Sentenza del 12/04/2022 n. 1259 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributi locali - TARSU - Rifiuti speciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'assimilazione degli imballaggi terziari e secondari ai rifiuti urbani ai fini della TARSU; l'operatore contestava l'applicazione della tariffa piena e richiedeva il riconoscimento di una riduzione o esonero in relazione agli imballaggi avviati a recupero, nonché la corretta qualificazione normativa dei rifiuti da imballaggi
La decisione
Il giudice ha deciso che gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani perché ricadono in un regime speciale che vieta la loro immissione nella normale raccolta urbana. Per gli imballaggi secondari, quando sia provato l'avviamento al recupero, opera l'esonero dalla privativa comunale e l'operatore ha l'onere di dimostrare il conferimento a soggetti autorizzati. Invece di beneficiare della riduzione della superficie tassabile prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 (applicabile solo alla produzione di rifiuti speciali), l'operatore deve ottenere una riduzione tariffaria calcolata a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993
La riduzione della superficie tassabile prevista dall'art. 62, comma 3, si applica esclusivamente al caso di produzione di rifiuti speciali; non è lo strumento utilizzabile per riconoscere il beneficio agli operatori che avviano a recupero imballaggi secondari, ai quali spetta invece una riduzione tariffaria determinata a consuntivo in base alla quantità effettivamente recuperata
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non devono essere assimilati ai rifiuti urbani perché sono soggetti a un regime speciale che ne vieta l'immissione nella raccolta urbana
- Per gli imballaggi secondari l'esonero dalla privativa comunale è possibile solo se l'operatore dimostra l'avviamento al recupero presso soggetti autorizzati
- L'onere della prova del conferimento agli autorizzati grava sull'operatore che reclama il beneficio (non sul Comune)
- Il beneficio per imballaggi avviati a recupero non si traduce automaticamente in una riduzione della superficie tassabile prevista per i rifiuti speciali; invece va riconosciuta una riduzione tariffaria calcolata a consuntivo e proporzionale alla quantità effettivamente recuperata
- In casi analoghi, le amministrazioni locali devono applicare criteri di proporzionalità e calcolo consuntivo per determinare eventuali riduzioni tariffarie, evitando di assimilare beni o rifiuti soggetti a regimi speciali alla normale tassazione urbana
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