Cassazione Penale, Ordinanza n. 21790/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, unificati sotto il vincolo della continuazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p., ritenendo necessaria l'escussione di una testimonianza; 2) insussistenza degli elementi costitutivi dell'oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., in particolare della presenza di più persone; 3) insussistenza degli elementi costitutivi della minaccia ex art. 612 c.p., sostenendo che le frasi non fossero idonee a ingenerare timore; 4) difetto di imputabilità per asserita alterazione dello stato psico-fisico; 5) eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi: la mancata rinnovazione istruttoria era stata motivatamente esclusa perché la prova richiesta era superflua; l'oltraggio risultava integrato dalla presenza di terzi ai fatti; la minaccia era concretamente idonea a ingenerare timore per il contenuto delle frasi pronunciate; il dedotto difetto di imputabilità era smentito da motivazione completa e immune da censure. Il quinto motivo sulla pena è stato qualificato come meramente reiterativo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere disattesa con motivazione immune da censure quando la prova richiesta sia ritenuta superflua.
art. 341-bis c.p.
Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale richiede, tra i suoi elementi, la presenza di più persone, che nel caso concreto è stata ritenuta sussistente.
art. 612 c.p.
La minaccia è integrata quando le espressioni usate abbiano concreta capacità di ingenerare timore nella persona offesa.
art. 81 c.p.
La sentenza impugnata indicava la contestazione dei reati unificati sotto il vincolo della continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censura il diniego di rinnovazione istruttoria in appello quando il giudice di merito abbia dato conto della superfluità della prova richiesta con motivazione логica e completa.
- Ai fini dell'art. 341-bis c.p. è necessario verificare in concreto la presenza di più persone al momento dei fatti, elemento che può desumersi dalla motivazione della sentenza di merito.
- Il delitto di minaccia sussiste quando il tenore oggettivo delle espressioni pronunciate sia concretamente idoneo a incutere timore, senza che sia decisiva una lettura meramente soggettiva o minimizzante del loro contenuto.
- La censura relativa all'imputabilità è infondata in cassazione quando si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a una motivazione di merito completa e non manifestamente illogica.
- Il motivo sulla pena è inammissibile o manifestamente infondato quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello senza specifiche critiche alla motivazione.
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