Sentenza del 12/04/2022 n. 1260 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione delle cartelle esattoriali sottostanti; il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse illegittimo perché non corredato materialmente delle cartelle.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso di Martino. Il Collegio ha ritenuto che non esista obbligo di legge di allegare materialmente le cartelle all'avviso di iscrizione ipotecaria; è sufficiente l'indicazione degli estremi (numero, data di notifica, importo) trattandosi di atti già notificati al contribuente. Inoltre la comunicazione è atto a contenuto vincolato (art. 77 dpr riscossione), redatto secondo il modello normativo, senza discrezionalità dell'agente della riscossione. Martino è stato condannato alle spese del doppio grado e gli ulteriori motivi sono stati considerati abbandonati per mancata costituzione in appello.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. VI, 26/03/2019, n.8423
Giurisprudenza che conferma l'assenza di obbligo di allegazione materiale delle cartelle all'avviso di iscrizione ipotecaria e che l'indicazione degli estremi della cartella è sufficiente dato che la cartella è già stata notificata al contribuente.
art. 77 DPR (riscossione)
Il contenuto della comunicazione di iscrizione ipotecaria è predeterminato dalla normativa e da decreto ministeriale: si tratta di un atto a contenuto vincolato, perciò l'agente della riscossione deve attenersi al modello previsto e non dispone di discrezionalità rispetto al contenuto.
art. 27 D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Richiamato solo in relazione alla procedura telematica e allo svolgimento della camera di consiglio da remoto; non incide sul merito sostanziale della controversia.
Massime di principio
- Non è necessario allegare materialmente le cartelle esattoriali all'avviso di iscrizione ipotecaria quando le cartelle sono state previamente notificate al contribuente; bastano gli estremi identificativi (numero, data di notifica, importo).
- La comunicazione di iscrizione ipotecaria è un atto a contenuto vincolato: se l'agente della riscossione ha rispettato il modello normativo previsto, l'atto difficilmente sarà annullabile per carenza di motivazione formale.
- Il contribuente che ritiene illegittima la cartella deve proporre impugnativa avverso la cartella stessa: l'avviso di iscrizione ipotecaria ha la funzione di rendere nota la pretesa e rimanda agli atti già notificati.
- La mancata costituzione del ricorrente in appello può comportare l'abbandono degli ulteriori motivi di ricorso e l'assunzione della soccombenza con conseguente condanna alle spese.
- In controversie sul contenuto formale degli avvisi di iscrizione ipotecaria, la giurisprudenza di legittimità è orientata a privilegiare la correttezza sostanziale della notifica e la conoscenza effettiva da parte del contribuente, più che la mera allegazione materiale dei documenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2022Sentenza del 12/04/2022 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 12 apr 2022Sentenza del 12/04/2022 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 12 apr 2022Sentenza del 12/04/2022 n. 1258 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 12 apr 2022Sentenza del 12/04/2022 n. 1259 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 12 apr 2022Sentenza del 12/04/2022 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 12 apr 2022Sentenza del 12/04/2022 n. 1276 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →