Regolamento (UE) 2025/914
Regolamento (UE) 2025/914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso nell’Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riduce l’onere regolatorio del quadro UE sui benchmark concentrando gli obblighi più intensi sui soli indici di riferimento economicamente rilevanti o con etichette climatiche UE. Ridefinisce la nozione di indice significativo, rafforza il ruolo dell’ESMA per i benchmark di paesi terzi e aggiorna gli obblighi di trasparenza, uso e segnalazione. Sono inoltre disciplinati i benchmark per le merci e i benchmark FX a pronti soggetti a controlli dei cambi, con un impianto transitorio per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorità.
Modifica del regolamento (UE) 2016/1011 (Benchmark Regulation) per restringerne l’ambito ai benchmark rilevanti, disciplinare la soglia di significatività, rafforzare il regime per amministratori di paesi terzi e semplificare/razionalizzare alcuni obblighi informativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011, ma dal 1° gennaio 2026 limita i titoli II e III, salvo gli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater, e i titoli IV, V e VI ai soli indici di riferimento critici, significativi, UE di transizione climatica e UE allineati con l’accordo di Parigi. Restano inoltre soggetti a specifiche regole: alcuni obblighi ESG per tutti gli indici forniti da amministratori registrati o appartenenti a gruppi con amministratore registrato; l’articolo 19 per determinati benchmark su merci; il regime per i benchmark FX a pronti di amministratori ubicati in paesi terzi; e le norme di vigilanza/sanzione per amministratori e utilizzatori nell’Unione. Il regolamento introduce anche regole transitorie per amministratori già vigilati al 31 dicembre 2025 e per le domande/procedure pendenti, nonché un differimento dell’operatività di alcune restrizioni fino al completamento degli atti esecutivi/consultazioni previsti.
Regolamento (UE) 2025/914 sulla modifica del regolamento benchmark
Il regolamento interviene sul quadro UE dei benchmark contenuto nel regolamento (UE) 2016/1011, con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri amministrativi e concentrare la disciplina più intensa sugli indici di riferimento con maggiore rilevanza economica o con connotazione climatica UE. La riforma tocca in modo significativo la nozione di benchmark significativo, il perimetro applicativo delle norme, il regime dei benchmark di paesi terzi, gli obblighi di trasparenza ESG e i poteri di vigilanza dell’ESMA.
Finalità e contesto
I considerando sottolineano che gli obblighi di segnalazione e di conformità del regolamento 2016/1011 erano divenuti sproporzionati per gli amministratori di benchmark minori. Per questo il nuovo assetto restringe l’ambito delle norme più gravose ai benchmark critici, significativi e ai benchmark UE di transizione climatica/allineati con l’Accordo di Parigi, mantenendo però talune disposizioni trasversali per la tutela della certezza del diritto, della stabilità economica e della trasparenza verso il mercato.
Ambito di applicazione sostanziale
Il nuovo articolo 2, paragrafo 1 bis, delimita l’applicazione dei titoli II e III, salvo gli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater, e dei titoli IV, V e VI ai soli benchmark critici, significativi, CTB e PAB UE. Rimangono tuttavia applicabili alcune norme a tutti gli amministratori o a specifiche categorie di benchmark, tra cui gli obblighi di informativa ESG e la disciplina speciale per i benchmark su merci e per i benchmark FX a pronti amministrati da soggetti extra-UE.
Benchmark su merci e soglie de minimis
La riforma specifica il trattamento degli indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati, con una soglia de minimis di 200 milioni di EUR di valore nozionale medio su 12 mesi per talune fattispecie. Gli indici su merci che non ricadono nelle esclusioni devono rispettare l’articolo 19 e i requisiti dell’allegato II, mentre il nuovo testo chiarisce che il regime generale sui conflitti di interessi dell’articolo 25 non si applica a tali benchmark.
Benchmark significativi: soglia economica e designazioni qualitative
Il cuore della riforma è l’articolo 24, che ridefinisce il benchmark significativo come quello che supera una soglia di 50 miliardi di EUR di utilizzo nell’Unione, calcolata su base semestrale e aggregando varianti, scadenze, valute e metodologie di rendimento. In parallelo, il regolamento conserva e rafforza designazioni qualitative sotto soglia: le autorità competenti possono designare benchmark dell’Unione se la loro cessazione avrebbe impatti gravi e non esistono sostituti adeguati; l’ESMA può fare lo stesso per benchmark di paesi terzi. È inoltre previsto un meccanismo di designazione su richiesta dell’amministratore, con soglia di 20 miliardi di EUR, e un regime di revoca solo dopo quattro anni.
