Cassazione Penale, Sentenza n. 07443/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli nella parte in cui: (a) Mariano Alberto Vasapollo deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 (collaborazione/proficuità delle dichiarazioni); (b) Cipriano Drappello censurava l'omessa notifica del decreto di citazione in appello ad uno dei suoi difensori di fiducia (Avv. Gianluca Di Matteo) e chiedeva la rivalutazione del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti generiche e aggravanti alla luce dell'esclusione della recidiva; (c) Giovanni Maglione contestava la sproporzione dell'aumento di pena per continuazione applicato ai reati satellite, ritenendolo ingiustificato rispetto al suo ruolo esecutivo e rispetto ad altri coimputati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: per Vasapollo il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte del rinvio ha valutato le dichiarazioni di collaborazione come generiche e non idonee a interrompere il circuito del traffico o a fornire elementi concreti non già acquisiti dalle indagini; per Maglione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il giudice del rinvio adeguatamente motivato la riduzione degli aumenti per continuazione in relazione al ruolo esecutivo dell'imputato; per Drappello sono stati rigettati i motivi: la mancata notifica al co-difensore non ha prodotto nullità perché la procura speciale mostrata era limitata al giudizio di cassazione (e quella per proposta di concordato non costituisce nomina difensiva per il merito), e la valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti è stata ritenuta congruamente motivata in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 7
L'attenuante per collaborazione richiede apporti concreti, specifici e idonei a impedire o interrompere l'attività delittuosa o a fornire informazioni proficue; dichiarazioni generiche o che rafforzano solo il quadro probatorio non sono sufficienti.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Riguarda la riqualificazione di talune ipotesi di reato previste nel testo unico stupefacenti; la Corte ha applicato la norma per definire la qualificazione dei reati 'satellite' nei singoli capi.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma relativa alle pene edittali e alla disciplina sanzionatoria nel contesto dei reati di cui al testo unico stupefacenti; in giudizio è il quadro normativo di riferimento per la responsabilità penale contestata.
codice di procedura penale, art. 627
Richiamato per ricordare i poteri del giudice di rinvio: in caso di annullamento con rinvio il giudice di merito può riesaminare liberamente il compendio probatorio e non è vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di cassazione.
codice penale, art. 133
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; il giudice di merito ha discrezionalità valutativa purché motivata con riferimento ad alcuni parametri previsti.
codice penale, art. 81
Limiti al cumulo delle pene e rapporto di proporzione tra le pene; il giudice deve evitare un surrettizio cumulo materiale, motivando gli aumenti distintamente in relazione ai reati satellite.
codice di procedura penale, art. 96
Disciplina la nomina del difensore di fiducia; la procura speciale ha effetti limitati e non sostituisce automaticamente la nomina per tutte le fasi del processo se è espressamente limitata a uno specifico grado (es. cassazione).
codice di procedura penale, art. 599-bis
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sulla proposta di concordato in appello; la procura speciale rilasciata per proporre concordato non equivale a nomina generale a difensore di fiducia per il giudizio di merito.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 è necessario un apporto concreto e specifico che interrompa o renda inefficace l'attività criminosa: ammissioni generiche o informazioni che solo rafforzano prove già salde non bastano.
- Dopo annullamento con rinvio la Corte di merito ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio; non è vincolata a ripetere la motivazione del giudice annullato purché il nuovo esame sia adeguatamente motivato.
- La mancata notifica a un difensore non determina automaticamente nullità: va verificato se quel difensore fosse effettivamente nominato per la specifica fase (merito) o se la procura speciale fosse limitata a un grado o ad atti specifici (es. cassazione o proposta di concordato).
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti è discrezionale del giudice di merito; il ricorso per cassazione è inefficace se si limita a manifestare il dissenso senza dimostrare illogicità o carenza motivazionale nell'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
- La determinazione dell'aumento per continuazione richiede motivazione distinta e proporzionata per i reati satellite; tuttavia, se il giudice motiva congruamente anche aumenti contenuti in relazione al ruolo effettivo dell'imputato, la censura per mera contrarietà è inammissibile.
- I ricorsi generici o che non espongono criticità concrete e specifiche rispetto alla motivazione del giudice di merito sono molto spesso dichiarati inammissibili; è quindi importante formulare doglianze precise e documentate.
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