Sentenza del 11/11/2022 n. 4382 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento per tassa automobilistica anni 2016 e 2017 sostenendo che la cartella era nulla perché non era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento propedeutico. In primo grado la CTP di Bergamo aveva accolto il ricorso ritenendo che la Regione non potesse derogare alla normativa nazionale che richiede la notifica preliminare. La Regione, in appello, ha sostenuto che la legge regionale n.31/2005 (art.11, comma 3), richiamando l'art.17, comma 3 del D.lgs. 472/1997, legittima l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione per tasse automobilistiche non pagate quando il contribuente risulta proprietario al PRA.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, accolto l'appello della Regione Toscana e dichiarato legittima l'iscrizione a ruolo diretta per le annualità contestate. Ha ritenuto che, essendo il contribuente risultante proprietario al PRA e la tassa non pagata, la Regione poteva procedere mediante iscrizione a ruolo senza previa notifica dell'avviso di accertamento. Ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite (euro 350,00 più 15% rimborso forfettario).
Norme richiamate
Legge Regionale Toscana n.31 del 18/02/2005, art.11 comma 3
Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. 472/1997
La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale, in combinato disposto con la norma nazionale richiamata, legittima la possibilità di iscrivere a ruolo le somme dovute senza preventiva notifica di un avviso di accertamento.
D.lgs. 472/1997, art.17 comma 3
Interpretato come norma abilitante che consente, in combinazione con la normativa regionale, la contestazione delle sanzioni e l'iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione formale nei casi previsti.
D.L. 953/1982, art.5 comma 32
al pagamento delle tasse ... sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ... risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico
Usata dalla Corte per affermare la responsabilità del proprietario risultante al PRA alla scadenza e giustificare il recupero tramite iscrizione a ruolo quando la tassa è risultata non pagata.
Massime di principio
- Se una legge regionale espressamente prevede la facoltà di iscrizione diretta a ruolo richiamando una norma nazionale abilitante (es. art.17, comma 3 D.lgs.472/1997), l'ente può recuperare tributi locali mediante ruolo senza previa notifica dell'avviso di accertamento.
- La qualifica di proprietario risultante al PRA alla scadenza del periodo d'imposta costituisce presupposto sufficiente per procedere al ruolo per tasse automobilistiche non pagate.
- Non sempre esiste un "obbligo" di invio dell'avviso di accertamento: talvolta la normativa conferisce all'ente una facoltà alternativa (notifica dell'avviso o iscrizione diretta a ruolo).
- In giudizio, l'invito del giudice a integrare il contraddittorio con l'ente impositore è legittimo; la costituzione successiva dell'ente a seguito dell'ordine del giudice è valida e non configura intervento intempestivo.
- Chi impugna una cartella dovrebbe valutare se contestare vizi formali e sostanziali della cartella stessa oppure la legittimità della procedura di formazione del ruolo: se la normativa nazionale/regione consente il ruolo diretto, il motivo basato sulla mancata notifica dell'avviso può essere inefficace.
- La posizione dell'agente della riscossione può risultare irrilevante se il ricorso è fondato unicamente sulla mancata notifica dell'atto presupposto; tuttavia, la legittimazione passiva va valutata caso per caso in base alle censure mosse.
- Il contribuente che perda la causa può essere condannato alle spese; dunque, prima di impugnare conviene verificare l'effettiva esistenza di un onere di notifica previsto dalla normativa applicabile.
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