Cassazione Penale, Sentenza n. 20499/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato la condanna di primo grado dichiarando gli imputati non punibili ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Contestano: 1) la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata considerazione del carattere occasionale del trasporto (cioè la tesi secondo cui il trasporto sarebbe stato occasionale e non rilevante a fini di responsabilità); 2) la confisca del mezzo imposta nonostante la sentenza impugnata non fosse di condanna; 3) le ragioni della confisca, motivate dalla mancata richiesta di restituzione del mezzo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate e reiterative le censure sull'elemento soggettivo, posto che sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno condiviso la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: il mezzo era autorizzato al trasporto per conto terzi ma non al trasporto di veicoli da rottamare (rifiuti speciali) e per tale attività è richiesto uno specifico titolo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Inoltre, il reato contestato ha natura contravvenzionale, per cui è sufficiente anche una condotta colposa. Parte delle doglianze sono state considerate inammissibili per essere state dedotte per la prima volta in Cassazione (violazione del divieto di introdurre nuovi motivi). Quanto alla confisca, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'annullamento della condanna con esclusione della punibilità per particolare tenuità non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca prevista dall'art. 260-ter, comma 5, d.lgs. n.152/2006; quindi la doglianza è manifestamente infondata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità; non vale automaticamente a revocare misure amministrative accessorie previste dalla normativa sui rifiuti
art. 256 d.lgs. n.152/2006
Disciplina la gestione illecita dei rifiuti; la Corte ha ritenuto configurabile l'illecito quando il mezzo era privo della specifica autorizzazione al trasporto di veicoli da rottamare, ossia rifiuti speciali, non essendo sufficiente una generica autorizzazione al trasporto per conto terzi
art. 260-ter, comma 5, d.lgs. n.152/2006
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in caso di accertamento delle violazioni dell'art. 256; tale misura può essere adottata indipendentemente da una sentenza di condanna penale
precedente: Sez. 3, n. 24974 del 10/07/2020 (Restivo)
in tema di gestione non autorizzata di rifiuti, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nell'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 260-ter, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ...
Affermato che l'annullamento della condanna per particolare tenuità non comporta automaticamente la revoca della confisca del mezzo, poiché la confisca è una misura amministrativa accessoria che non richiede necessariamente una pronuncia di condanna
Massime di principio
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non implica automaticamente l'eliminazione di misure amministrative accessorie previste da norme speciali (es. confisca ai sensi dell'art. 260-ter d.lgs. 152/2006).
- Se il reato ha natura contravvenzionale, per la responsabilità può essere sufficiente anche la colpa: quindi l'assenza di dolo non esclude automaticamente l'illecito quando la norma punisce la condotta anche in termini colposi.
- In materia di cassazione, non sono ammesse censure nuove introdotte per la prima volta in Cassazione; va contestato in appello il riepilogo dei motivi della decisione di primo grado, altrimenti i motivi sono considerati tardivi e inammissibili.
- La mancanza di una specifica autorizzazione amministrativa per il trasporto di rifiuti (es. veicoli da rottamare) integra l'elemento oggettivo dell'illecito anche se il mezzo dispone di una diversa o precedente autorizzazione generica al trasporto.
- Contestare la confisca sostenendo che non esiste una sentenza di condanna spesso non è efficace se la normativa sostanziale prevede la confisca come misura autonoma/obbligatoria a fronte dell'accertamento della violazione amministrativa/penale
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