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Sentenza

Sentenza del 12/04/2022 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Processo -Ricorso - Notifica - Posta privata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discute la validità di una notifica a mezzo posta effettuata tramite operatore di posta privata. La questione verte sulla violazione di vincoli normativi specifici relativi alla materia delle notifiche: la notifica effettuata da un operatore privo della licenza individuale e delle prerogative connesse ai pubblici poteri non garantisce la certezza legale della data di consegna del plico. Pur non essendo inesistente (la notificazione è una mera nullità riconoscibile), perché in astratto compatibile col sistema normativo può essere sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia sin dal primo grado, l'assenza di una sequenza procedimentale che documenti l'accettazione del plico e l'identità/provenienza delle attestazioni su giorno, ufficio e numero di raccomandata impedisce che tali indicazioni assumano la veste di atto pubblico e dunque non offrono certezza sulla data di consegna.

La decisione

La sentenza afferma che la notifica a mezzo posta privata, effettuata da un operatore privo di titolo abilitativo (licenza individuale), determina una nullità che non equivale a inesistenza ma è comunque invalida quanto alla prova della data di consegna. Tale notifica non può essere considerata sufficiente a provare la data di ricezione né a far decorrere o interrompere termini che richiedono certezza temporale. Se il destinatario si è costituito in giudizio, la nullità può essere sanata in senso processuale; tuttavia, quando manca prova certa e documentata dell'accettazione del plico da parte di un soggetto autorizzato, la notifica è inefficace rispetto agli effetti che dipendono dalla data di consegna.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata tramite operatore di posta privata privo di licenza individuale non garantisce la certezza della data di consegna: le attestazioni fornite dall'operatore non assumono valore di atto pubblico.
  • La violazione dei vincoli normativi relativi alle notifiche produce una nullità dell'atto notificatorio e non la sua inesistenza; pertanto la nullità è, in linea di principio, sanabile se il destinatario si costituisce in giudizio.
  • Perché le indicazioni su data, ufficio e numero di spedizione costituite dall'operatore (anche senza sottoscrizione) abbiano valore probatorio equiparabile ad atto pubblico, è necessaria una precisa documentazione procedimentale che evidenzi l'accettazione del plico e la catena di custodia, in modo da identificare la certa provenienza delle attestazioni.
  • In casi simili occorre richiedere prova documentale rigorosa (es. licenza dell'operatore, registri di accettazione, sistemi di tracciamento dotati di valenza probatoria) prima di ritenere validamente effettuata la notifica e prima di considerare decorrenti o interrotti termini processuali o sostanziali.

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