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Sentenza

Sentenza del 12/04/2022 n. 1260 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione delle cartelle esattoriali sottostanti; il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse illegittimo perché non corredato materialmente delle cartelle.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso di Martino. Il Collegio ha ritenuto che non esista obbligo di legge di allegare materialmente le cartelle all'avviso di iscrizione ipotecaria; è sufficiente l'indicazione degli estremi (numero, data di notifica, importo) trattandosi di atti già notificati al contribuente. Inoltre la comunicazione è atto a contenuto vincolato (art. 77 dpr riscossione), redatto secondo il modello normativo, senza discrezionalità dell'agente della riscossione. Martino è stato condannato alle spese del doppio grado e gli ulteriori motivi sono stati considerati abbandonati per mancata costituzione in appello.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sez. VI, 26/03/2019, n.8423

    Giurisprudenza che conferma l'assenza di obbligo di allegazione materiale delle cartelle all'avviso di iscrizione ipotecaria e che l'indicazione degli estremi della cartella è sufficiente dato che la cartella è già stata notificata al contribuente.

  • art. 77 DPR (riscossione)

    Il contenuto della comunicazione di iscrizione ipotecaria è predeterminato dalla normativa e da decreto ministeriale: si tratta di un atto a contenuto vincolato, perciò l'agente della riscossione deve attenersi al modello previsto e non dispone di discrezionalità rispetto al contenuto.

  • art. 27 D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    Richiamato solo in relazione alla procedura telematica e allo svolgimento della camera di consiglio da remoto; non incide sul merito sostanziale della controversia.

Massime di principio

  • Non è necessario allegare materialmente le cartelle esattoriali all'avviso di iscrizione ipotecaria quando le cartelle sono state previamente notificate al contribuente; bastano gli estremi identificativi (numero, data di notifica, importo).
  • La comunicazione di iscrizione ipotecaria è un atto a contenuto vincolato: se l'agente della riscossione ha rispettato il modello normativo previsto, l'atto difficilmente sarà annullabile per carenza di motivazione formale.
  • Il contribuente che ritiene illegittima la cartella deve proporre impugnativa avverso la cartella stessa: l'avviso di iscrizione ipotecaria ha la funzione di rendere nota la pretesa e rimanda agli atti già notificati.
  • La mancata costituzione del ricorrente in appello può comportare l'abbandono degli ulteriori motivi di ricorso e l'assunzione della soccombenza con conseguente condanna alle spese.
  • In controversie sul contenuto formale degli avvisi di iscrizione ipotecaria, la giurisprudenza di legittimità è orientata a privilegiare la correttezza sostanziale della notifica e la conoscenza effettiva da parte del contribuente, più che la mera allegazione materiale dei documenti.

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