Regolamento (UE) 2025/881
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/881 della Commissione, del 7 maggio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1085 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni di approvazione dell’1-metilciclopropene alla luce della domanda presentata da AgroFresh Holding France SAS e della successiva valutazione scientifica dell’EFSA. La modifica principale consiste nell’eliminazione della restrizione che limitava l’uso della sostanza come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi, consentendo anche usi in campo prima della raccolta mediante irrorazione dei frutteti con sistema di iniezione diretta. Rimangono però prescrizioni specifiche di attenzione per la protezione delle acque sotterranee e obblighi di presentare informazioni di conferma entro il 27 maggio 2027.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene, eliminando la restrizione agli usi come fitoregolatore in magazzini chiusi e consentendone anche l’impiego in campo prima della raccolta, con obblighi di informazioni di conferma.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva 1-metilciclopropene nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, sull’operatore richiedente e, indirettamente, sui prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le prescrizioni specifiche sulla protezione delle acque sotterranee e sugli ulteriori dati di conferma richiesti; non introduce esclusioni settoriali ulteriori rispetto alla disciplina generale richiamata.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’1-metilciclopropene
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/881 interviene sulle condizioni di approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione motiva l’intervento sulla base della domanda presentata dal titolare interessato, della valutazione dello Stato membro relatore e delle conclusioni dell’EFSA, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione per i nuovi usi proposti.
Contesto procedurale e scientifico
Il procedimento prende avvio con la domanda del 4 marzo 2019 presentata da AgroFresh Holding France SAS ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, volta a rimuovere la restrizione che limitava l’impiego della sostanza ai soli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi e ad ammettere usi in campo prima della raccolta mediante irrorazione dei frutteti con sistema di iniezione diretta. I Paesi Bassi, quali Stato membro relatore designato, hanno valutato i nuovi usi in relazione agli effetti su salute umana, salute animale e ambiente, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento, e hanno trasmesso il rapporto di valutazione riveduto alla Commissione e all’EFSA.
L’EFSA ha poi trasmesso le proprie conclusioni il 19 luglio 2024. Nel prosieguo della procedura, la Commissione ha presentato al comitato permanente un addendum alla relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento, invitando anche il richiedente a formulare osservazioni, che sono state esaminate.
Esito della valutazione e superamento della restrizione
La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 1-metilciclopropene, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti anche per i nuovi usi. Per tale ragione viene eliminata la restrizione precedentemente apposta all’approvazione, così da consentire gli usi nei campi prima della raccolta.
La modifica incide sia sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085, che aveva rinnovato l’approvazione della sostanza, sia sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate e le relative disposizioni specifiche.
Prescrizioni specifiche per gli Stati membri
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono continuare a prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in zone esposte a rischi connessi alla natura dei suoli e alle condizioni climatiche. Il regolamento specifica che le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Per rafforzare la base decisionale, la Commissione impone al richiedente di trasmettere informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità. Le informazioni riguardano:
- la presenza di alcol metallilico nei comparti suolo e acqua;
- se tale sostanza si forma in quantità rilevanti, le sue proprietà tossicologiche;
- i potenziali rischi per gli organismi acquatici e del suolo;
- l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile.
Il termine per la presentazione è fissato al 27 maggio 2027.
Modifiche agli allegati dei regolamenti precedenti
L’allegato del regolamento 2025/881 sostituisce il testo della colonna "Disposizioni specifiche" sia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 sia nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 136 relativa all’1-metilciclopropene. Il nuovo testo recepisce le conclusioni della relazione di esame, con particolare riferimento alle appendici I e II, e mantiene il focus sulla tutela delle acque sotterranee e sugli obblighi informativi di conferma.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle condizioni di approvazione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1085 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per adeguare le condizioni di approvazione dell’1-metilciclopropene. Viene eliminata la restrizione agli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi e sono consentiti gli usi nei campi prima della raccolta.
Base procedurale e valutazione scientifica
La modifica segue una domanda presentata il 4 marzo 2019 da AgroFresh Holding France SAS ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Lo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, ha valutato i nuovi usi ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento e ha trasmesso il rapporto riveduto alla Commissione e all’EFSA. L’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni il 19 luglio 2024.
Esito della valutazione dei nuovi usi
Per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 1-metilciclopropene è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti per i nuovi usi. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno rimuovere la restrizione esistente.
Condizioni specifiche e tutela delle acque sotterranee
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi connessi alla natura dei suoli e alle condizioni climatiche. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Informazioni di conferma obbligatorie
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sulla presenza di alcol metallilico nei comparti suolo e acqua e, se presente in quantità rilevanti, sulle sue proprietà tossicologiche e sui potenziali rischi per gli organismi acquatici e del suolo, nonché sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile. Le informazioni devono essere presentate entro il 27 maggio 2027, cioè entro due anni dalla data di entrata in vigore indicata nel considerando e confermata nell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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