Obblighi immediati dopo il superamento o la designazione
L’articolo 24 bis introduce un termine di 60 giorni lavorativi entro il quale l’amministratore deve attivare la procedura di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo. In caso di inerzia o di procedura fallita, l’autorità competente o l’ESMA emette una comunicazione pubblica che segnala il mancato rispetto del regolamento e porta al divieto di nuovi riferimenti da parte delle entità vigilate. Questa comunicazione è centrale anche per il regime di uso dei benchmark di cui all’articolo 29.
Uso dei benchmark e protezione degli utilizzatori
Le entità sottoposte a vigilanza non possono aggiungere nuovi riferimenti a benchmark oggetto di comunicazione pubblica, né usare benchmark critici, benchmark su merci dell’allegato II o benchmark CTB/PAB non iscritti nel registro ESMA. Restano però possibili deroghe temporanee tra 6 e 24 mesi per evitare gravi perturbazioni di mercato. Per i contratti e strumenti esistenti, l’utilizzatore deve sostituire il benchmark entro sei mesi oppure spiegare per iscritto ai clienti perché non sia possibile farlo.
Trasparenza ESG e regole di etichettatura
L’intervento rafforza la disclosure sui fattori ESG lungo due assi: da un lato, gli amministratori che richiamano fattori ESG nella documentazione devono spiegare come la metodologia li incorpora; dall’altro, per i benchmark significativi azionari e obbligazionari, nonché per i benchmark CTB/PAB, occorre indicare il grado di allineamento con gli obiettivi climatici. Inoltre, i soggetti non iscritti nel registro non possono presentarsi come fornitori di CTB/PAB né suggerire conformità a tali requisiti. Sono previsti poteri delegati della Commissione per armonizzare ulteriormente contenuto e formato delle informazioni ESG.
Benchmark di paesi terzi: riconoscimento, avallo e ruolo dell’ESMA
Il regolamento consolida il riconoscimento come canale stabile di accesso al mercato UE per gli amministratori di paesi terzi e attribuisce all’ESMA un ruolo centrale anche nell’avallo. L’amministratore extra-UE deve conformarsi al regolamento, salvo specifiche esclusioni, può fare ricorso ai principi IOSCO come alternativa equivalente e deve nominare un rappresentante legale nell’Unione. L’ESMA può revocare l’avallo se vengono meno le condizioni e può trasferire o riassumere competenze e fascicoli secondo una disciplina transitoria che culmina nel 2026 per gli amministratori che avallano benchmark di paesi terzi.
Registro ESMA, LEI/ISIN e punto di accesso unico
Il registro ESMA è ampliato in modo molto significativo: vi confluiscono amministratori, benchmark designati, benchmark soggetti a comunicazioni pubbliche di divieto e tutti i benchmark rilevanti per le diverse categorie disciplinate, con relativi collegamenti ipertestuali. Il regolamento incoraggia anche l’adozione di LEI e ISIN per favorire la tracciabilità e l’accessibilità delle informazioni, che devono essere rese consultabili anche tramite il punto di accesso unico europeo.
Regime transitorio
Per evitare discontinuità, le autorizzazioni, registrazioni, riconoscimenti e avalli già esistenti restano validi per un periodo transitorio e i soggetti già vigilati al 31 dicembre 2025 beneficiano di una finestra fino al 30 settembre 2026 per l’eventuale riallineamento al nuovo regime, senza obbligo di ripresentare domande in alcuni casi. Per i benchmark FX a pronti extra-UE, l’uso è consentito fino all’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione che ne individua l’esenzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° gennaio 2026. Ciò lascia a operatori, autorità competenti ed ESMA il tempo necessario per preparare l’adeguamento al nuovo assetto regolatorio.
Disposizioni principali
Riduzione dell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1011
I titoli II e III, con esclusione degli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater, e i titoli IV, V e VI si applicano solo a indici di riferimento critici, significativi, UE di transizione climatica e UE allineati con l’accordo di Parigi (art. 2, par. 1 bis). Alcune disposizioni restano però applicabili anche a benchmark non rientranti in tale cerchia: l’art. 13, par. 1, lett. d), e l’art. 27, par. 2 bis bis, per gli indici utilizzati nell’Unione da amministratori iscritti nel registro o appartenenti a gruppi con almeno un amministratore iscritto; e l’art. 19 per gli indici sulle merci basati su contribuzioni di dati, salvo specifiche esclusioni.
Nuova disciplina per gli indici di riferimento per le merci
L’articolo 2, par. 1 quater, assoggetta l’art. 19 a tutti gli indici di riferimento per le merci basati su contribuzioni di dati, salvo che siano basati su dati regolamentati, su dati trasmessi prevalentemente da entità sottoposte a vigilanza, oppure siano benchmark critici con sottostante oro, argento o platino. Inoltre, l’art. 2, par. 2, lett. g), modifica la soglia de minimis per alcuni benchmark su merci basati su contributi di entità non sottoposte a vigilanza, fissandola a 200 milioni di EUR di valore nozionale medio degli strumenti finanziari collegati su 12 mesi.
