Cassazione Civile, Ordinanza n. 39297/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 con cui l'Ufficio contestava al contribuente un maggior reddito di capitale, ritenendo che gli utili extracontabili della società fossero stati distribuiti ai soci in proporzione uguale, dato il numero ristretto dei partecipanti. La CTR aveva annullato l'atto sia ritenendo illegittimo il raddoppio dei termini di accertamento, perché il contribuente era già stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74/2000 e non poteva essergli riaddebitato, per il medesimo fatto, un diverso reato ex art. 4 d.lgs. 74/2000, sia ritenendo comunque non provata la partecipazione del contribuente agli illeciti e non utilizzabile la presunzione di distribuzione degli utili occultati. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2 e 4 d.lgs. 74/2000, sostenendo che il raddoppio dei termini opera per l'astratta configurabilità di un reato tributario, a prescindere dall'esito del processo penale e senza che il ne bis in idem impedisca l'accertamento; (2) violazione dell'art. 276 c.p.c., per avere la CTR esaminato il merito nonostante avesse già dichiarato la decadenza; (3) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, perché la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base sociale non richiede la prova di un vincolo di complicità tra i soci ed è legata alla qualità di socio, non a quella di amministratore; (4) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR avrebbe trascurato le ammissioni rese dal contribuente in sede penale, idonee a provare la sua consapevolezza e partecipazione alla frode.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 dipende dall'astratta configurabilità di uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e non è escluso dal fatto che, in sede penale, il contribuente sia stato già giudicato per una diversa fattispecie incriminatrice relativa ai medesimi fatti. Ha inoltre accolto il terzo e il quarto motivo, precisando che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima in ragione della qualità di socio, salvo prova contraria del contribuente, e che la CTR aveva omesso di considerare ammissioni confessorie rese in sede penale, utilizzabili nel giudizio tributario come elementi probatori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000
il raddoppio opera per l'astratta configurabilità del reato; non rilevano l'esercizio dell'azione penale, la condanna o l'assoluzione, né un preteso ne bis in idem tra valutazione penale e fiscale
art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
modifica dell'art. 43 d.P.R. 600/1973
ha introdotto il meccanismo del raddoppio dei termini collegato ai reati tributari
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
costituisce uno dei reati rilevanti ai fini del raddoppio dei termini
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
non esclude la rilevanza del diverso reato ex art. 2 ai fini del raddoppio; la diversità delle fattispecie non impedisce l'accertamento fiscale
art. 444 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
la definizione del procedimento penale con patteggiamento non esclude il presupposto del raddoppio dei termini
art. 276 c.p.c.
la censura sulla doppia motivazione è inammissibile quando il ricorrente non ha interesse concreto a contestarla
art. 2729 c.c.
la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è una presunzione semplice legittima, salvo prova contraria
art. 2697 c.c.
l'onere di vincere la presunzione di distribuzione degli utili grava sul contribuente
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario il giudice può valorizzare elementi probatori non vietati, incluse dichiarazioni confessorie rese in sede penale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei primi e terzi motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio processuale dedotto con il secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi e controversi
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari, rileva l'astratta configurabilità di un fatto penalmente rilevante che imponga la denuncia, non l'esito del processo penale né la coincidenza perfetta tra fattispecie penale contestata e qualificazione fiscale data dall'Ufficio.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce all'amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento sui medesimi fatti storici già esaminati in sede penale, quando la disciplina fiscale richieda soltanto la presenza di una violazione penalmente rilevante.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono essere presunti distribuiti ai soci, in assenza di prova contraria, perché la ristrettezza della compagine rende plausibile la conoscenza e partecipazione degli stessi alla gestione e ai risultati economici occulti.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera in ragione della qualità di socio e non presuppone la titolarità di cariche gestorie; la cessazione dalla carica di amministratore non esclude, di per sé, la riferibilità della presunzione al socio.
- Nel processo tributario possono essere valorizzate, come elementi probatori, le dichiarazioni confessorie rese in sede penale dal contribuente o dal legale rappresentante, purché non si tratti di prova testimoniale in senso tecnico.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è fondata quando la decisione di merito trascuri elementi specifici e potenzialmente risolutivi già introdotti nel giudizio, senza adeguata valutazione.
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