Regolamento (UE) 2025/941
Regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, sulle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato per le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese, sostituendo e abrogando i precedenti atti su struttura delle retribuzioni, costo del lavoro e posti vacanti. Rafforza la qualità, la comparabilità e la tempestività dei dati, includendo nuove esigenze informative come il divario retributivo di genere e, in prospettiva, dati supplementari e studi pilota su imprese sociali e metodologie innovative. Prevede l’uso combinato di indagini, dati amministrativi, dati di soggetti privati e altre fonti, insieme a regole su qualità, deroga, finanziamento e protezione dei dati personali.
Quadro comune per la produzione, trasmissione e diffusione delle statistiche dell’Unione sul mercato del lavoro relative alle imprese, con abrogazione dei precedenti regolamenti settoriali su retribuzioni, costo del lavoro e posti vacanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle rispettive autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell’Unione. Copre le unità statistiche di imprese, unità locali e dipendenti, con particolare attenzione alle statistiche su struttura delle retribuzioni, divario retributivo di genere, struttura e indice del costo del lavoro e posti di lavoro vacanti. Per alcune tematiche sono previste soglie, esclusioni settoriali (in particolare agricoltura, famiglie come datori di lavoro, organizzazioni extraterritoriali e, per taluni dati, parti della pubblica amministrazione connessa alla difesa e sicurezza nazionale) e deroghe temporanee concesse dalla Commissione.
Regolamento (UE) 2025/941 sulle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per la produzione di statistiche europee sul mercato del lavoro relative alle imprese, con l’obiettivo di garantire dati accurati, tempestivi, affidabili e comparabili a supporto delle politiche dell’Unione. Nel preambolo si sottolinea il rilievo di tali statistiche per la coesione economica, sociale e territoriale, per la strategia europea per l’occupazione, per il semestre europeo, per il monitoraggio dei salari minimi adeguati e per la misurazione del divario retributivo di genere.
Ambito e impostazione generale
Il regolamento sostituisce e armonizza il precedente corpus normativo settoriale in materia di struttura delle retribuzioni, costo del lavoro e posti di lavoro vacanti. La base giuridica è l’articolo 338, paragrafo 1, TFUE e il testo si coordina con il regolamento (CE) n. 223/2009, che resta il quadro di riferimento generale per le statistiche europee, inclusa la protezione dei dati riservati e personali.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene definizioni estese e operative. Tra le più rilevanti, la nozione di "dipendente" comprende chiunque abbia un rapporto di lavoro diretto con un datore di lavoro, anche su base informale, a prescindere da nazionalità, residenza, durata del rapporto o tipo di contratto; la remunerazione include stipendi, salario, premi, cottimo, lavoro a turni, gratifiche, commissioni e remunerazione in natura. La definizione di "impresa sociale" è costruita in chiave funzionale, valorizzando la produzione di beni e servizi per il mercato in conformità ai principi dell’economia sociale e con finalità sociali o ambientali.
Fonti dei dati e metodologia
L’articolo 3 ammette quattro grandi categorie di fonti: indagini statistiche, dati amministrativi, dati di soggetti privati titolari dei dati e altre fonti, incluse banche dati e siti web. Gli Stati membri e Eurostat sono incoraggiati a usare metodi innovativi, compreso il web scraping, ma solo se compatibili con i requisiti di qualità dell’articolo 7. Le indagini devono fondarsi su campioni rappresentativi estratti dai registri statistici nazionali delle imprese.
Domini, tematiche e dati obbligatori
L’articolo 4 struttura le statistiche in tre domini: retribuzioni, costo del lavoro e domanda di lavoro. Le tematiche principali sono:
- struttura delle retribuzioni;
- divario retributivo di genere;
- struttura del costo del lavoro;
- indice del costo del lavoro;
- posti di lavoro vacanti. Per l’indice del costo del lavoro e i posti vacanti sono previste anche stime preliminari. L’allegato specifica periodicità, periodo di riferimento e termine di trasmissione: ad esempio, per la struttura delle retribuzioni la cadenza è quadriennale, con trasmissione a T+16 mesi; per il divario retributivo di genere la cadenza è annuale, con trasmissione a T+13 mesi; per l’indice del costo del lavoro e i posti vacanti la cadenza è trimestrale, con stime preliminari a T+45 giorni e dati definitivi entro T+65 o T+70 giorni, a seconda del caso.
Trasmissione dei dati, microdati e poteri della Commissione
I dati sono trasmessi a Eurostat in forma aggregata, salvo per la struttura delle retribuzioni, per la quale sono richiesti microdati sui singoli dipendenti e sulle unità locali. Il regolamento conferisce alla Commissione sia poteri delegati sia poteri di esecuzione per aggiornare tematiche dettagliate, variabili, classificazioni, disaggregazioni, obiettivi di precisione e metadati. Le disaggregazioni geografiche non possono scendere sotto il livello NUTS 1. Per le nuove tematiche dettagliate o per dati supplementari temporanei, gli atti delegati devono essere adottati con anticipo sufficiente e non possono imporre costi o oneri considerevoli a Stati membri o rispondenti.
