Sentenza del 09/01/2023 n. 2 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Imposta di registro - Cessione di azienda - Determinazione della base imponibile - Avviamento - Criteri per il calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposta di registro sulla cessione d'azienda: determinazione della base imponibile relativa all'avviamento e questione circa i criteri da adottare per la valorizzazione dello stesso, con particolare riferimento all'applicabilità in via di fatto dei criteri forfettari previsti dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996, pur se formalmente abrogato.
La decisione
La sentenza afferma che, in assenza di nuove disposizioni legislative che disciplino diversamente la valorizzazione dell'avviamento, i criteri forfettari dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 continuano ad essere applicati in via di fatto come metodo per determinare un valore minimo presuntivo. Tale valore costituisce una presunzione che il contribuente può contrastare fornendo prove e circostanze idonee a dimostrare un diverso valore; analogamente l'Ufficio può discostarsene se propone e dimostra l'affidabilità di un diverso criterio di valorizzazione. In sintesi: i criteri forfettari possono essere utilizzati come base, ma non sono vincolanti se esistono prove più affidabili contrarie.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. n. 460 del 1996
I criteri ivi indicati operano come criteri forfettari per la determinazione dell'avviamento, producendo un valore minimo presuntivo; benché la norma sia stata abrogata formalmente, essa trova ancora applicazione pratica in assenza di norme sostitutive. Il valore presuntivo può essere superato da prova contraria e l'Ufficio può adottare un diverso criterio se più fondato.
Massime di principio
- I criteri forfettari del d.P.R. 460/1996 possono essere utilizzati come base minima per la quantificazione dell'avviamento nella cessione d'azienda, ma non sono una valutazione inderogabile.
- Il contribuente ha la possibilità (e l'onere) di fornire prove documentali e perizie che dimostrino un valore dell'avviamento diverso e più attendibile rispetto al valore presuntivo.
- L'Amministrazione finanziaria può disattendere il valore minimo presuntivo qualora proponga e dimostri l'affidabilità di un criterio alternativo di valutazione (es. metodo reddituale o comparativo).
- In assenza di una nuova disciplina normativa, i tribunali ammettono l'uso pratico dei criteri del d.P.R. 460/1996, valutando caso per caso l'attendibilità delle prove offerte dalle parti.
- In controversie analoghe, è consigliabile produrre perizie tecniche ben motivate, bilanci, documentazione sui flussi reddituali e confronti di mercato per superare la presunzione forfettaria.
Testo integrale
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