Regolamento (UE) 2025/854
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 della Commissione, del 7 maggio 2025, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2026, il 2027 e il 2028, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’UE per il triennio 2026-2028 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari. Fissa i prodotti da campionare, il numero minimo di campioni per Stato membro, le combinazioni sostanza/prodotto da analizzare e le modalità di trasmissione dei risultati all’EFSA. Prevede inoltre regole specifiche per i prodotti biologici, per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e per alcune metodiche analitiche, abrogando il precedente programma 2024/989 con una disciplina transitoria per i campioni del 2025.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2026-2028 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con estensione ai fini del regolamento al Regno Unito per l’Irlanda del Nord in base al Quadro di Windsor. Riguarda il prelievo e l’analisi di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale, inclusi specifici prodotti dell’agricoltura biologica e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, per verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e valutare l’esposizione dei consumatori. Il periodo di applicazione operativo copre gli anni civili 2026, 2027 e 2028; l’abrogazione del precedente regolamento 2024/989 opera con mantenimento transitorio per i campioni esaminati nel 2025.
Programma coordinato di controllo pluriennale UE 2026-2028 sui residui di antiparassitari
Il regolamento istituisce il nuovo programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2026-2028, destinato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a valutare l’esposizione dei consumatori. La base giuridica è l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005; i considerando richiamano la necessità di un monitoraggio triennale su prodotti alimentari rappresentativi della dieta, la necessità di dati comparabili e armonizzati e l’allineamento con i metodi di campionamento della direttiva 2002/63/CE.
Ambito di applicazione
Il programma vincola gli Stati membri e, per effetto del riferimento al Quadro di Windsor, si estende anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. L’oggetto del controllo è il prelievo e l’analisi di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I, oltre a campioni di prodotti dell’agricoltura biologica e di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini disciplinati dall’allegato II.
Campionamento dei prodotti alimentari
L’articolo 1 impone agli Stati membri di prelevare e analizzare, negli anni 2026, 2027 e 2028, i campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti indicate nell’allegato I. Il lotto da campionare deve essere scelto casualmente e la procedura, incluso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. L’allegato I, parte A, individua i prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nei tre anni, tra cui frutta, ortaggi, cereali e prodotti trasformati specificamente indicati, come vino e olio di oliva vergine; la parte B indica i prodotti di origine animale, come grassi animali, latte vaccino, fegato bovino e uova di gallina.
Prodotti biologici e alimenti per lattanti e bambini
L’allegato II, parte A, punto 1, stabilisce un numero minimo di campioni per Stato membro da prelevare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I: il totale complessivo è pari a 683 campioni l’anno. Tra i valori più rilevanti figurano 106 campioni per la Germania, 78 per la Francia, 75 per l’Italia, 55 per la Spagna e 51 per la Polonia, con quote minime di 12 o 15 campioni per numerosi altri Stati membri.
Oltre a tali campioni, ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare, per ciascun anno del triennio, 5 campioni di formule per lattanti e 5 di formule di proseguimento, 10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali e 10 campioni di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule e dagli alimenti a base di cereali. I prodotti biologici devono essere campionati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale e con un minimo di 1 campione; essi sono analizzati per gli antiparassitari di cui all’allegato I, parti C e D.
Verifica dei limiti nei prodotti per lattanti e bambini
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri devono verificare il rispetto dei limiti massimi di residui fissati dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127, dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 e dall’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE, tenendo conto delle definizioni di residui del regolamento (CE) n. 396/2005. Se l’analisi riguarda prodotti pronti per il consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante, devono essere applicati i limiti della disciplina specifica citata; se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, il risultato va comunicato con riferimento al prodotto così come venduto.
Combinazioni antiparassitario/prodotto da analizzare
L’allegato I, parti C e D, contiene l’elenco analitico delle combinazioni sostanza/prodotto da ricercare nei prodotti vegetali e animali. Il programma prevede un mix di sostanze da analizzare su un’ampia gamma di prodotti e alcune prescrizioni mirate per anno e per matrice.
Tra gli esempi più rilevanti, il regolamento dispone analisi limitate a specifici prodotti e anni per sostanze come 2,4-D, 2-fenilfenolo, 4-CPA, clormequat, clorotalonil, ciromazina, etefon, fenbutatin ossido, fluazifop-P, glufosinato-ammonio, glifosato, alossifop, mepiquat, nicotina, propamocarb, protioconazolo, pimetrozina, triciclazolo, trimetilsolfonio catione e trinexapac. Altre sostanze sono da ricercare in combinazione con una pluralità di prodotti vegetali o animali elencati, secondo le tabelle dell’allegato.
