Regolamento (UE) 2025/925
Regolamento (UE) 2025/925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento BRIDGEforEU crea un meccanismo opzionale per aiutare gli Stati membri a identificare, valutare e, se possibile, rimuovere ostacoli legislativi o amministrativi che frenano la cooperazione nelle regioni frontaliere. Il sistema ruota attorno ai punti di coordinamento transfrontaliero, ai fascicoli transfrontalieri presentati dagli iniziatori e, in alternativa, a uno strumento di facilitazione transfrontaliera per l'adozione di soluzioni. La Commissione svolge funzioni di coordinamento, registro pubblico e monitoraggio, mentre resta fermo che il regolamento non impone agli Stati membri l'obbligo di eliminare l'ostacolo individuato.
Istituisce un quadro volontario dell'Unione per individuare e rimuovere ostacoli giuridici e amministrativi che impediscono infrastrutture e servizi pubblici transfrontalieri nelle regioni frontaliere, tramite punti di coordinamento transfrontaliero e una procedura di facilitazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere terrestri o marittime tra Stati membri confinanti, quando incidono su infrastrutture necessarie ad attività transfrontaliere pubbliche o private o su servizi pubblici transfrontalieri. Non si applica agli ostacoli alle frontiere tra Stati membri e paesi terzi, né pregiudica altri atti dell'Unione in materia di risoluzione stragiudiziale, corretta interpretazione o attuazione del diritto dell'Unione, meccanismi di coordinamento in materia di sicurezza sociale o fiscalità. L'adesione al quadro è facoltativa per gli Stati membri; ove lo scelgano, sono vincolati dalle norme comuni del regolamento. Restano possibili, e non sono precluse, procedure nazionali, accordi internazionali e meccanismi ad hoc equivalenti.
Regolamento (UE) 2025/925 relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)
Il regolamento istituisce un quadro dell'Unione, di adesione volontaria per gli Stati membri, volto a individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che compromettono infrastrutture e servizi pubblici transfrontalieri. La logica dell'intervento è quella della cooperazione territoriale e della coesione economica, sociale e territoriale, in un contesto in cui la frammentazione normativa e amministrativa continua a ostacolare lo sviluppo delle regioni frontaliere.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel solco dell'articolo 175, terzo comma, TFUE e delle politiche di coesione, richiamando la specifica attenzione dell'Unione verso le regioni transfrontaliere prevista dall'articolo 174 TFUE. I considerando evidenziano che gli strumenti già esistenti, come Interreg, i GECT e l'iniziativa b-solutions, non bastano a rimuovere determinati ostacoli amministrativi e giuridici; la pandemia di COVID-19 ha inoltre mostrato la vulnerabilità sproporzionata delle regioni frontaliere. Il regolamento integra dunque gli strumenti esistenti con un quadro procedurale supplementare a livello UE.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere terrestri e marittime tra Stati membri confinanti. Rientrano nell'ambito sia le infrastrutture necessarie per attività transfrontaliere pubbliche o private, sia i servizi pubblici transfrontalieri che promuovono la coesione territoriale in una determinata regione. Restano esclusi gli ostacoli alle frontiere con paesi terzi. Sono inoltre espressamente salvi gli altri atti dell'Unione applicabili a questioni stragiudiziali o all'interpretazione/attuazione del diritto UE, nonché i meccanismi di coordinamento in materia di sicurezza sociale e fiscalità.
Definizioni essenziali
L'articolo 3 è centrale per delimitare il perimetro operativo del sistema. L'"interazione transfrontaliera" comprende l'infrastruttura necessaria a svolgere attività transfrontaliere e l'istituzione, il funzionamento o la prestazione di un servizio pubblico transfrontaliero. L'"ostacolo transfrontaliero" è una disposizione legislativa o amministrativa, oppure una prassi amministrativa, che può incidere negativamente sull'interazione transfrontaliera senza integrare una potenziale violazione del diritto dell'Unione. L'"iniziatore" può essere un soggetto pubblico o privato coinvolto nella fornitura, gestione, istituzione o funzionamento dell'infrastruttura o del servizio; il "fascicolo transfrontaliero" è il documento presentato al punto di coordinamento transfrontaliero per attivare la procedura.
