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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08741/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il caso riguarda un cittadino straniero sbarcato a Lampedusa e destinatario di un decreto di respingimento, poi eseguito con trattenimento presso un CPR. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento ritenendo, tra l'altro, che dal foglio notizie risultasse l'intento di venire in Italia per lavoro e che non fosse stata chiesta protezione internazionale; aveva inoltre escluso che si trattasse di espulsione collettiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul dovere di informazione circa la possibilità di chiedere protezione internazionale, sostenendo che la mancata manifestazione immediata della volontà di chiedere asilo non poteva sanare l'omesso assolvimento di tale obbligo informativo; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina sul divieto di respingimento collettivo, contestando che il giudice avesse escluso la natura seriale del provvedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendolo e dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., non convalidando il trattenimento, anche perché alla data della decisione era già decorso il termine perentorio per la convalida previsto dall'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998. Non ha disposto sulle spese, rilevando che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, in tale ipotesi, la liquidazione compete secondo le regole speciali del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità del decreto di convalida.

  • art. 8 Direttiva 2013/32/UE

    qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo

    Impone alle autorità di fornire informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale ai soggetti trattenuti o presenti alla frontiera quando vi siano indicazioni di tale desiderio, con servizi di interpretazione ove necessario.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    È richiamato come norma interna da leggersi in modo coerente con la disciplina eurounitaria sull'informazione al migrante circa la protezione internazionale.

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    La Corte vi attribuisce un contenuto precettivo che impone un dovere di informazione preventiva e doverosa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; la mancata informazione rende illegittimo il respingimento e incide sul trattenimento.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Nel giudizio di convalida del trattenimento il sindacato del giudice può investire incidentalmente la manifesta illegittimità del respingimento o dell'espulsione; inoltre il termine per la convalida è perentorio.

  • art. 5, par. 1, CEDU

    La detenzione amministrativa a fini di espulsione è legittima solo se la procedura è regolare; ciò consente il controllo incidentale sulla manifesta illegittimità dell'atto presupposto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare la decisione e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Prevede un termine perentorio per la convalida del trattenimento; decorso tale termine, la convalida non può essere disposta.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015

    È richiamato come base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel contesto della protezione internazionale.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    In caso di parte ammessa al patrocinio vittoriosa contro un'amministrazione statale, il compenso del difensore va liquidato con istanza al giudice competente secondo la disciplina speciale.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o comunque secondo la regola speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato non si applica quando soccombente sia un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • L'obbligo delle autorità di informare il cittadino straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale opera come presidio preliminare ed essenziale dell'effettivo accesso alla procedura di asilo; la sua omissione non è sanata dal fatto che lo straniero non abbia spontaneamente formulato la domanda al momento del controllo o dello sbarco.
  • La valutazione del giudice investito della convalida del trattenimento può comprendere incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione, quando tale illegittimità incida sulla regolarità della procedura ai fini dell'art. 5 CEDU e dell'art. 14 T.U. immigrazione.
  • Il respingimento adottato senza il previo adempimento del dovere informativo sulla protezione internazionale è illegittimo, e tale vizio si riflette sul successivo trattenimento, rendendolo a sua volta non convalidabile.
  • Nel giudizio di cassazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e risulta già decorso il termine perentorio per la convalida, la Corte può cassare il provvedimento e decidere nel merito senza rinvio.
  • La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato impone che la liquidazione del compenso del difensore avvenga secondo le regole speciali del d.P.R. 115/2002, con meccanismo distinto dalla regolazione ordinaria delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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