Sentenza n. 13680/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale O6/N2, Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del Sig. Flavio D’Ascenzi all’esito del procedimento per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 e comunicato in data 7 marzo 2025; - del provvedimento contenente il giudizio, collegiale ed individuale, reso dalla Commissione e dai singoli Commissari nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale O6/N2, Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, con cui è stata negata l’Abilitazione Scientifica Nazionale al Sig. Flavio D’Ascenzi; del giudizio collegiale della Commissione e dei giudizi dei singoli commissari di non idoneità; - di tutti i verbali di gara e della Commissione esaminatrice, nella parte in cui lesivi della posizione del ricorrente avuto riguardo, in particolare, alla valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dallo stesso vantati, ivi compresi ii verbali nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6, e/o di ogni altro atto istruttorio inerente la predetta valutazione, anche non conosciuto; - se del caso del bando di cui alla d.d. 1796/2023, del d.r. 589 del 8 agosto 2018, del d.m. 120/2016 del MIUR, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/N2, con i relativi giudizi individuali, collegiali e verbali della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, professore associato, ha impugnato il giudizio unanime di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 06/N2, nonostante il raggiungimento dei tre valori soglia e il possesso di quattro titoli. La Commissione aveva ritenuto coerenti con il settore soltanto cinque delle sedici pubblicazioni presentate, giudicando le altre prevalentemente incentrate sulla diagnosi clinico-cardiologica di problematiche relative a sportivi, senza un diretto collegamento con lo sviluppo di teorie, tecniche e metodi per l'allenamento e la pratica delle attività sportive e motorie. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria per l'omessa analisi analitica delle pubblicazioni; erronea restrizione della declaratoria del settore, che comprende anche gli ambiti biologico, fisiologico e clinico; omessa considerazione dell'interdisciplinarietà; sostanziale identità dei giudizi individuali dei commissari, sintomatica di assenza di autonoma valutazione; contraddittorietà del giudizio; disparità di trattamento rispetto a precedenti procedure ASN nelle quali le medesime pubblicazioni erano state ritenute coerenti; irrilevanza del superamento delle soglie bibliometriche e del confronto con candidati abilitati; nonché integrazione postuma della motivazione mediante le controdeduzioni depositate in giudizio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che le valutazioni della Commissione ASN costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico. Ha ritenuto adeguata la motivazione, poiché la Commissione aveva classificato specificamente le pubblicazioni distinguendo quelle nelle quali il dato cardiologico era funzionale alla prescrizione o programmazione dell'esercizio fisico da quelle limitate alla diagnosi clinica di problematiche cardiache negli sportivi. Tale criterio è stato ritenuto riconoscibile, coerente con il nucleo caratterizzante del settore 06/N2 e non manifestamente illogico. La valutazione di non pertinenza è stata ritenuta comprensiva anche del profilo dell'interdisciplinarietà, pur in assenza dell'uso espresso di tale termine. La convergenza dei giudizi individuali non è stata considerata indice di mancata autonomia, poiché i testi non erano perfettamente sovrapponibili e la convergenza su elementi oggettivi comuni è fisiologica in un organo collegiale. Il superamento dei valori soglia è stato ritenuto necessario ma non sufficiente ai fini dell'abilitazione, mentre il confronto con altri candidati è irrilevante, non avendo la procedura carattere comparativo. Le precedenti valutazioni favorevoli non vincolano una diversa Commissione e non fondano un affidamento alla reiterazione del giudizio tecnico. Infine, le controdeduzioni non hanno integrato postumamente la motivazione, ma hanno soltanto esplicitato il percorso logico già contenuto nell'atto impugnato. Le spese sono state compensate per la complessità tecnico-scientifica delle questioni.
Norme richiamate
con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti
La coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, o con tematiche interdisciplinari pertinenti, costituisce criterio rilevante e può risultare assorbente nella valutazione dell'abilitazione.
D.M. 589/2018
Il raggiungimento dei valori soglia bibliometrici è condizione necessaria ma non sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
d.d. 1796/2023
Bando della procedura ASN 2023-2025, impugnato in via eventuale ma non inciso dalla decisione di rigetto.
Massime di principio
- Le valutazioni delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella della Commissione.
- Una motivazione sul giudizio di non idoneità è sufficiente quando individua specificamente le pubblicazioni ritenute coerenti e quelle non coerenti, illustra il criterio metodologico utilizzato e collega tale criterio alla declaratoria del settore concorsuale, anche senza un'analisi separata di ogni singola pubblicazione.
- La componente clinica o cardiologica di una pubblicazione può essere considerata coerente con un settore concorsuale relativo alle scienze dell'esercizio fisico quando è funzionale alla prescrizione, programmazione o valutazione dell'esercizio; non è invece irragionevole escludere la pertinenza quando l'indagine resta confinata alla diagnosi clinica, senza collegamento con le metodologie dell'allenamento o con la performance motoria.
- Il superamento dei valori soglia bibliometrici integra una condizione necessaria ma non sufficiente per l'abilitazione scientifica nazionale; la procedura non ha carattere comparativo e il candidato non può pretendere l'abilitazione sulla base del confronto con altri candidati o della valutazione favorevole ottenuta in precedenti procedure da Commissioni diverse.
- La convergenza argomentativa dei giudizi individuali dei commissari non dimostra di per sé l'assenza di autonoma valutazione, quando non vi sia perfetta sovrapponibilità testuale e la convergenza riguardi elementi oggettivi comuni, essendo fisiologica nell'attività di un organo collegiale.
- Le controdeduzioni della Commissione non integrano postumamente la motivazione se si limitano a esplicitare o dettagliare il percorso logico già desumibile dal provvedimento impugnato, senza introdurre criteri nuovi né modificare la ratio della decisione.
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