Sentenza del 09/01/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Il disconoscimento di un atto prodotto in giudizio va effettuata con querela di falso oppure comunque in maniera puntuale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e contestazione della conformità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione rispetto agli originali; dedotte nullità e carenze di motivazione della decisione di primo grado su più profili (disconoscimento documenti, applicabilità della piena conoscenza, modalità di notifica, ecc.).
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il disconoscimento dei documenti, in mancanza di querela di falso, era generico e non indicava le difformità puntuali tra originale e copia, per cui non meritevole di accoglimento; la notifica degli atti presupposti è risultata regolare ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR 600/1973 per irreperibilità assoluta del contribuente, rendendo sufficiente il deposito nella casa comunale e l'affissione dell'avviso senza invio di raccomandata; è stata altresì confermata la liquidazione delle spese a carico del ricorrente, con rigetto delle eccezioni sulle spese legali.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 60, lett. e)
art. 60 lett. e) del DPR 600/1973
Stabilisce che, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, è sufficiente che il messo compia una ricerca 'ragionevole' e proceda al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso; non è obbligatorio l'invio di raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Codice di procedura civile art. 140
Prevede l'invio della raccomandata per alcune notifiche; la Corte ha ritenuto però che tale invio non sia necessario quando si tratta di irreperibilità assoluta e si applica la disciplina prevista dall'art. 60 DPR 600/1973.
Querela di falso (istituto processuale)
Per contestare l'autenticità formale di un documento prodotto in giudizio occorre proporre querela di falso, che appartiene a diversa competenza; in mancanza di querela la parte che disconosce il documento deve specificare in cosa consista la difformità tra copia e originale.
Decisione Cassazione n. 27444/2020
Citata dalle parti ma ritenuta inapplicabile perché riguarda giudizi avanti il Giudice di Pace; non estende i suoi effetti al presente procedimento tributario di grado diverso.
Regole sulla soccombenza e compensi forensi
La normativa sulla liquidazione delle spese e compensi prevede la regola della soccombenza anche se l'Amministrazione si difende con i propri funzionari; la riduzione del 20% della tariffa forense prevista per l'azione dell'ente non elimina in radice il principio della condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Il disconoscimento in giudizio di documenti prodotti dalla controparte, se non accompagnato da querela di falso, deve essere puntuale: la parte deve indicare concretamente la difformità tra copia e originale; disconoscimenti generici o vaghi sono inammissibili.
- Se si contesta l'autenticità di un documento si deve valutare la via processuale corretta: la querela di falso va proposta quando si contesta la verità formale del documento e può spettare a diversa competenza/processo.
- In caso di irreperibilità assoluta del destinatario, la normativa fiscale ammette il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso come modalità valide di notifica delle intimazioni di pagamento; non è sempre necessario l'invio di raccomandata ex art. 140 c.p.c.
- La mancata impugnazione espressa degli atti presupposti (intimazioni, avvisi di accertamento) quando vengono esibiti dalla riscossione può determinare l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo: il ricorso deve contestare specificamente le notifiche o la validità degli atti presupposti.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche nei procedimenti contro l'Amministrazione finanziaria; le riduzioni tariffarie previste per la difesa dell'ente non eliminano il criterio della soccombenza.
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