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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17131/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per plurime violazioni della normativa tributaria (uso di fatture per operazioni inesistenti e concorso in reato) e la confisca per equivalente. I motivi di gravame erano: (1) vizio di motivazione per aver ritenuto inesistenti le fatture emesse da Pisano Antonio senza valutare elementi a favore quali i pagamenti documentati; (2) analoga censura circa l'inesistenza delle prestazioni fatturate da Fasciatura Normanna e D'Amore Group e l'attribuibilità dei fatti all'imputato; (3) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo specifico) previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000; (4) omissione di valutazione delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena; (5) illegittimità della confisca per equivalente disposta senza preventiva e adeguata valutazione dell'impossibilità di confiscare il profitto diretto e senza accertare l'incapienza dell'ente beneficiario.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibili per ripetitività, genericità o manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità penale, al dolo e al trattamento sanzionatorio, confermando nella sostanza le conclusioni dei giudici di merito circa l'uso di fatture per operazioni inesistenti, l'evidenza di distrazioni di somme e l'attribuzione delle condotte all'imputato. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla confisca per equivalente: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la necessaria valutazione sulla impossibilità (anche transitoria) di procedere alla confisca diretta del profitto e non ha dato conto della ricerca dei beni costituenti il profitto nei termini richiesti dalle Sezioni Unite (Gubert). Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla confisca per equivalente e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per riesaminare i presupposti della confisca, con le indicazioni richiamate in motivazione. Restano confermate le condanne (pena di anni tre di reclusione per i reati tributari contestati) e, salvo il rinvio relativo alla confisca, le statuizioni di merito; la confisca per equivalente precedentemente determinata (fino a C 5.583.401,32) va riesaminata in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma richiamata per le fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente l'uso di tali fatture come elemento oggettivo dei reati contestati.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    Articolo relativo agli atti commessi allo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico quando è dimostrata la distrazione di somme e l'intento di sottrarre garanzie patrimoniali alla riscossione.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Disciplina la confisca del profitto del reato e la confisca per equivalente; la Corte ha richiamato i limiti e le condizioni per disporre la confisca per equivalente, richiedendo una motivazione adeguata sulla impossibilità di confiscare il profitto diretto.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Norma che individua i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi perché costituiti da richiesta di rivalutazione delle prove o generiche rimostranze sulla motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Articolo richiamato in relazione al contenuto e alla valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente valutato la prova documentale e le circostanze sull'inesistenza delle presunte 'cartiere'.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali dell'imputato e i criteri applicati dal giudice di merito.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità concorrente tra soggetti (es. gestore di fatto e amministratore di diritto).

  • Giurisprudenza: Sez. U. sent. Gubert (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014)

    Principio secondo cui l'impossibilità di confiscare il profitto diretto può essere anche transitoria o reversibile; tuttavia la Corte ha rilevato che la valutazione circa l'impossibilità deve essere comunque adeguatamente motivata dal giudice del merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove di fatto: i motivi che si limitano a chiedere rivalutazioni probatorie o riproporre questioni già esaminate sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
  • L'utilizzo di fatture emesse da soggetti privi di struttura economica o con evidenze di non esercizio dell'attività ("cartiere") costituisce un elemento forte per ritenere l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, soprattutto se accompagnato da elementi indiziari come la retrocessione dei pagamenti.
  • Per l'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 il dolo specifico si desume da atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione (es. distrazione di somme, mancato riversamento degli incassi), e non richiede prove di intenzioni esplicite oltre alle condotte idonee a quell'effetto.
  • La determinazione della pena e la concessione o esclusione delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto del giudice di merito; la semplice richiamata dei precedenti penali può essere sufficiente se la motivazione è non contraddittoria e coerente.
  • La confisca per equivalente (art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000) può essere disposta quando non è possibile confiscare il profitto diretto, anche in termini transitori, ma il giudice deve comunque motivare adeguatamente l'accertamento dell'impossibilità e le attività svolte per reperire l'originario profitto, applicando i principi indicati dalle Sezioni Unite.
  • Quando si contestano reati posti in essere tramite società prive di autonomia patrimoniale (ditte individuali), il giudice deve considerare la reperibilità dei beni nell'ambito della disponibilità del reo e motivare la scelta tra confisca diretta e per equivalente.

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