Sentenza del 09/01/2023 n. 12 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
I ricavi delle società cooperative a mutualità prevalente scaturenti da attività speculative non godono dell'esenzione ex art. 10 DPR 601 del 1973 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla rilevanza ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 dei ricavi della cooperativa: la questione centrale era se i proventi derivanti da attività rivolte a terzi (cd. attività speculative/ commerciali) fossero esenti in quanto riconducibili alla mutualità prevalente. La Corte di Cassazione aveva riconosciuto la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (art. 2513 c.c.) ma aveva cassato la sentenza di appello ritenendo che fosse necessario distinguere i redditi esenti da quelli tassabili (quelli derivanti da attività prive di collegamento con l'apporto dei soci e con gli scopi mutualistici). In primo grado la Commissione aveva quantificato in € 15.456,36 i redditi da assoggettare a tassazione come provenienti da attività speculative; l'Ufficio reclamava una maggiore pretesa (ca. € 242.192), sostenendo l'esistenza di commerci a terzi e ricavi significativi non riconducibili alla mutualità.
La decisione
La Commissione tributaria, quale giudice di rinvio, ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e l'appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva quantificato i redditi tassabili in € 15.456,36. Il rigetto dell'appello dell'Ufficio si basa anche sulla natura 'rescissoria' del giudizio di riassunzione: l'Ufficio non ha proposto una confutazione specifica e motivata delle determinazioni del giudice di prime cure (ossia non ha censurato puntualmente la quantificazione dei € 15.456,36), limitandosi a sostenere a favore del proprio atto d'accertamento; ciò non è sufficiente nel giudizio di rinvio. Spese dei gradi precedenti compensate.
Norme richiamate
art. 2513 cod. civ.
La prevalenza per le cooperative si valuta in base alla quantità o al valore dei prodotti conferiti dai soci (>50%); tale requisito definisce la qualifica di mutualità prevalente ma non estende automaticamente l'esenzione ai proventi derivanti da attività svolte verso terzi.
art. 10 D.P.R. n. 601/1973
L'esenzione riguarda i redditi connessi all'attività svolta in favore dei consociati; i proventi derivanti da attività verso terzi, privi di collegamento con l'apporto dei soci e con gli scopi mutualistici, costituiscono reddito tassabile.
Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 22307/2021; Cass. n. 19351/2018)
Cass. n. 22307 del 05.08.2021; Cass. n. 19351 del 2018
La Corte ha affermato il principio secondo cui la qualifica di mutualità prevalente non giustifica l'esenzione dei proventi derivanti da attività commerciali verso terzi; ha altresì stabilito l'obbligo per il giudice di merito di distinguere tra redditi esenti e redditi tassabili.
Massime di principio
- L'esenzione ex art. 10 DPR 601/1973 copre solo i ricavi direttamente collegati all'attività mutualistica svolta in favore dei soci; ricavi provenienti da vendite a terzi o da attività autonome e commerciali sono tassabili.
- Per riconoscere l'esenzione è fondamentale accertare che la produzione/fornitura sia effettivamente riconducibile ai conferimenti e agli scopi mutualistici: la prevalenza quantitativa/valutaria ex art. 2513 c.c. attesta la qualifica, ma non estende automaticamente l'esenzione a tutte le entrate.
- In fase istruttoria e probatoria occorre verificare documentazione che dimostri natura e controparte delle operazioni (acquisti da fornitori non soci, cessioni a terzi, modalità di incasso, scritture contabili): vendite a terzi e acquisti da non soci sono indici di attività commerciale tassabile.
- Nel giudizio di riassunzione (rinvio dopo cassazione) il perimetro di cognizione del giudice è limitato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; le parti devono formulare censure specifiche e confutare le motivazioni della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre argomentazioni a sostegno dell'atto d'accertamento.
- La quantificazione del reddito tassabile va fatta distintamente e motivata: il giudice può accertare solo la parte di reddito effettivamente riconducibile ad attività speculative/commerciali e non collegata alla mutualità.
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