Obblighi ESG e divieti di naming/marketing
L’art. 13, par. 1, lett. d), richiede una spiegazione di come la metodologia rifletta i fattori ESG quando la documentazione legale o di marketing richiama tali fattori, salvo indici sui tassi di interesse e sulle valute estere. L’art. 19 bis, commi 4 e 5, vieta agli amministratori non iscritti nel registro di fornire o avallare benchmark UE di transizione climatica o allineati all’accordo di Parigi, o di lasciare intendere che i propri benchmark rispettino tali requisiti; impone inoltre l’uso degli acronimi "CTB" e "PAB" nei nomi dei benchmark UE rispettivamente di transizione climatica e allineati all’accordo di Parigi. L’art. 27, par. 2 bis e 2 bis bis, rafforza le informazioni ESG da rendere nella dichiarazione sul benchmark e nella documentazione di marketing/legale.
Benchmark UE di transizione climatica e allineati all’accordo di Parigi
Per i benchmark significativi azionari e obbligazionari, nonché per i benchmark UE di transizione climatica e UE allineati con l’accordo di Parigi, l’amministratore deve indicare nella dichiarazione sul benchmark se e in quale misura sia perseguito l’allineamento con la riduzione delle emissioni o con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, secondo l’art. 9, par. 3, del regolamento (UE) 2019/2088. La Commissione può adottare atti delegati per specificare ulteriormente le informazioni ESG e il formato standard.
Nuova definizione di benchmark significativo e soglia di 50 miliardi di EUR
L’art. 24 sostituito definisce come significativo un benchmark non critico se l’uso diretto o indiretto in strumenti/contratti finanziari o per la performance di fondi nell’Unione raggiunge almeno 50 miliardi di EUR, calcolati su base semestrale aggregando scadenze/termini, valute/unità di misura e metodi di calcolo del rendimento, oppure se è designato secondo le procedure previste. L’amministratore deve notificare immediatamente il superamento della soglia all’autorità competente o all’ESMA; in mancanza di notifica, l’autorità/ESMA può emanare una dichiarazione motivata, previa audizione dell’amministratore, che produce gli stessi effetti della notifica.
Designazione come significativo sotto la soglia e opt-in
L’art. 24, paragrafi 3-8, disciplina la designazione di benchmark sotto soglia come significativi. Per amministratori nell’Unione, l’autorità competente può designare il benchmark se manca un sostituto adeguato e la cessazione avrebbe gravi ripercussioni su mercati, stabilità finanziaria, consumatori o economia reale nello Stato membro; deve consultare l’ESMA e, se del caso, l’autorità dell’altro Stato membro. Per amministratori di paesi terzi, l’ESMA può designare il benchmark su richiesta o d’ufficio, con criteri sostanzialmente analoghi. È prevista anche la designazione su richiesta dell’amministratore (opt-in) per benchmark dell’Unione, se utilizzati per almeno 20 miliardi di EUR, e la successiva revoca non prima di quattro anni, salvo che persistano i presupposti. La Commissione può dettagliare con atti delegati metodo di calcolo, criteri, informazioni da fornire e parametri sull’impatto della cessazione; entro il 31 dicembre 2028 deve riferire sull’adeguatezza della soglia.
Obblighi di autorizzazione, registrazione, riconoscimento e avallo
Con l’art. 24 bis, gli amministratori che superano la soglia di significatività devono entro 60 giorni lavorativi richiedere autorizzazione o registrazione presso l’autorità competente; gli amministratori di paesi terzi devono, salvo equivalenza, richiedere riconoscimento presso l’ESMA o avallo tramite un amministratore dell’Unione. Identici termini valgono per i benchmark designati come significativi sotto soglia o designati dall’ESMA; in mancanza di avvio delle procedure o in caso di esito negativo, l’autorità competente o l’ESMA emana una comunicazione pubblica che avvisa gli utilizzatori di astenersi dall’uso del benchmark. Le autorità competenti informano l’ESMA e le comunicazioni sono pubblicate e rimosse quando il motivo viene meno.
Uso dei benchmark significativi e misure di sostituzione
L’art. 29 vieta alle entità sottoposte a vigilanza di aggiungere nuovi riferimenti a benchmark significativi o a combinazioni di essi quando esiste una comunicazione pubblica ex art. 24 bis, par. 6; vieta inoltre l’uso di benchmark critici, benchmark su merci soggetti all’allegato II, benchmark UE CTB e PAB se l’amministratore non è iscritto nel registro dell’art. 36. Le entità devono consultare regolarmente ESAP o il registro. In deroga, l’ESMA o l’autorità competente può consentire l’uso per un periodo tra 6 e 24 mesi per evitare gravi perturbazioni di mercato. Per i contratti e strumenti esistenti, l’utilizzatore deve sostituire il benchmark entro sei mesi o pubblicare una dichiarazione motivata che spieghi l’impossibilità di farlo.