Popolazione statistica e esclusioni settoriali
L’articolo 6 delimita la popolazione statistica per ciascun dominio. Per costo del lavoro e posti vacanti si applica alle imprese o unità locali residenti che svolgono attività NACE, con esclusione di agricoltura, famiglie come datori di lavoro e organizzazioni extraterritoriali, e con la condizione di avere uno o più dipendenti. Per struttura delle retribuzioni e divario retributivo di genere, la popolazione comprende le unità locali residenti con dipendenti, con esclusione di taluni dati della pubblica amministrazione connessi a difesa e sicurezza nazionale se riservati ai sensi del diritto nazionale. Per struttura del costo del lavoro la popolazione è limitata alle unità locali con almeno dieci dipendenti.
Qualità, controlli e relazioni
L’articolo 7 impone agli Stati membri di garantire qualità, copertura e accuratezza dei dati e dei metadati. Devono essere trasmesse relazioni sulla qualità per ciascuna tematica, mentre Eurostat valuta i dati, le fonti, i metodi e le basi di campionamento e pubblica relazioni con orientamenti per il miglioramento continuo. Le autorità nazionali devono informare Eurostat di ogni modifica che possa incidere sulla qualità entro tre mesi.
Studi pilota e supporto finanziario
L’articolo 8 prevede studi pilota e di fattibilità per migliorare qualità, comparabilità, integrazione delle fonti, efficacia dei costi e riduzione dell’onere, anche con riferimento alle imprese sociali. La partecipazione degli Stati membri è volontaria, ma i risultati devono essere valutati con il coinvolgimento dei portatori di interesse e resi pubblici. L’articolo 9 introduce un contributo finanziario dell’Unione, con tetto del 90 % dei costi ammissibili, per migliorare fonti e metodi e sostenere la partecipazione agli studi.
Tutela finanziaria, deroghe e coordinamento procedurale
L’articolo 10 prevede le consuete garanzie antifrode, i poteri di controllo della Commissione, della Corte dei conti e di OLAF. L’articolo 11 consente deroghe temporanee per gli Stati membri che debbano adeguare significativamente il proprio sistema statistico nazionale, con durate massime differenziate in funzione della periodicità dei dati e con eventuale proroga limitata. La delega di potere alla Commissione, disciplinata dall’articolo 12, decorre dal 9 giugno 2025 per cinque anni ed è rinnovabile tacitamente; l’articolo 13 rinvia al comitato del sistema statistico europeo e alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 14 abroga progressivamente i regolamenti precedenti: il regolamento (CE) n. 530/1999 dal 1° gennaio 2026 e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 dal 1° gennaio 2027, mantenendo gli obblighi residui per i periodi antecedenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2026, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell’Unione. I considerando richiamano l’esigenza di dati accurati, tempestivi, affidabili e comparabili per politiche di coesione, strategia europea per l’occupazione, semestre europeo, monitoraggio dei salari minimi adeguati e prevenzione degli squilibri macroeconomici.
Definizioni e concetti chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, unità statistica, impresa, impresa sociale, unità locale, impresa residente, dipendente, datore di lavoro, dominio, tematica, tematica dettagliata, variabile, microdati, dati aggregati, popolazione statistica, campione, rispondente, dati amministrativi, altre fonti, relazione sulla qualità e divario retributivo di genere. La definizione di "dipendente" è ampia e comprende anche tirocinanti retribuiti e apprendisti; il divario retributivo di genere è definito come differenza percentuale della retribuzione oraria lorda media delle donne rispetto a quella degli uomini.
Fonti di dati e metodi di rilevazione
L’articolo 3 consente agli Stati membri di basarsi su indagini statistiche, dati amministrativi, dati detenuti da soggetti privati e altre fonti, purché rispettino i requisiti di qualità dell’articolo 7. Sono incoraggiati metodi innovativi per ridurre l’onere di risposta. Le indagini devono usare campioni rappresentativi estratti dai registri nazionali delle imprese a fini statistici; le richieste ai privati titolari di dati personali sono limitate alle categorie di dati pertinenti ai domini e alle tematiche del regolamento.
Domini statistici, tematiche e dati da trasmettere
L’articolo 4 individua tre domini: retribuzioni, costo del lavoro e domanda di lavoro. Le tematiche sono: struttura delle retribuzioni, divario retributivo di genere, struttura del costo del lavoro, indice del costo del lavoro e posti di lavoro vacanti; per indice del costo del lavoro e posti vacanti sono incluse anche stime preliminari. Le tematiche dettagliate, periodicità, periodi di riferimento e termini di trasmissione sono fissati nell’allegato; i dati sono trasmessi in forma aggregata, salvo per la struttura delle retribuzioni, per la quale sono richiesti microdati sui singoli dipendenti e sulle unità locali. La trasmissione avviene in formato tecnico definito da Eurostat tramite il punto di accesso unico.
