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Sentenza

Sentenza n. 498/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1720 del 29 maggio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia – Catania che aveva respinto il ricorso contro la rettifica dell’aggiudicazione del lotto n. 90, disposta in favore di Mabe S.r.l. dopo la precedente aggiudicazione a 3.M.C. S.p.a.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il lotto n. 90 di una procedura aperta, suddivisa in 318 lotti, per la fornitura triennale di dispositivi medici. Mabe S.r.l., originariamente prima classificata, il 13 luglio 2024 aveva comunicato alla stazione appaltante di rinunciare, tra gli altri, al lotto n. 90, motivando la scelta con l’aumento dei costi di trasporto e delle materie prime derivante da circostanze di forza maggiore. Il 17 luglio 2024 aveva poi comunicato che l’indicazione del lotto n. 90 era dovuta a un mero refuso e che l’offerta doveva intendersi confermata. La stazione appaltante, dopo avere inizialmente aggiudicato il lotto a 3.M.C. S.p.a., aveva rettificato la graduatoria e aggiudicato il lotto a Mabe S.r.l. 3.M.C. ha dedotto: 1) l’illegittima permanenza in gara di Mabe, poiché la rinuncia all’offerta, quale revoca della proposta contrattuale, aveva prodotto effetti al momento della ricezione da parte della stazione appaltante e non poteva essere neutralizzata dalla successiva comunicazione; 2) la carenza della documentazione dell’offerta tecnica di Mabe; 3) l’omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con la rettifica dell’aggiudicazione; 4) l’erroneità della condanna alle spese. Mabe ha proposto appello incidentale, riproponendo la censura secondo cui l’offerta tecnica di 3.M.C. non rispettava le specifiche minime del capitolato, con riferimento alla grammatura del prodotto B, e chiedendone l’esclusione. L’Amministrazione e Mabe hanno inoltre riproposto eccezioni di tardività del ricorso di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente dichiarato inammissibile la mera riproposizione, in appello, delle eccezioni di tardività del ricorso introduttivo già espressamente respinte dal TAR: tali statuizioni avrebbero dovuto essere impugnate con appello incidentale nei termini, non potendo essere recuperate mediante la riproposizione prevista dall’art. 101, comma 2, c.p.a., riferita alle sole eccezioni assorbite o non esaminate. Nel merito ha accolto il primo motivo dell’appello principale, ritenendolo assorbente. La dichiarazione del 13 luglio 2024 era un atto unilaterale recettizio, univoco e diffusamente motivato, con il quale Mabe aveva revocato l’offerta relativa anche al lotto n. 90. L’asserito errore ostativo non era riconoscibile dalla stazione appaltante: la comunicazione indicava espressamente il lotto, era giustificata da circostanze economiche specifiche ed era stata resa da un operatore professionale nell’ambito di una gara, contesto che impone particolare diligenza nella redazione delle dichiarazioni. Mabe, cui incombeva l’onere di provare la riconoscibilità dell’errore, non lo aveva assolto. La revoca aveva inoltre prodotto irretrattabilmente i propri effetti quando era pervenuta alla stazione appaltante; la successiva comunicazione del 17 luglio non poteva costituire una valida “revoca della revoca” né far rivivere l’offerta ormai divenuta inefficace. Di conseguenza Mabe non poteva più essere ammessa alla valutazione né risultare aggiudicataria del lotto. Il CGARS ha quindi riformato la sentenza del TAR e annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla permanenza di Mabe in gara e alla conseguente aggiudicazione. Gli ulteriori motivi dell’appello principale sono stati assorbiti. L’appello incidentale di Mabe è stato dichiarato inammissibile, poiché la volontaria rinuncia all’offerta aveva comportato la definitiva uscita dalla procedura e la perdita della legittimazione a contestarne l’esito; la situazione non era assimilabile a quella di un concorrente escluso con provvedimento della stazione appaltante. Mabe è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 8.000 oltre accessori e contributo unificato se versato; spese compensate nei rapporti con l’Azienda Ospedaliera.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Indicato quale fondamento del criterio del minor prezzo adottato per il lotto n. 90.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La riproposizione in appello riguarda le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado; non consente di contestare una statuizione espressa di rigetto, che deve essere impugnata nei termini.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme sui contratti si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale; tale principio consente di applicare alla revoca dell’offerta la disciplina civilistica dell’errore.

  • art. 1334 c.c.

    Gli atti unilaterali recettizi producono effetto quando pervengono a conoscenza del destinatario; la revoca dell’offerta ha quindi reso irretrattabilmente inefficace la proposta al momento della ricezione.

  • art. 1335 c.c.

    La dichiarazione recettizia si reputa conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia.

  • art. 1326 c.c.

    Rileva nel sistema dello scambio tra proposta e accettazione per individuare il limite temporale della revocabilità della proposta.

  • art. 1328, comma 1, c.c.

    La proposta è revocabile finché il contratto non è concluso; la disposizione è utilizzata per inquadrare la revoca dell’offerta di gara.

  • art. 1328, comma 2, c.c.

    Richiamato per distinguere la revoca dell’accettazione e il diverso regime temporale degli atti recettizi.

  • art. 1428 c.c.

    «essenziale» e «riconoscibile dall’altro contraente»

    L’errore può determinare l’annullabilità solo se essenziale e riconoscibile dal destinatario; nella vicenda l’errore non era riconoscibile dalla stazione appaltante.

  • art. 1431 c.c.

    «in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo»

    La riconoscibilità richiede che l’errore sia percepibile con ordinaria diligenza; nelle gare deve emergere ictu oculi dal contesto dell’atto, senza complesse indagini.

  • art. 1433 c.c.

    La disciplina dell’errore-vizio si applica anche all’errore ostativo, commesso nella formulazione della dichiarazione.

  • art. 59 c.p.a.

    Richiamato per l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare; non costituisce la ratio della decisione di merito.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    Richiamati nella domanda di dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto e di reintegrazione in forma specifica; la decisione definisce la controversia mediante annullamento degli atti di gara.

Massime di principio

  • La domanda di partecipazione a una gara, accompagnata dall’offerta, è un atto unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale, idoneo a contenere una proposta contrattuale; alla sua disciplina si applicano, in quanto compatibili, le norme civilistiche sui contratti e sugli atti unilaterali.
  • La revoca dell’offerta di gara produce effetto quando perviene a conoscenza della stazione appaltante e rende irretrattabilmente inefficace la proposta originaria. Una successiva dichiarazione del concorrente non può revocare la revoca né far rivivere l’offerta già divenuta inefficace.
  • L’errore ostativo nella dichiarazione di revoca dell’offerta può essere invocato soltanto se essenziale e riconoscibile dalla stazione appaltante. La riconoscibilità deve emergere ictu oculi dal contenuto e dalle circostanze dell’atto, senza complesse indagini ricostruttive; il relativo onere della prova grava sull’operatore che deduce l’errore.
  • La particolare qualità professionale dell’operatore economico e il contesto della procedura di gara impongono la massima diligenza nella compilazione delle dichiarazioni e legittimano la stazione appaltante ad affidarsi al loro contenuto univoco.
  • L’operatore economico che rinuncia volontariamente all’offerta e si estranea dalla procedura perde la legittimazione a contestare l’esito della gara; tale posizione non è assimilabile a quella del concorrente escluso con un provvedimento dell’amministrazione.
  • In appello, la mera riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. è ammessa per le eccezioni assorbite o non esaminate dal primo giudice, non per quelle espressamente respinte, la cui statuizione deve essere specificamente impugnata nei termini.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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