Per i prodotti di origine animale, l’allegato I, parte D, elenca, tra gli altri, aldri e dieldrin, benzalconio cloruro, bifentrin, clorati, clormequat, clorpirifos, clorpirifos metile, composti del rame, cipermetrina, DDT, deltametrina, diazinon, endosulfan, famoxadone, fenvalerate, fipronil, glufosinato-ammonio, glifosato, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesani, lindano, mefentrifluconazolo, mepiquat, metossicloro, paration, pendimetalin, permetrina e pirimifos-metile, con una specifica limitazione per indoxacarb da analizzare solo nel 2028 nel latte vaccino.
Prescrizioni di campionamento e analisi
Le note dell’allegato I chiariscono che i prodotti grezzi devono essere analizzati nelle parti cui si applicano gli LMR, salvo diversa indicazione; in caso di prodotti congelati va indicato l’eventuale fattore di trasformazione. Per alcuni cereali sono ammesse sostituzioni limitate con farine integrali quando manchino campioni sufficienti; per il riso è possibile analizzare anche riso brillato, purché sia indicato il prodotto effettivamente analizzato e il fattore di trasformazione. Per il latte e le uova sono precisate le forme ammissibili di campionamento e analisi.
L’allegato II, parte B, disciplina le modalità analitiche: i metodi di screening qualitativi sono ammessi, per i metodi multiresiduo, solo fino al 15% dei campioni; se lo screening è positivo, occorre una quantificazione con metodo standardizzato. Per le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono inviare i campioni a laboratori ufficiali che dispongono già di metodi analitici convalidati. La Commissione rende inoltre disponibili orientamenti sulla qualità analitica e sulla convalida delle analisi dei residui di antiparassitari.
Trasmissione dei risultati e formato elettronico
L’articolo 2 impone agli Stati membri di trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2026, 2027 e 2028 rispettivamente entro il 31 agosto 2027, 31 agosto 2028 e 31 agosto 2029, nel formato elettronico previsto dall’EFSA. Se la definizione del residuo comprende più sostanze, i risultati devono essere riportati in base alla definizione completa; qualora i singoli analiti siano misurati separatamente, essi devono essere trasmessi separatamente.
Abrogazione del precedente programma e decorrenza
L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989, ma lo mantiene applicabile fino al 1° settembre 2026 per i campioni esaminati nel 2025. L’articolo 4 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Programma di campionamento 2026-2028
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, nel corso del 2026, 2027 e 2028, i campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti indicate nell’allegato I. Il campionamento deve essere casuale e svolto secondo la direttiva 2002/63/CE, compreso il numero di unità da prelevare.
Campioni di prodotti biologici e alimenti per lattanti e bambini
Oltre ai campioni ordinari, gli Stati membri devono prelevare e analizzare i campioni di cui all’allegato II, parte A, inclusi prodotti dell’agricoltura biologica e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Per i prodotti biologici vale una quota minima per Stato membro e un numero complessivo di 683 campioni all’anno per l’insieme dell’Unione; per gli alimenti per lattanti e bambini sono previsti controlli specifici sui limiti massimi di residui.
Numero minimo di campioni per Stato membro
L’allegato II, parte A, punto 1, stabilisce il numero minimo annuo di campioni da prelevare per ciascuno Stato membro per i prodotti ordinari, per un totale di 683 campioni complessivi: ad esempio 106 per la Germania, 78 per la Francia, 75 per l’Italia, 55 per la Spagna, 51 per la Polonia e valori minimi di 12 o 15 per numerosi altri Stati membri.
Combinazioni sostanza/prodotto da analizzare
L’allegato I, parti C e D, elenca le combinazioni antiparassitario/prodotto da analizzare nei prodotti di origine vegetale e animale, con frequenti limitazioni annuali o pluriennali per specifici prodotti. Alcune sostanze sono da ricercare solo su determinati prodotti e solo in uno dei tre anni, mentre altre devono essere analizzate su tutti i prodotti elencati o su larga parte di essi.
Regole per alimenti per lattanti e bambini
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri devono verificare il rispetto dei limiti massimi di residui fissati dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127, dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 e dall’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE, tenendo conto delle sole definizioni di residui del regolamento (CE) n. 396/2005. Se i prodotti possono essere consumati tal quali o ricostituiti, i risultati vanno riferiti al prodotto così come immesso in vendita.
Prescrizioni analitiche e metodi
Per i metodi multiresiduo, gli Stati membri possono usare screening qualitativi solo fino al 15% dei campioni; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi e, in caso di positività, con metodo standardizzato di quantificazione. Per le metodiche monoresiduo, i campioni possono essere inviati a laboratori ufficiali già dotati di metodi convalidati.
Comunicazione dei risultati
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2026, 2027 e 2028 entro il 31 agosto 2027, 31 agosto 2028 e 31 agosto 2029, nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati secondo la definizione completa; gli analiti misurati singolarmente devono essere trasmessi separatamente.
Abrogazione del regolamento 2024/989 e disciplina transitoria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 è abrogato. Tuttavia continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2026 per i campioni esaminati nel 2025, al fine di evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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