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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2301

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione del 23 novembre 2022 che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per ciascuno Stato membro con stoccaggi sotterranei di gas rientrante nel suo campo di applicazione, una traiettoria di riempimento per il 2023 con obiettivi intermedi a date prestabilite. L’intervento si colloca nel contesto della crisi di approvvigionamento di gas e mira a garantire un livello di riempimento sufficiente per la sicurezza energetica dell’Unione, tenendo conto della situazione eccezionale del mercato e dei diversi livelli nazionali di capacità e consumo. Gli obiettivi sono fissati come minimi tecnicamente realizzabili e devono consentire il raggiungimento del target del 90 % entro il 1° novembre 2023. Il testo richiama anche l’uso di strumenti di coordinamento, inclusa l’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune di gas.

Definizione, per il 2023, delle traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi degli stoccaggi sotterranei di gas per gli Stati membri interessati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati nel loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato. L’allegato fissa gli obiettivi intermedi per il 1° febbraio, 1° maggio, 1° luglio e 1° settembre 2023; resta ferma l’applicazione degli obblighi proporzionali previsti dal regolamento (UE) 2017/1938, in particolare dagli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 2, gli obiettivi proporzionali vanno ricalcolati secondo la formula indicata nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri interessati.

Traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas

Il regolamento di esecuzione definisce, per il 2023, le traiettorie di riempimento degli stoccaggi sotterranei di gas per gli Stati membri che dispongono di tali impianti e che essi siano direttamente interconnessi alla rispettiva area di mercato. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure UE adottate per fronteggiare l’emergenza di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, in particolare dopo l’aggressione russa contro l’Ucraina e le tensioni sui mercati energetici.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, che prevede per gli Stati membri l’obbligo di presentare una traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e consente alla Commissione di fissarla con atto di esecuzione. Il testo chiarisce che gli obiettivi intermedi devono essere compatibili con la necessità di raggiungere un livello di riempimento del 90 % entro il 1° novembre 2023, tenendo conto dell’elevata incertezza del mercato, delle diverse condizioni climatiche e delle misure nazionali di riduzione volontaria della domanda adottate ai sensi del regolamento (UE) 2022/1369.

Criteri di determinazione degli obiettivi intermedi

Gli obiettivi sono concepiti come minimi tecnicamente realizzabili e devono riflettere, per quanto possibile, la traiettoria proposta dagli Stati membri, la media dei livelli di riempimento dei cinque anni precedenti e la curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio. La Commissione sottolinea che tali obiettivi devono garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione, evitando oneri non necessari per Stati membri, operatori, gestori degli stoccaggi e clienti finali, nonché distorsioni della concorrenza tra impianti situati in Stati membri confinanti.

Obiettivi intermedi fissati per il 2023

L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro interessato, gli obiettivi intermedi al:

  • 1° febbraio 2023;
  • 1° maggio 2023;
  • 1° luglio 2023;
  • 1° settembre 2023.

Gli Stati membri elencati comprendono, tra gli altri, Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e altri Stati con impianti di stoccaggio sotterraneo rilevanti ai fini del regolamento. Per alcuni Stati gli obiettivi risultano particolarmente elevati già al 1° febbraio, mentre per altri la traiettoria è più graduale o presenta profili specifici in ragione delle caratteristiche del sistema nazionale.

Conformità, scostamenti e misure correttive

I considerando precisano che, in base al regolamento (UE) 2017/1938, uno scostamento fino a cinque punti percentuali al di sotto dell’obiettivo è considerato comunque conforme. Se, invece, il livello di riempimento di uno Stato membro scende oltre tale soglia rispetto alla propria traiettoria, l’autorità competente deve adottare immediatamente misure efficaci per incrementarlo e informare senza indugio la Commissione e il gruppo di coordinamento del gas (GCG).

Regole speciali per alcuni Stati membri

Per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento deve essere ridotto del volume medio fornito a paesi terzi nel periodo di riferimento 2016-2021, purché tale volume medio abbia superato 15 TWh all’anno nel periodo di prelievo ottobre-aprile. Inoltre, per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 2, gli obiettivi intermedi proporzionali devono essere calcolati applicando la formula indicata nell’allegato, cioè moltiplicando il valore tabellare per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.

Coordinamento europeo e acquisti in comune

Il regolamento valorizza la piattaforma dell’UE per l’energia e gli strumenti di aggregazione della domanda come leve per migliorare il coordinamento del riempimento degli stoccaggi. I considerando evidenziano che gli acquisti in comune di gas possono ampliare l’accesso a fonti alternative, contenere i rischi di picchi di prezzo e favorire una gestione più coordinata della stagione di riempimento 2023/2024. In tale prospettiva, gli Stati membri sono invitati a prepararsi a partecipare all’aggregazione della domanda con volumi almeno pari al 15 % del fabbisogno complessivo necessario per raggiungere il target del 90 %.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri interessati.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938. I considerando richiamano la crisi di sicurezza dell’approvvigionamento di gas conseguente all’aggressione russa contro l’Ucraina e il regolamento (UE) 2022/1032, che ha introdotto il quadro per il riempimento degli stoccaggi per l’inverno 2022-2023 e oltre.

Traiettoria di riempimento 2023

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che fissa per ciascuno Stato membro interessato gli obiettivi intermedi di riempimento al 1° febbraio, 1° maggio, 1° luglio e 1° settembre 2023. Gli obiettivi sono differenziati per Stato membro e costruiti tenendo conto della media dei tassi di riempimento dei cinque anni precedenti e della capacità tecnica di iniezione.

Obiettivo di riempimento e flessibilità tecnica

I considerando precisano che gli obiettivi intermedi sono fissati come livelli minimi tecnicamente realizzabili, al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1° novembre 2023. In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, livelli di riempimento fino a cinque punti percentuali al di sotto dell’obiettivo sono considerati conformi; se il livello di uno Stato membro scende oltre tale margine, l’autorità competente deve adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo e informare Commissione e gruppo di coordinamento del gas (GCG).

Adeguamenti per esportazioni verso paesi terzi

Per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento va ridotto del volume medio fornito a paesi terzi nel periodo 2016-2021, se tale volume medio ha superato 15 TWh all’anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio (ottobre-aprile).

Coordinamento del mercato e aggregazione della domanda

Il regolamento incoraggia l’uso della piattaforma dell’UE per l’energia, l’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune di gas, anche per migliorare il coordinamento del riempimento ed evitare picchi di prezzo dovuti a comportamenti non coordinati. I considerando suggeriscono che gli Stati membri si preparino a partecipare all’aggregazione della domanda con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per raggiungere l’obiettivo del 90 %.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiasicurezza dell’approvvigionamentomercato del gasstoccaggio del gas

Testo integrale

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