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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/884

Regolamento delegato (UE) 2025/884 della Commissione, del 7 maggio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/930 per quanto riguarda le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Normativa europea32025R0884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2022/930 per adeguarlo alla riforma del MiFIR e includere nella disciplina tariffaria anche i CTP soggetti alla vigilanza ESMA. Introduce una commissione fissa di autorizzazione per i CTP, una commissione annuale di vigilanza basata sui costi e sul fatturato applicabile, nonché regole transitorie per i primi anni di attività. Modifica inoltre il criterio di calcolo del fatturato applicabile, includendo i ricavi dei servizi CTP e dei relativi servizi accessori, e disciplina la conversione in euro dei ricavi espressi in valuta diversa dall’euro.

Modifica il regime delle commissioni dovute all’ESMA per autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, includendo i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP).

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP) definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono soggetti alla vigilanza dell’ESMA, inclusi i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP). Riguarda le commissioni per la presentazione delle domande, l’autorizzazione e la vigilanza annuale, nonché il calcolo del fatturato applicabile e la conversione in euro dei ricavi espressi in valuta diversa. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Commissioni per i DRSP soggetti alla vigilanza ESMA

Il regolamento delegato (UE) 2025/884 aggiorna il regime tariffario previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/930 per adeguarlo alla riforma del MiFIR e all’ingresso dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) nel perimetro di vigilanza dell’ESMA. La logica di fondo è quella del recupero integrale dei costi di autorizzazione e vigilanza, con ripartizione proporzionale e regole specifiche per le diverse tipologie di DRSP.

Ambito di applicazione

Il nuovo articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica ai DRSP definiti dal regolamento (UE) n. 600/2014 che sono soggetti alla vigilanza dell’ESMA. Rientrano quindi gli APA, gli ARM e i CTP. La modifica recepisce l’evoluzione del quadro del MiFIR, che ha rimosso gli ostacoli all’emergere dei CTP nell’Unione e ha previsto procedure di selezione e autorizzazione da parte dell’ESMA.

Recupero dei costi di vigilanza

Con l’inserimento dell’articolo 1 bis, il regolamento chiarisce che le commissioni devono coprire tutti i costi diretti e indiretti relativi all’autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP da parte dell’ESMA. Sono inclusi anche i costi di rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività su delega, in particolare ai sensi dell’articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.

Commissioni per domanda e autorizzazione

L’articolo 2 distingue tra APA/ARM e CTP. Per APA e ARM sono previste:

  • 20 000 EUR per la prima domanda di autorizzazione;
  • 10 000 EUR per ogni domanda successiva relativa a servizi aggiuntivi;
  • 80 000 EUR per la prima autorizzazione;
  • 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi.

Per i CTP, invece, la commissione di autorizzazione è pari a:

  • 100 000 EUR per la prima autorizzazione;
  • 50 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi.

La relazione illustrativa precisa che, per i CTP, non è prevista una commissione separata per la presentazione della domanda, in quanto la selezione competitiva avviene prima della domanda di autorizzazione e comporta già un rapporto con l’ESMA.

Commissioni annuali di vigilanza per APA e ARM

L’articolo 3 conferma che APA e ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA devono pagare una commissione annuale di vigilanza. L’importo complessivo annuo corrisponde alla stima dei costi di vigilanza delle attività APA e ARM inserita nel bilancio ESMA per l’anno di riferimento, mentre l’importo dovuto dal singolo operatore è calcolato in proporzione al suo fatturato applicabile.

È prevista una commissione minima di 30 000 EUR per ciascun servizio di comunicazione dati. Se un APA o un ARM è soggetto alla commissione minima per più servizi, la soglia minima si applica per ciascun servizio.

Sono inoltre previste regole particolari:

  • per il primo anno, la commissione è calcolata pro rata sulla base dell’importo della commissione di autorizzazione e dei giorni intercorrenti tra autorizzazione e fine dell’anno;
  • se la rivalutazione prevista dal regolamento delegato (UE) 2022/466 comporta l’esenzione dalla vigilanza ESMA, la commissione per l’anno interessato è calcolata solo per i cinque mesi in cui ESMA resta autorità di vigilanza;
  • se la rivalutazione comporta invece l’assunzione della vigilanza ESMA, la commissione è calcolata solo per i sette mesi in cui ESMA è autorità di vigilanza.

Commissioni annuali di vigilanza per i CTP

Il nuovo articolo 3 bis introduce un regime specifico per i CTP. Anche per essi la commissione annuale complessiva è pari alla stima dei costi di vigilanza inserita nel bilancio ESMA, ripartita tra i CTP autorizzati in proporzione al fatturato applicabile.

