Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21790/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, unificati sotto il vincolo della continuazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p., ritenendo necessaria l'escussione di una testimonianza; 2) insussistenza degli elementi costitutivi dell'oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., in particolare della presenza di più persone; 3) insussistenza degli elementi costitutivi della minaccia ex art. 612 c.p., sostenendo che le frasi non fossero idonee a ingenerare timore; 4) difetto di imputabilità per asserita alterazione dello stato psico-fisico; 5) eccessività della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi: la mancata rinnovazione istruttoria era stata motivatamente esclusa perché la prova richiesta era superflua; l'oltraggio risultava integrato dalla presenza di terzi ai fatti; la minaccia era concretamente idonea a ingenerare timore per il contenuto delle frasi pronunciate; il dedotto difetto di imputabilità era smentito da motivazione completa e immune da censure. Il quinto motivo sulla pena è stato qualificato come meramente reiterativo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere disattesa con motivazione immune da censure quando la prova richiesta sia ritenuta superflua.

  • art. 341-bis c.p.

    Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale richiede, tra i suoi elementi, la presenza di più persone, che nel caso concreto è stata ritenuta sussistente.

  • art. 612 c.p.

    La minaccia è integrata quando le espressioni usate abbiano concreta capacità di ingenerare timore nella persona offesa.

  • art. 81 c.p.

    La sentenza impugnata indicava la contestazione dei reati unificati sotto il vincolo della continuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censura il diniego di rinnovazione istruttoria in appello quando il giudice di merito abbia dato conto della superfluità della prova richiesta con motivazione логica e completa.
  • Ai fini dell'art. 341-bis c.p. è necessario verificare in concreto la presenza di più persone al momento dei fatti, elemento che può desumersi dalla motivazione della sentenza di merito.
  • Il delitto di minaccia sussiste quando il tenore oggettivo delle espressioni pronunciate sia concretamente idoneo a incutere timore, senza che sia decisiva una lettura meramente soggettiva o minimizzante del loro contenuto.
  • La censura relativa all'imputabilità è infondata in cassazione quando si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a una motivazione di merito completa e non manifestamente illogica.
  • Il motivo sulla pena è inammissibile o manifestamente infondato quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello senza specifiche critiche alla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.