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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22754/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, resa in parziale riforma della decisione di primo grado e a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in 1 anno e 8 mesi di reclusione ed euro 3.500 di multa per i delitti di porto e detenzione di arma e minaccia aggravata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente al capo relativo alla minaccia aggravata: sosteneva che le frasi a lui attribuite, pronunciate in stato di alterazione, non avessero reale valenza minatoria ma fossero mera spacconeria; lamentava inoltre che la sentenza non avesse motivato sulla possibile sussistenza di cause di non punibilità e quindi sulla possibilità di una declaratoria ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto però che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione sia ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre restano inammissibili le censure sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre a quelle che investono la pena senza sfociare in illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il ricorso contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo per motivi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È stata dedotta come violazione di legge penale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a motivi rinunciati nel concordato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stato dedotto vizio di motivazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché attinente a profili non più deducibili dopo il concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di non punibilità non può essere fatta valere con ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se la doglianza investe motivi rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il controllo di legittimità della Cassazione è circoscritto a profili specifici: formazione della volontà delle parti, validità del consenso del pubblico ministero e eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione le censure che attengono ai motivi rinunciati con l'accordo di concordato, né la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il vizio rientri nei limitati ambiti di sindacato consentiti.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non si traducano in illegalità della sanzione, cioè quando la pena resti entro i limiti di legge ed entro il tipo di pena previsto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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