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Sentenza

Sentenza del 09/01/2023 n. 12 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

I ricavi delle società cooperative a mutualità prevalente scaturenti da attività speculative non godono dell'esenzione ex art. 10 DPR 601 del 1973 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla rilevanza ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 dei ricavi della cooperativa: la questione centrale era se i proventi derivanti da attività rivolte a terzi (cd. attività speculative/ commerciali) fossero esenti in quanto riconducibili alla mutualità prevalente. La Corte di Cassazione aveva riconosciuto la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (art. 2513 c.c.) ma aveva cassato la sentenza di appello ritenendo che fosse necessario distinguere i redditi esenti da quelli tassabili (quelli derivanti da attività prive di collegamento con l'apporto dei soci e con gli scopi mutualistici). In primo grado la Commissione aveva quantificato in € 15.456,36 i redditi da assoggettare a tassazione come provenienti da attività speculative; l'Ufficio reclamava una maggiore pretesa (ca. € 242.192), sostenendo l'esistenza di commerci a terzi e ricavi significativi non riconducibili alla mutualità.

La decisione

La Commissione tributaria, quale giudice di rinvio, ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e l'appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva quantificato i redditi tassabili in € 15.456,36. Il rigetto dell'appello dell'Ufficio si basa anche sulla natura 'rescissoria' del giudizio di riassunzione: l'Ufficio non ha proposto una confutazione specifica e motivata delle determinazioni del giudice di prime cure (ossia non ha censurato puntualmente la quantificazione dei € 15.456,36), limitandosi a sostenere a favore del proprio atto d'accertamento; ciò non è sufficiente nel giudizio di rinvio. Spese dei gradi precedenti compensate.

Norme richiamate

  • art. 2513 cod. civ.

    La prevalenza per le cooperative si valuta in base alla quantità o al valore dei prodotti conferiti dai soci (>50%); tale requisito definisce la qualifica di mutualità prevalente ma non estende automaticamente l'esenzione ai proventi derivanti da attività svolte verso terzi.

  • art. 10 D.P.R. n. 601/1973

    L'esenzione riguarda i redditi connessi all'attività svolta in favore dei consociati; i proventi derivanti da attività verso terzi, privi di collegamento con l'apporto dei soci e con gli scopi mutualistici, costituiscono reddito tassabile.

  • Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 22307/2021; Cass. n. 19351/2018)

    Cass. n. 22307 del 05.08.2021; Cass. n. 19351 del 2018

    La Corte ha affermato il principio secondo cui la qualifica di mutualità prevalente non giustifica l'esenzione dei proventi derivanti da attività commerciali verso terzi; ha altresì stabilito l'obbligo per il giudice di merito di distinguere tra redditi esenti e redditi tassabili.

Massime di principio

  • L'esenzione ex art. 10 DPR 601/1973 copre solo i ricavi direttamente collegati all'attività mutualistica svolta in favore dei soci; ricavi provenienti da vendite a terzi o da attività autonome e commerciali sono tassabili.
  • Per riconoscere l'esenzione è fondamentale accertare che la produzione/fornitura sia effettivamente riconducibile ai conferimenti e agli scopi mutualistici: la prevalenza quantitativa/valutaria ex art. 2513 c.c. attesta la qualifica, ma non estende automaticamente l'esenzione a tutte le entrate.
  • In fase istruttoria e probatoria occorre verificare documentazione che dimostri natura e controparte delle operazioni (acquisti da fornitori non soci, cessioni a terzi, modalità di incasso, scritture contabili): vendite a terzi e acquisti da non soci sono indici di attività commerciale tassabile.
  • Nel giudizio di riassunzione (rinvio dopo cassazione) il perimetro di cognizione del giudice è limitato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; le parti devono formulare censure specifiche e confutare le motivazioni della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre argomentazioni a sostegno dell'atto d'accertamento.
  • La quantificazione del reddito tassabile va fatta distintamente e motivata: il giudice può accertare solo la parte di reddito effettivamente riconducibile ad attività speculative/commerciali e non collegata alla mutualità.

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