Poteri delegati e di esecuzione sulle specifiche tecniche
L’articolo 4 attribuisce alla Commissione poteri delegati per modificare l’elenco delle tematiche dettagliate dell’allegato e per integrare il regolamento con dati supplementari temporanei fino a tre anni di riferimento, senza imporre nuove indagini statistiche. Sono previsti atti di esecuzione per variabili, classificazioni, disaggregazioni, obiettivi di precisione e metadati, nonché per le informazioni supplementari. Le disaggregazioni geografiche non possono scendere sotto il livello NUTS 1; per la tematica struttura delle retribuzioni l’atto di esecuzione per il primo periodo di riferimento 2026 deve essere adottato entro il 1° settembre 2025.
Stime preliminari per costo del lavoro e posti vacanti
L’articolo 5 prevede che le stime preliminari per indice del costo del lavoro e posti di lavoro vacanti siano trasmesse dagli Stati membri che superano il 3 % dei dipendenti dell’Unione, e, separatamente, della zona euro, in ciascuno degli ultimi tre anni. Eurostat valuta le quote sulla base dell’indagine UE sulle forze di lavoro e notifica le variazioni entro sei mesi dalla fine del periodo di valutazione. Sono previste regole per cessazione o avvio della trasmissione in caso di superamento o discesa sotto soglia.
Ambito delle unità statistiche e popolazione statistica
L’articolo 6 stabilisce che le statistiche sono compilate per imprese, unità locali e dipendenti. Definisce le popolazioni statistiche per ciascun dominio: per indice del costo del lavoro e posti vacanti, tutte le imprese o unità locali residenti escluse alcune sezioni NACE; per struttura delle retribuzioni e divario retributivo di genere, tutte le unità locali residenti con dipendenti, con esclusione di taluni dati riservati della pubblica amministrazione; per struttura del costo del lavoro, le unità locali residenti che impiegano almeno dieci dipendenti.
Qualità dei dati e relazioni sulla qualità
L’articolo 7 impone agli Stati membri di garantire qualità, copertura completa e stime accurate. Si applicano i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. Gli Stati membri devono trasmettere relazioni sulla qualità per ciascuna tematica; Eurostat adotta atti di esecuzione sulle modalità pratiche e pubblica relazioni di valutazione, indicando anche orientamenti per migliorare ulteriormente la qualità. Le modifiche nazionali che incidono sulla qualità devono essere comunicate entro tre mesi.
Studi pilota e di fattibilità
L’articolo 8 consente alla Commissione di avviare studi pilota e di fattibilità per migliorare le statistiche o ridurre gli oneri per imprese, PMI e microimprese. Gli studi possono riguardare qualità e comparabilità dei dati, nuove funzionalità, integrazione tra fonti, riduzione dell’onere, efficacia dei costi e fattibilità delle questioni oggetto di atti delegati o di esecuzione, anche per dati sulle imprese sociali. La partecipazione degli Stati membri è volontaria e i risultati sono pubblicati.
Finanziamento e tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 9 prevede un contributo finanziario dell’Unione, nell’ambito del programma per il mercato unico e secondo le regole finanziarie UE, per migliorare fonti e metodi e sostenere la partecipazione agli studi; il contributo non supera il 90 % dei costi ammissibili. L’articolo 10 disciplina la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, includendo controlli della Commissione e della Corte dei conti, indagini OLAF, recupero di somme e clausole nei contratti e accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Deroghe temporanee
L’articolo 11 consente alla Commissione di concedere deroghe motivate, mediante atti di esecuzione, quando l’applicazione del regolamento richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale. La durata massima è di 1 anno per dati trimestrali, 2 anni per dati annuali e 4 anni per dati pluriennali; è possibile una proroga fino a 1 anno, con richiesta almeno 6 mesi prima della scadenza.
Delega di potere e procedura di comitato
L’articolo 12 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per 5 anni dal 9 giugno 2025, rinnovabili tacitamente, con possibilità di revoca da parte di Parlamento o Consiglio e con obbligo di consultazione degli esperti nazionali. L’articolo 13 affida l’assistenza al comitato del sistema statistico europeo e rinvia alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione dei precedenti regolamenti
L’articolo 14 abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 dal 1° gennaio 2026 e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 dal 1° gennaio 2027, salvando gli obblighi di trasmissione di dati, metadati e relazioni sulla qualità per i periodi precedenti, anche parzialmente, tali date. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 15 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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