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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22744/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'errore meramente materiale contenuto nel dispositivo della precedente sentenza di legittimità e ha disposto la correzione del nominativo della parte civile, sostituendo il nome erroneamente indicato con quello corretto. Non vi è un nuovo giudizio sul merito della responsabilità penale, ma solo una rettifica formale del provvedimento già emesso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza n. 37107 del 2021 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione. In quella sentenza, per quanto qui rileva, era stata disposta a carico di uno degli imputati la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili costituite. Successivamente è emerso che, per mero errore materiale, il nominativo di una parte civile era stato indicato in modo errato sia nel dispositivo letto in udienza sia nel dispositivo depositato: al posto del corretto nominativo di Damigella Maria Concetta era stato riportato quello di Damigella Maria Vincenza. I soggetti indicati nel provvedimento di correzione risultano essere più imputati già coinvolti nel giudizio, ma la questione trattata è esclusivamente la rettifica del nominativo della parte civile, su richiesta del pubblico ministero, che ha concluso chiedendo la correzione.

Massime di principio

  • Quando nel dispositivo di una sentenza sia ravvisabile un errore meramente materiale nell'indicazione nominativa di una parte, la Corte può procedere alla correzione senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando la difformità sia evidente e derivi da mera svista redazionale, risultando agevolmente individuabile il dato corretto dagli atti o dal contesto del provvedimento.
  • Il procedimento di correzione non riapre il giudizio di merito e non modifica la statuizione sostanziale già resa, limitandosi a riallineare il testo del provvedimento alla reale volontà decisoria.
  • Le statuizioni accessorie, come la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, restano ferme, salvo la necessaria rettifica del soggetto beneficiario quando l'indicazione nominale sia stata riportata erroneamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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