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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22771/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dalla motivazione emerge che l'imputato aveva definito il giudizio con rito negoziale e proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Collegio osserva che tale esito richiede un apprezzamento di merito e non è assimilabile a un rilievo di causa estintiva del reato, incompatibile con il rito prescelto. Inoltre la censura sull'erronea qualificazione è deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo per errori manifesti, mentre nel caso di specie la doglianza investe valutazioni non manifeste dal testo della sentenza, a fronte di una condotta di cessione ritenuta conclamata.

La decisione

La Corte aderisce all'impostazione già richiamata, rilevando che la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è sovrapponibile a una causa estintiva del reato e, nel contesto del patteggiamento, può essere scrutinata in sede di legittimità solo per la coerenza e completezza della motivazione, non per questioni opinabili di merito. La denuncia di erronea qualificazione giuridica è ammessa solo in presenza di errore manifesto, che qui non risulta, anche perché il provvedimento dà conto di una condotta di cessione. Il ricorso viene quindi respinto con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è qualificata come possibile esito del procedimento che richiede un apprezzamento di merito; nel rito negoziale il suo sindacato in cassazione è limitato alla coerenza e completezza della motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto; non sono deducibili errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando ma al tempo stesso delimitando nei soli casi di errore manifesto il controllo di legittimità sulla qualificazione del fatto nel patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con rito negoziale, la non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera come causa estintiva del reato, ma come valutazione di merito sul fatto e sulla sua offensività.
  • In cassazione, contro la sentenza resa a seguito di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto quando l'errore sia manifesto e immediatamente desumibile dal testo del provvedimento.
  • Non sono ammissibili censure che richiedano una rivalutazione di questioni processuali o sostanziali connotate da opinabilità, se il vizio non emerge in modo evidente dalla sentenza impugnata.
  • La presenza di una condotta di cessione, se chiaramente affermata in sentenza, esclude di regola la configurabilità di un errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto ai fini del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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