Sentenza del 09/01/2023 n. 14 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Il giudicato esterno non si configura laddove risultino elementi non emersi nel caso invocato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2014 e 2015, con contestazione della qualificazione degli immobili come destinati alla locazione stagionale e della conseguente applicazione dell'IMU e della sanzione per omessa dichiarazione. La difesa del contribuente invocava un presunto 'giudicato esterno' favorevole, mentre il Comune sosteneva che nuovi elementi di fatto dimostravano l'effettivo utilizzo stagionale degli immobili.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello del Comune di S., riformando la decisione di primo grado che aveva favorevolmente accolto il ricorso del contribuente. Si è ritenuto che non operasse il giudicato esterno per due motivi principali: la sentenza invocata riguardava altra annualità e, nel presente procedimento, erano emersi elementi di fatto non valutati nel precedente giudizio. Gli elementi indiziari (consumi elettrici significativi, dichiarazione TARI attestante occupazione stagionale inferiore a 183 giorni, annunci pubblicitari di locazione, sopralluogo della polizia municipale con riscontro di villeggianti) sono stati ritenuti precisi, pregnanti e concordanti, idonei a dimostrare la destinazione degli immobili alla locazione stagionale. Perciò il ricorso del contribuente è stato rigettato, applicando l'IMU e la sanzione per omessa dichiarazione; esclusa la buona fede. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi, liquidate in euro 1200 per il primo grado e euro 1500 per il secondo grado, oltre agli accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
IMU
La qualificazione fiscale degli immobili dipende dall'effettivo utilizzo e non da meri domicili o autodefinizioni; la locazione stagionale comporta l'applicazione dell'IMU quando l'immobile non è qualificabile come "bene merce" sottratto all'imposizione.
Giudicato esterno (principio di preclusione per giudicato)
Il giudicato esterno non preclude un diverso giudizio quando la sentenza invocata riguarda altra annualità o non ha valutato elementi di fatto decisivi emersi nel nuovo procedimento; nuovi elementi concreti possono giustificare una diversa decisione.
TARI / dichiarazione di occupazione (soglia dei 183 giorni)
La dichiarazione ai fini rifiuti attestante occupazione stagionale inferiore a 183 giorni costituisce elemento indiziario della concreta utilizzazione dell'immobile; "meno di 183 giorni" non equivale a "zero giorni" e dunque non esclude la sussistenza di utilizzi rilevanti ai fini fiscali.
Sanzione per omessa dichiarazione
In presenza di elementi che dimostrano la volontà del contribuente di non dichiarare correttamente la destinazione d'uso e i redditi/occupazioni conseguenti, è legittima l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione; la buona fede è esclusa se i fatti dimostrano consapevolezza e intenzionalità nell'elusione.
Massime di principio
- Il 'giudicato esterno' non opera quando la sentenza invocata riguarda una diversa annualità o non aveva valutato elementi di fatto emersi successivamente; nuovi elementi concreti possono cambiare l'esito del giudizio.
- Indizi fattuali concordanti e precisi (consumi energetici, annunci di locazione, dichiarazioni TARI, sopralluoghi con riscontro di occupanti) possono essere utilizzati per provare la destinazione degli immobili alla locazione stagionale e modificare la qualificazione fiscale.
- La presenza di locazioni anche per periodi limitati è sufficiente a precludere la qualificazione dell'immobile come 'bene merce' esente da IMU; non è necessario che l'affitto duri l'intero anno.
- La dichiarazione di occupazione inferiore a 183 giorni dimostra occupazione stagionale e non significa assenza di utilizzo; la interpretazione che <183 giorni equivalga a zero non è condivisibile.
- La sanzione per omessa dichiarazione è applicabile quando gli elementi fattuali depongono per una volontà del contribuente di non dichiarare correttamente; la buona fede non può essere presumuta se emergono chiari indizi contrari.
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