Piani di fallback e clausole di riserva
L’art. 28, par. 2, richiede alle entità sottoposte a vigilanza che usano un benchmark di redigere e mantenere piani scritti robusti per far fronte a sostanziali variazioni o alla cessazione del benchmark, designando ove possibile uno o più benchmark alternativi e indicando perché siano valide alternative. I piani e gli aggiornamenti vanno forniti all’autorità competente su richiesta e recepiti nelle clausole di fallback di contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi.
Benchmark FX a pronti e controlli sui cambi
Il nuovo art. 18 bis prevede che la Commissione designi come esentato un benchmark FX a pronti di amministratori stabiliti fuori dall’Unione se riferito al tasso di cambio a pronti di una valuta di paese terzo soggetta a controlli sui cambi e se usato frequentemente e sistematicamente come copertura o privo di un benchmark alternativo equivalente dell’Unione. La Commissione deve svolgere una consultazione pubblica e adottare un atto di esecuzione con un elenco degli indici esentati entro il 9 giugno 2026, aggiornandolo se necessario. Il regolamento prevede una disciplina transitoria che consente l’uso di tali benchmark fino all’entrata in vigore dell’atto di esecuzione.
Regime per amministratori di paesi terzi
L’art. 32 è riscritto: il riconoscimento riguarda amministratori di benchmark significativi, CTB/PAB UE o benchmark su merci dell’allegato II ubicati in paesi terzi, con adempimento dei requisiti del regolamento salvo alcune esclusioni; l’ESMA può tener conto di valutazioni esterne o certificazioni dell’autorità del paese terzo. È imposto un rappresentante legale nell’Unione, con responsabilità verso l’ESMA, e l’ESMA può irrogare misure di vigilanza e sanzioni. L’art. 33 rafforza il regime di avallo, chiarendo condizioni, responsabilità piena dell’amministratore che avalla e potere dell’ESMA di cessare l’avallo se i requisiti non sono più soddisfatti. Il riconoscimento e l’avallo diventano, nel disegno del regolamento, il canale stabile di accesso al mercato UE per gli amministratori di paesi terzi.
Registro ESMA, trasparenza e identificativi LEI/ISIN
L’art. 36 amplia il contenuto del registro ESMA, che include amministratori autorizzati, registrati, riconosciuti o avallati, benchmark dichiarati significativi, designati o soggetti a comunicazione pubblica di divieto d’uso, benchmark UE CTB/PAB, benchmark critici e benchmark su merci dell’allegato II, con collegamenti ipertestuali alle relative decisioni/comunicazioni e, ove disponibili, LEI e ISIN. Gli amministratori sono incoraggiati a ottenere LEI e ISIN per i benchmark forniti, e tali identificativi devono essere comunicati e inseriti nel registro. L’accesso alle informazioni avviene anche tramite il punto di accesso unico europeo.
Vigilanza e sanzioni ESMA
Sono rafforzati i poteri dell’ESMA in materia di vigilanza, indagini e sanzioni, con estensione dei riferimenti sanzionatori all’art. 24 bis e nuovi poteri di dichiarazione pubblica e di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie anche in caso di mancata cooperazione o inadempimento nelle indagini/ispezioni. L’art. 41 consente all’autorità competente di designare un benchmark come significativo e, in caso di sospette violazioni del capo 3 bis, di imporre all’amministratore di cessare per massimo 12 mesi l’uso delle etichette CTB/PAB o l’attività correlata. L’art. 48 septies e 48 decies vengono aggiornati in coerenza con tali nuovi poteri.
Norme transitorie e continuità operativa
L’art. 48 quindecies trasferisce progressivamente all’ESMA le competenze di vigilanza sugli amministratori già vigilati dalle autorità competenti, con distinzione tra i casi del 2022 e quelli del 2026 per gli amministratori che richiedono l’avallo di benchmark di paesi terzi. L’art. 51 introduce una disciplina transitoria al 30 settembre 2026 per gli amministratori iscritti al registro al 31 dicembre 2025, evitando nuove domande in vari casi di designazione o di qualificazione come CTB/PAB/benchmark su merci, e consente l’uso transitorio dei benchmark FX a pronti fino all’efficacia dell’atto di esecuzione. È inoltre salvaguardata la continuità per alcune domande di riconoscimento o avallo presentate entro il 31 dicembre 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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