Tuttavia, per i CTP di nuova operatività è previsto un regime speciale con commissione fissa di 400 000 EUR, pensato per evitare ostacoli all’ingresso nel mercato e garantire proporzionalità. Le regole sono differenziate a seconda del momento in cui il CTP diventa operativo:

  • se il CTP diventa operativo prima del 1º luglio, per l’anno di avvio si applica il pro rata della commissione fissa e per l’anno successivo la commissione è pari a 400 000 EUR;
  • se il CTP diventa operativo il 1º luglio o dopo tale data, per l’anno di avvio si applica il pro rata della commissione fissa e per i due anni successivi la commissione è pari a 400 000 EUR per ciascun anno.

Ai fini del regolamento, un CTP è considerato operativo il giorno del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ESMA ai sensi dell’articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure il giorno successivo alla scadenza di un eventuale periodo transitorio concesso ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo.

Se è concesso un periodo transitorio, la commissione annuale dell’anno di avvio include anche una commissione per il periodo tra autorizzazione e operatività, calcolata pro rata sulla commissione di autorizzazione di 100 000 EUR.

Per evitare distorsioni metodologiche quando coesistono CTP soggetti al regime speciale e CTP già a regime ordinario, il regolamento prevede un metodo separato di calcolo per i CTP non più soggetti al regime speciale, basato sui costi stimati relativi a tali operatori e sul loro fatturato applicabile.

Fatturato applicabile e ricavi da servizi accessori

L’articolo 4 amplia l’elenco dei ricavi rilevanti includendo espressamente i ricavi generati dai servizi CTP e quelli generati dai servizi accessori ai servizi CTP. Il fatturato applicabile viene calcolato sulla base dei bilanci revisionati dell’anno n-2, o, se non ancora disponibile, dell’anno n-3.

Il calcolo tiene conto:

  • dei ricavi delle funzioni di base dei servizi ARM, APA o CTP;
  • dei ricavi applicabili derivanti da servizi accessori;
  • dei corrispondenti totali aggregati di tutti gli operatori autorizzati.

Se i ricavi sono espressi in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA deve convertirli in euro usando il tasso medio di cambio del periodo di registrazione e, a tal fine, il tasso di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito di applicazione ai DRSP soggetti a vigilanza ESMA

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/930 è sostituito per chiarire che il regime si applica a tutti i DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA, compresi APA, ARM e CTP.

Recupero integrale dei costi di vigilanza

È inserito l’articolo 1 bis, secondo cui le commissioni addebitate ai DRSP coprono tutti i costi diretti e indiretti relativi all’autorizzazione e alla vigilanza da parte dell’ESMA, nonché i costi di rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività su delega ai sensi dell’articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.

Commissioni per domanda e autorizzazione

L’articolo 2 stabilisce che APA e ARM pagano 20 000 EUR per la prima domanda e 10 000 EUR per ciascuna domanda successiva relativa a servizi aggiuntivi; 80 000 EUR per la prima autorizzazione e 40 000 EUR per ciascuna autorizzazione successiva. I CTP pagano 100 000 EUR per la prima autorizzazione e 50 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi.

Commissioni annuali di vigilanza per APA e ARM

L’articolo 3 disciplina il calcolo della commissione annuale per APA e ARM: l’importo complessivo corrisponde alla stima dei costi di vigilanza inclusa nel bilancio ESMA; il singolo operatore paga in proporzione al proprio fatturato applicabile. È prevista una commissione minima di 30 000 EUR per ciascun servizio di comunicazione dati, oltre a regole pro rata per il primo anno e per i casi di variazione della vigilanza in seguito alla rivalutazione prevista dal regolamento delegato (UE) 2022/466.

Commissioni annuali di vigilanza per i CTP

L’articolo 3 bis introduce per i CTP una commissione annuale di vigilanza basata sui costi stimati nel bilancio ESMA e ripartita in proporzione al fatturato applicabile. Per i CTP che diventano operativi prima del 1º luglio si applica un regime speciale: per l’anno di operatività la commissione è pro rata e per l’anno successivo è pari a 400 000 EUR; per quelli operativi dal 1º luglio in poi il regime speciale dura fino al terzo anno, con commissione pro rata nell’anno di avvio e 400 000 EUR per i due anni successivi. È inoltre prevista una commissione pro rata per il periodo tra autorizzazione e operatività, se è concesso un periodo transitorio ai sensi dell’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. Per i CTP non più soggetti al regime speciale, la commissione è calcolata sulla base dei soli costi e del fatturato degli operatori a regime ordinario.

Fatturato applicabile e inclusione dei ricavi CTP

L’articolo 4 è modificato per includere tra i ricavi rilevanti i ricavi generati dai servizi CTP e dai servizi accessori ai servizi CTP. Il fatturato applicabile di un DRSP è determinato sulla base del bilancio revisionato dell’anno n-2, o in mancanza dell’anno n-3, tenendo conto sia dei ricavi di base sia dei ricavi applicabili da servizi accessori, rapportati ai corrispondenti totali di tutti i DRSP autorizzati.

Conversione in euro dei ricavi

Se i ricavi sono espressi in valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro usando il tasso medio di cambio del periodo di registrazione e, a tal fine, il tasso di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di comunicazione dativigilanza finanziariacommissioni e oneri regolamentari

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