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Sentenza

Sentenza del 12/04/2022 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Contraddittorio- Accertamento a tavolino- Imputazione dei costi e dei ricavi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ufficio contestava che il contribuente, per tre cessioni immobiliari perfezionate con rogito nel 2009, aveva imputato i ricavi e i costi nei precedenti esercizi 2006-2008 sulla base di stati di avanzamento lavori e fatture emesse; il contribuente contestava l'accertamento denunciando, in via preliminare, la nullità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo e, nel merito, sosteneva la correttezza dell'imputazione pluriennale (vendite su ordinazione / stato avanzamento lavori), la deducibilità dei costi sostenuti negli anni precedenti e l'utilizzabilità delle perdite pregresse.

La decisione

La Corte di Cassazione (sent. n. 6/2021, depositata il 8.3.2021) ha stabilito che, in caso di accertamento "a tavolino" su tributi non armonizzati, non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale; ha quindi cassato la precedente decisione che aveva annullato l'atto per mancato contraddittorio e ha rinviato la causa al giudice di merito. In sede di rinvio il Collegio ha poi esaminato il merito e ha ritenuto infondata la tesi del contribuente sull'imputazione temporale: ha richiamato il principio di competenza fiscale (art. 75 Tuir, ora art. 109) ritenendolo tassativo e inderogabile e ha respinto le deduzioni del contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento in punto di imputazione dei ricavi e costi. L'appello è stato rigettato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 75 (ora art. 109)

    art. 75 (disposizioni sull'imputazione temporale dei componenti di reddito)

    Le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito sono tassative e inderogabili: ricavi e costi devono essere attribuiti all'esercizio di competenza indicato dalla legge; il contribuente non può spostare arbitrariamente componenti reddituali tra esercizi.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    art. 12, comma 7 (norme sul contraddittorio endoprocedimentale)

    Richiamata dalla parte sul tema del contraddittorio; la Corte ha interpretato che per l'accertamento "a tavolino" su tributi non armonizzati non opera l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.

  • DPR 600/1973, art. 32

    art. 32 (richiami e obblighi procedurali relativi al contraddittorio)

    Norma richiamata in primo grado; la giurisprudenza di legittimità ha comunque escluso che la mancata attivazione del contraddittorio in accertamenti "a tavolino" su tributi non armonizzati comporti nullità automatica dell'atto.

  • Codice civile, art. 2935

    art. 2935 c.c. (prescrizione delle azioni di restituzione)

    Richiamato in relazione alla possibilità per il contribuente di chiedere la restituzione di imposte indebitamente versate a seguito di giudicato; la richiesta è soggetta ai termini prescrizionali ordinari.

Massime di principio

  • Per accertamenti "a tavolino" su tributi non armonizzati la Corte di Cassazione esclude l'obbligo per l'Amministrazione di attivare un contraddittorio preventivo endoprocedimentale; l'assenza di tale contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'atto.
  • Il principio di competenza fiscale (art. 75 TUIR / art. 109) è vincolante e inderogabile: ricavi e costi vanno imputati all'esercizio di competenza previsto dalla legge e il contribuente non può anticipare o posticipare arbitrariamente la tassazione.
  • La mera produzione di fatture o l'emissione di documentazione basata su stati di avanzamento lavori non è sufficiente, di per sé, a trasferire la competenza dei ricavi a esercizi diversi da quello stabilito dalla norma; occorre valutare la natura contrattuale dell'operazione (ad es. vendita vs appalto) e le regole civilistiche/fiscali applicabili.
  • Se l'amministrazione rinuncia al recupero di una componente IVA o di altro tributo, ciò non incide automaticamente sulle regole di competenza dei redditi e non legittima imputazioni temporali discordanti dalla normativa fiscale.
  • Il contribuente ha l'onere di collaborare alle richieste documentali dell'Ufficio (comparire agli inviti e produrre la documentazione completa); l'inattendibilità o l'assenza di evidenze probatorie indebolisce la sua posizione in giudizio.
  • In caso di doppia imposizione o di imposte versate prima della decisione definitiva, il rimedio è la richiesta di restituzione nei limiti dei termini di prescrizione civilistica, non la modifica retroattiva del criterio di competenza scelto dal contribuente.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe: (i) documentare compiutamente la natura contrattuale delle operazioni (contratti, stati di avanzamento, modalità di trasferimento della proprietà), (ii) rispondere puntualmente agli inviti dell'Ufficio, e (iii) valutare tempestivamente l'opportunità di prospettare in sede amministrativa o giudiziale la specifica disciplina civilistica che legittima l'imputazione per cassa o per avanzamento lavori.

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