Cassazione Penale, Ordinanza n. 22815/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello emessa ex art. 599-bis c.p.p., che aveva rideterminato la pena inflitta dal Tribunale di Napoli per i reati loro ascritti. Denunciano: mancata applicazione d'ufficio delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.; dedotta rilevabilità d'ufficio dell'art. 129 c.p.p. anche nel concordato in appello; asserita inapplicabilità del regime associativo; illegittimità della pena per omessa motivazione sugli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.; omessa specificazione degli aumenti per ciascun reato satellite; mancata applicazione dell'aumento minimo per la continuazione; violazione del limite massimo edittale ex art. 81, comma 3, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Rileva che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità: quanto alle pene sostitutive, richiama l'orientamento secondo cui la loro richiesta può essere formulata nel concordato in appello solo se compresa nell'accordo; quanto agli altri motivi, ribadisce che nel concordato in appello sono deducibili soltanto censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Condanna inoltre i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; nel caso la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale rito e i motivi di ricorso sono valutati entro i limiti propri di questa procedura.
La richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere proposta anche nel concordato in appello solo se espressamente compresa nell'accordo tra le parti.
Nel concordato in appello la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione, secondo l'orientamento richiamato.
Le censure sulla determinazione degli aumenti per continuazione sono inammissibili se non si traducono in illegalità della pena; il ricorso deve indicare specificamente i vizi che renderebbero la sanzione fuori dai limiti di legge.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con procedura de plano.
Comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il sindacato di legittimità è limitato e non consente di riproporre censure estranee alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione.
- Le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando la sentenza sia resa ex art. 599-bis c.p.p.
- I vizi della determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena applicata sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La richiesta di pene sostitutive può essere presa in considerazione nel concordato in appello solo se rientra nell'accordo tra le parti; non opera come automatismo officioso.
- In sede di legittimità, la proposizione di motivi non consentiti o generici comporta la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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