Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate riscossione - non sussiste in caso di impugnazione della cartella di pagamento Cartella di pagamento - inammissibilità del ricorso - non sussiste in caso di omessa notifica - prova della notifica - disconoscimento specifico delle copie fotostatiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento (e del ruolo/avviso di accertamento sotteso) per omessa o invalida notifica degli atti e richiesta di annullamento con restituzione di quanto pagato, rivalutazione e interessi; censura anche sulla legittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e sulla regolarità della sottoscrizione del ruolo.

La decisione

Parziale accoglimento: annullata la cartella n. 10320190000480806000 per nullità della notifica (consegna ad una coniuge non provata nell'esito della procedura di notifica informativa); rigettate le restanti domande (cartella n. 10320180014379770000 ritenuta regolarmente notificata con deposito nella casa comunale e avvisi prodotti; avviso di accertamento n.TL9011301719 regolarmente notificato e conosciuto dal contribuente). Spese compensate per un terzo; il ricorrente condannato a rimborsare i due terzi delle spese di lite, liquidati in € 1.200 per ciascun convenuto. Non accolta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 39 D. Lgs. 112/1999

    Stabilisce la possibilità per il contribuente di agire sia nei confronti del concessionario della riscossione sia dell'ente impositore; escluso il litisconsorzio necessario fra i due soggetti.

  • art. 14 D. Lgs. 546/1992

    Richiamato come riferimento generale al contenzioso tributario (procedura e competenze), inquadrando la materia del giudizio tributario.

  • art. 139 c.p.c.

    Disciplina la notifica a persona di famiglia o convivente; la Corte ha ricordato che l'ufficiale notificatore non è tenuto ad accertare lo stato di convivenza effettiva, sicché la consegna a persona qualificatasi come familiare può essere valida.

  • art. 140 c.p.c.

    Regole per la notifica mediante deposito nella casa comunale in caso di irreperibilità; la conformità della procedura richiede la prova del deposito e dell'effettiva comunicazione al destinatario (avviso di CAD).

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni fotografiche e simili formano piena prova se non disconosciute; applicato per sostenere efficacia probatoria delle copie/fotocopie prodotte dall'agente della riscossione.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; la Corte ha ritenuto che il disconoscimento del ricorrente non fosse specifico e pertanto le copie hanno pieno valore probatorio.

  • art. 12 c.4-bis DPR 602/1973

    Norma richiamata dalle parti in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo; la Corte ha però ritenuto che il ricorso non mirasse ad impugnare autonomamente l'estratto di ruolo, bensì le cartelle e i ruoli sottesi.

  • art. 26 u.c. e art. 60 c.1 D.P.R. 600/1973

    Richiamati in relazione all'applicazione dell'art.140 c.p.c. alle notifiche per atti tributari in caso di irreperibilità; la Corte conferma la necessità di rispettare l'iter procedurale previsto.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sanzionatoria per lite temeraria: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione da parte dell'Agenzia, non emergendo mala fede o colpa grave del ricorrente.

  • art. 15 c.2-bis D.Lgs. 546/1992

    Richiamata dall'Agenzia per il richiamo all'art.96 c.p.c.; la Corte non ha accolto la richiesta di aggravio sanzionatorio per il ricorrente.

Massime di principio

  • Il contribuente può impugnare una cartella di pagamento sia contro l'Agenzia delle Entrate sia contro il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione); non sussiste litisconsorzio necessario, ma l'agente di riscossione che vede contestato il merito dell'imposta deve chiamare l'ente impositore in giudizio per tutelarsi.
  • Le copie fotostatiche, le riproduzioni e le distinte prodotte dall'agente della riscossione fanno piena prova ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., salvo che il contribuente non effettui un disconoscimento specifico e circostanziato rispetto alla conformità con gli originali; un generico o formale disconoscimento è insufficiente.
  • Per le notifiche mediante deposito nella casa comunale (art.140 c.p.c.) è necessario dimostrare non solo la spedizione dell'informativa ma anche l'effettivo perfezionamento (es. attestazione di deposito e avviso di ricevimento/CAD); la sola distinta di spedizione può risultare insufficiente a provare la conclusione della procedura.
  • Per le notifiche a persona di famiglia (art.139 c.p.c.) l'ufficiale notificatore non è obbligato a verificare la effettiva convivenza: la consegna ad una persona che si qualifica come familiare può essere valida, ancorché successivamente contestata, salvo prova contraria della non ricezione o dell'inesistenza della convivenza.
  • La mancata produzione degli originali da parte del concessionario non inficia automaticamente la prova: la giurisprudenza ammette le copie come mezzi idonei per documentare le modalità di notifica; la parte resistente deve depositare in giudizio la documentazione in suo possesso per dimostrare la regolarità della notifica.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso le spese possono essere compensate e la parte vittoriosa solo parzialmente può essere condannata a rimborsare proporzionalmente le spese di lite; la richiesta di sanzioni per lite temeraria richiede prova di mala fede o colpa grave.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.