso unico oppure con modalità che consentano a Eurostat il recupero elettronico dei dati.

Fonti dei dati e ricorso a fonti alternative

L'articolo 7 privilegia in modo espresso i registri amministrativi, in linea con l'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, e richiede che i dati riguardino l'intero Stato membro. Se tali registri mancano o non sono adeguati per qualità o copertura, è consentito ricorrere ad altre fonti, metodi o approcci innovativi, purché il risultato resti comparabile e conforme alle prescrizioni del regolamento. La norma consente quindi una certa flessibilità metodologica, ma entro un vincolo forte di armonizzazione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto sul piano organizzativo e di compliance statistica delle amministrazioni e degli enti coinvolti nella produzione dei dati sanitari. La disciplina impone standard uniformi di classificazione, tempistiche stringenti di trasmissione e documentazione metodologica, con impatto sulla governance dei flussi informativi, sulla qualità dei registri amministrativi e sulla capacità di produrre indicatori comparabili a livello UE.

Disposizioni principali

Ambito e finalità

L'articolo 1 stabilisce le regole per l'elaborazione e la produzione di statistiche europee su strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria, utilizzo dell'assistenza sanitaria e servizi individuali e collettivi di cui all'allegato II, lettera d), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2008.

Definizioni comuni

L'articolo 2 rinvia integralmente alle definizioni contenute nell'allegato I, che chiariscono le categorie di personale sanitario, strutture, posti letto, dispositivi di diagnostica per immagini, pazienti, procedure chirurgiche e altre nozioni statistiche rilevanti.

Dati da trasmettere

L'articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere a Eurostat i dati relativi all'elenco delle variabili, alle caratteristiche e alle disaggregazioni previste nell'allegato II.

Metadati e qualità

L'articolo 4 richiede la trasmissione dei metadati di riferimento e delle relazioni sulla qualità, con particolare attenzione a fonti e copertura dei dati, metodi di compilazione, peculiarità nazionali che incidono su definizioni e variabili, nonché eventuali modifiche dei concetti statistici degli allegati I e II.

Periodo di riferimento

L'articolo 5 fissa il periodo di riferimento nell'anno civile. Il primo anno di riferimento è il 2021; in deroga, per i dati sull'occupazione nella sanità, sull'assistenza ospedaliera e sulle procedure chirurgiche di cui ai punti 1, 6 e 7 dell'allegato II, il primo anno di riferimento è il 2023.

Termini di trasmissione

L'articolo 6 prevede la trasmissione annuale dei dati e dei metadati entro 14 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. In deroga, i dati e i metadati relativi all'assistenza ospedaliera e alle procedure chirurgiche di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato II devono essere trasmessi entro 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La trasmissione avviene tramite punto di accesso unico o con disponibilità elettronica tale da consentire il recupero da parte di Eurostat.

Fonti statistiche

L'articolo 7 dispone che i dati siano compilati prevalentemente utilizzando registri amministrativi, ai sensi dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, e riguardino l'intero Stato membro. Se i registri non sono disponibili o presentano qualità o copertura insufficiente, sono ammesse altre fonti, metodi o approcci innovativi, purché producano dati comparabili e conformi al regolamento.

Entrata in vigore

L'articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto degli allegati

L'allegato I contiene le definizioni di riferimento per il personale sanitario, le strutture ospedaliere e residenziali, i posti letto, i dispositivi RM e TC, le tipologie di pazienti, le giornate di degenza, le procedure chirurgiche e specifiche procedure cliniche. L'allegato II elenca le variabili statistiche obbligatorie: occupazione nella sanità, laureati nelle professioni sanitarie, posti letto ospedalieri e nelle strutture di lunga durata, dispositivi di diagnostica per immagini, assistenza ambulatoriale, assistenza ospedaliera e procedure chirurgiche, con relative disaggregazioni per età, sesso, diagnosi, funzione, tipo di paziente e dimensione geografica.

Come è indicizzato

Materiestatistichesanità pubblicaassistenza sanitariaraccolta datimetadati

Testo integrale

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