Sentenza del 09/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate riscossione - non sussiste in caso di impugnazione della cartella di pagamento Cartella di pagamento - inammissibilità del ricorso - non sussiste in caso di omessa notifica - prova della notifica - disconoscimento specifico delle copie fotostatiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento (e del ruolo/avviso di accertamento sotteso) per omessa o invalida notifica degli atti e richiesta di annullamento con restituzione di quanto pagato, rivalutazione e interessi; censura anche sulla legittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e sulla regolarità della sottoscrizione del ruolo.
La decisione
Parziale accoglimento: annullata la cartella n. 10320190000480806000 per nullità della notifica (consegna ad una coniuge non provata nell'esito della procedura di notifica informativa); rigettate le restanti domande (cartella n. 10320180014379770000 ritenuta regolarmente notificata con deposito nella casa comunale e avvisi prodotti; avviso di accertamento n.TL9011301719 regolarmente notificato e conosciuto dal contribuente). Spese compensate per un terzo; il ricorrente condannato a rimborsare i due terzi delle spese di lite, liquidati in € 1.200 per ciascun convenuto. Non accolta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 39 D. Lgs. 112/1999
Stabilisce la possibilità per il contribuente di agire sia nei confronti del concessionario della riscossione sia dell'ente impositore; escluso il litisconsorzio necessario fra i due soggetti.
art. 14 D. Lgs. 546/1992
Richiamato come riferimento generale al contenzioso tributario (procedura e competenze), inquadrando la materia del giudizio tributario.
art. 139 c.p.c.
Disciplina la notifica a persona di famiglia o convivente; la Corte ha ricordato che l'ufficiale notificatore non è tenuto ad accertare lo stato di convivenza effettiva, sicché la consegna a persona qualificatasi come familiare può essere valida.
art. 140 c.p.c.
Regole per la notifica mediante deposito nella casa comunale in caso di irreperibilità; la conformità della procedura richiede la prova del deposito e dell'effettiva comunicazione al destinatario (avviso di CAD).
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche e simili formano piena prova se non disconosciute; applicato per sostenere efficacia probatoria delle copie/fotocopie prodotte dall'agente della riscossione.
art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; la Corte ha ritenuto che il disconoscimento del ricorrente non fosse specifico e pertanto le copie hanno pieno valore probatorio.
art. 12 c.4-bis DPR 602/1973
Norma richiamata dalle parti in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo; la Corte ha però ritenuto che il ricorso non mirasse ad impugnare autonomamente l'estratto di ruolo, bensì le cartelle e i ruoli sottesi.
art. 26 u.c. e art. 60 c.1 D.P.R. 600/1973
Richiamati in relazione all'applicazione dell'art.140 c.p.c. alle notifiche per atti tributari in caso di irreperibilità; la Corte conferma la necessità di rispettare l'iter procedurale previsto.
art. 96 c.p.c.
Norma sanzionatoria per lite temeraria: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione da parte dell'Agenzia, non emergendo mala fede o colpa grave del ricorrente.
art. 15 c.2-bis D.Lgs. 546/1992
Richiamata dall'Agenzia per il richiamo all'art.96 c.p.c.; la Corte non ha accolto la richiesta di aggravio sanzionatorio per il ricorrente.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare una cartella di pagamento sia contro l'Agenzia delle Entrate sia contro il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione); non sussiste litisconsorzio necessario, ma l'agente di riscossione che vede contestato il merito dell'imposta deve chiamare l'ente impositore in giudizio per tutelarsi.
- Le copie fotostatiche, le riproduzioni e le distinte prodotte dall'agente della riscossione fanno piena prova ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., salvo che il contribuente non effettui un disconoscimento specifico e circostanziato rispetto alla conformità con gli originali; un generico o formale disconoscimento è insufficiente.
- Per le notifiche mediante deposito nella casa comunale (art.140 c.p.c.) è necessario dimostrare non solo la spedizione dell'informativa ma anche l'effettivo perfezionamento (es. attestazione di deposito e avviso di ricevimento/CAD); la sola distinta di spedizione può risultare insufficiente a provare la conclusione della procedura.
- Per le notifiche a persona di famiglia (art.139 c.p.c.) l'ufficiale notificatore non è obbligato a verificare la effettiva convivenza: la consegna ad una persona che si qualifica come familiare può essere valida, ancorché successivamente contestata, salvo prova contraria della non ricezione o dell'inesistenza della convivenza.
- La mancata produzione degli originali da parte del concessionario non inficia automaticamente la prova: la giurisprudenza ammette le copie come mezzi idonei per documentare le modalità di notifica; la parte resistente deve depositare in giudizio la documentazione in suo possesso per dimostrare la regolarità della notifica.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso le spese possono essere compensate e la parte vittoriosa solo parzialmente può essere condannata a rimborsare proporzionalmente le spese di lite; la richiesta di sanzioni per lite temeraria richiede prova di mala fede o colpa grave.
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