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Sentenza

Sentenza n. 135/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n. 560090141658 (23M22NA6A10026) del 5 ottobre 2023 (abbinato a ticket 356C99B230000AW2), emanato dall'INPS sede di Parma, con il quale è stata rigettata la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria inviata in data 26 giugno 2023 (protocollo n. INPS. 5600.26/06/2023.0187102, nr. pratica 56019355955600000410000128), concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 12 giugno 2023 al 25 giugno 2023; - del provvedimento n. 560090141659 (23M22NA6A10025) del 5 ottobre 2023 (abbinato a ticket 356C99B230000BW3), emanato dall''INPS sede di Parma, con il quale è stata rigettata la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria inviata in data 7 luglio 2023 (protocollo n. INPS. 5600.07/07/0200561), concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 26 giugno 2023 al 2 luglio 2023.

Giustizia amministrativa202300335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due provvedimenti dell’INPS di rigetto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per periodi dal 12 giugno al 25 giugno 2023 e dal 26 giugno al 2 luglio 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 95442 del 14 aprile 2016 e l’eccesso di potere per erroneità, inadeguatezza della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il calo di ordini e fatturato registrato nel 2023 fosse effettivo, grave, temporaneo e non imputabile all’impresa, in quanto riconducibile alla contrazione del mercato delle calzature, agli effetti della crisi pandemica e alle anomalie climatiche e alla siccità verificatesi in Europa. Ha contestato che l’INPS avesse erroneamente considerato la siccità quale causa esclusiva della richiesta, mentre la causale indicata era la mancanza di lavoro e di commesse, con le condizioni climatiche quale mera concausa. Ha inoltre evidenziato la ripresa produttiva già dal 3 luglio 2023, prima della scadenza del periodo richiesto, e ha sostenuto che la reiterazione delle domande di CIGO non dimostrasse la ciclicità o la strutturalità della situazione, anche perché i periodi di fruizione erano quantitativamente limitati e riferibili agli anni caratterizzati dalla pandemia. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione, sostenendo che i dinieghi non indicassero gli elementi concreti dai quali desumere una cattiva programmazione aziendale. L’INPS ha difeso la legittimità dei provvedimenti, rilevando la pluralità e la ripetitività delle domande presentate nel tempo, anche con motivazioni sostanzialmente identiche, e ritenendo così insussistenti i requisiti di imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità della contrazione produttiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato i principi secondo cui la CIGO presuppone eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure situazioni temporanee di mercato; il requisito della transitorietà deve essere valutato con prognosi ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della domanda. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’INPS, connotate da discrezionalità tecnica, è limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la ripetuta presentazione di domande di CIGO fondate sulla medesima causale e riferite a periodi ricorrenti, anche in annualità precedenti, consentiva ragionevolmente all’INPS di ritenere la contrazione degli ordini non temporanea né imprevedibile, ma riconducibile alla gestione economica e tecnica dell’impresa e a una non adeguata programmazione aziendale. Il giudice ha ritenuto irrilevante che ciascun periodo richiesto fosse breve, poiché la consistenza sintomatica riguardava la ciclicità delle identiche motivazioni e non la durata della singola sospensione. L’istruttoria è stata considerata adeguata, essendo stata svolta mediante tre richieste di integrazione e l’esame delle relazioni tecniche, dei dati sugli ordini e sul fatturato e delle condizioni climatiche. È stata esclusa anche la carenza di motivazione: i provvedimenti indicavano le problematiche di programmazione delle attività, il numero e la ripetitività delle richieste e la riconducibilità della contrazione produttiva a una situazione ciclica e non transitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    La CIGO è riconosciuta per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori e per situazioni temporanee di mercato.

  • artt. 1, 2 e 3 d.m. 95442/2016

    La disciplina ministeriale richiede che la situazione posta a fondamento della CIGO sia temporanea, non imputabile e non riconducibile all’organizzazione o alla programmazione aziendale; consente inoltre all’INPS di svolgere supplementi istruttori.

  • art. 3, commi 1 e 3, l. 241/1990

    Il provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale obbligo rispettato.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. 148/2015

    La ricorrente lo ha invocato con riferimento ai limiti quantitativi della CIGO nel biennio mobile, ma il TAR non lo ha ritenuto decisivo per escludere la ciclicità e l’imputabilità della situazione aziendale.

Massime di principio

  • La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria presuppone una situazione aziendale transitoria e non imputabile all’imprenditore o ai lavoratori, oppure una situazione temporanea di mercato; l’istituto non può essere utilizzato per socializzare il rischio ordinario e prevedibile dell’impresa.
  • La transitorietà della situazione aziendale deve essere valutata con prognosi ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della domanda, e non soltanto alla luce della successiva ripresa produttiva.
  • La reiterazione, in periodi ricorrenti e per più annualità, di domande di CIGO fondate su motivazioni identiche può costituire elemento sufficiente per escludere la temporaneità e l’imprevedibilità della contrazione produttiva e per ricondurla al rischio d’impresa o a una non adeguata programmazione aziendale.
  • Ai fini della valutazione della ciclicità rileva la ripetizione delle causali e delle sospensioni nel tempo, non soltanto la durata o il numero di ore riferiti alla singola domanda.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’INPS in materia di CIGO è limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
  • È adeguatamente motivato il diniego di CIGO che indichi la ripetitività delle richieste, la riconducibilità della contrazione a problematiche di programmazione aziendale e le ragioni per cui difettano temporaneità, imprevedibilità e non imputabilità dell’evento.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiMotivazione del provvedimento
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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