Sentenza n. 215/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Prefettura della Provincia di Udine, relativo all’istanza di revoca del divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Udine il 27 maggio 2021 nei confronti del ricorrente, inviata tramite pec in data 8 luglio 2025, e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\2\2026: PER L’ANNULLAMENTO AI FINI DEL RIESAME del provvedimento di rigetto, prot. N. 0108226 del 09/12/2025, emesso dalla Prefettura della Provincia di Udine, Area I, relativo all’istanza di revoca del divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto della Provincia di Udine il 27 maggio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni; nelle more, diniego espresso dell’istanza, impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza dell’8 luglio 2025, diretta al riesame e alla revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto di Udine il 27 maggio 2021. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato, il 9 dicembre 2025, un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza. Tale diniego è stato impugnato con motivi aggiunti, notificati il 6 febbraio 2026 e depositati il 27 febbraio 2026, con domanda di annullamento ai fini del riesame. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto al ricorso avverso il silenzio e la conversione del rito per la trattazione dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il giudizio il Ministero ha adottato un provvedimento espresso conclusivo del procedimento avviato dall’istanza del ricorrente. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché il provvedimento sopravvenuto era di rigetto e non aveva pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito; la cessazione della materia del contendere presuppone infatti il pieno conseguimento del bene della vita. Poiché permaneva l’interesse alla decisione sui motivi aggiunti contro il diniego, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario e ha fissato l’udienza pubblica del 23 settembre 2026. La decisione sulle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito dell’azione avverso il silenzio; il comma 5 consente la conversione del rito speciale in rito ordinario quando, nel corso del giudizio, viene proposta una domanda di annullamento relativa al provvedimento espresso sopravvenuto.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Impone la conversione del rito sul silenzio in rito ordinario per la trattazione della domanda di annullamento proposta con motivi aggiunti contro il provvedimento espresso sopravvenuto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato; l’adozione di un provvedimento espresso meramente sfavorevole non integra tale presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione, durante il giudizio contro il silenzio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso il silenzio, perché l’Amministrazione ha comunque esercitato il potere; non determina invece la cessazione della materia del contendere se il provvedimento non soddisfa pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno conseguimento del bene della vita perseguito con l’azione; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando un nuovo assetto degli interessi rende inutile la decisione sul ricorso originario, pur senza soddisfare la pretesa sostanziale.
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso sfavorevole e tale provvedimento viene impugnato con motivi aggiunti, il giudice dichiara improcedibile il ricorso sul silenzio e converte il rito speciale in rito ordinario per esaminare la domanda di annullamento.
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