Punti di coordinamento transfrontaliero e autorità pertinenti
Gli Stati membri possono istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, a livello nazionale o regionale, anche in forma congiunta con uno o più Stati membri confinanti. Il punto può essere collocato all'interno di un'autorità o di un organismo esistente, oppure costituire una struttura separata. Entro due mesi dall'istituzione, i dati di contatto e i compiti del punto devono essere pubblicati e trasmessi alla Commissione; devono inoltre essere costantemente aggiornati e accessibili al pubblico.
Se uno Stato membro non istituisce punti di coordinamento, comunica alla Commissione l'autorità pertinente che può essere contattata da un punto di coordinamento di uno Stato membro vicino. Tuttavia, tale contatto non fa sorgere per l'autorità pertinente un obbligo di rimuovere l'ostacolo, né di esaminare il fascicolo o rispondere all'iniziatore.
Fascicolo transfrontaliero: presentazione, contenuto e gestione
L'iniziatore presenta il fascicolo al punto di coordinamento di uno degli Stati membri il cui territorio comprende l'area geografica interessata dall'ostacolo. Se vengono presentati più fascicoli sul medesimo ostacolo, i punti di coordinamento devono coordinarsi per evitare procedure parallele, trasferendo eventualmente i fascicoli ad uno solo di essi.
Il fascicolo deve contenere almeno:
- la descrizione dell'interazione transfrontaliera e del contesto;
- la descrizione del problema causato dall'ostacolo;
- le ragioni per cui l'ostacolo deve essere rimosso;
- l'impatto negativo, se noto, sullo sviluppo della regione;
- l'area geografica interessata;
- la durata stimata dell'eventuale deroga, eccezione o abrogazione;
- l'eventuale esistenza di un fascicolo già presentato sullo stesso ostacolo.
L'iniziatore può anche individuare direttamente l'ostacolo e proporre, se possibile, il testo di una deroga, eccezione o soluzione giuridica ad hoc. L'area geografica deve essere limitata al minimo necessario per rimuovere efficacemente l'ostacolo.
Valutazione del fascicolo e termini procedurali
Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente deve valutare ogni fascicolo e stabilire se esiste un ostacolo transfrontaliero. Entro due mesi può chiedere chiarimenti o ulteriori informazioni; se il fascicolo resta incompleto, può essere chiuso con motivazione. Se non vi è alcun ostacolo, il fascicolo viene chiuso; se l'ostacolo ricade nella competenza di un altro Stato membro, il fascicolo può essere trasferito al relativo punto di coordinamento o all'autorità pertinente.
Se l'ostacolo è confermato, il regolamento consente diverse opzioni:
- fare affidamento su un accordo internazionale bilaterale o multilaterale già in vigore;
- utilizzare altre procedure previste dal diritto nazionale;
- creare meccanismi ad hoc;
- attivare lo strumento di facilitazione transfrontaliera;
- decidere di non rimuovere l'ostacolo e chiudere il fascicolo.
Le informazioni all'iniziatore devono essere fornite per iscritto entro il termine nazionale applicabile; in mancanza, valgono tre mesi per le richieste di chiarimento e sei mesi per le fasi sostanziali della valutazione. I termini possono essere prorogati in caso di analisi giuridiche o consultazioni, con un massimo aggiuntivo di tre mesi se non esistono regole nazionali analoghe.
Strumento di facilitazione transfrontaliera
Quando si sceglie di applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera, la procedura diventa più strutturata. Se l'ostacolo è amministrativo, si verifica se una modifica della disposizione o prassi amministrativa è sufficiente; se è legislativo, si esamina la possibilità di una deroga o eccezione e, se necessario, l'avvio di una procedura legislativa. L'iniziatore deve essere informato entro otto mesi dalla presentazione del fascicolo.
Quando lo stesso ostacolo interessa più Stati membri, i rispettivi punti di coordinamento devono coordinarsi per evitare duplicazioni. Se il punto di coordinamento non riesce a rispondere nel termine per via di un'istruttoria ancora in corso o di coordinamento con un altro Stato membro, deve informare l'iniziatore del ritardo e del nuovo calendario della risposta.
Esito finale, ricorsi e coordinamento bilaterale
L'esito della procedura deve essere comunicato per iscritto all'iniziatore e indicare se:
- è stata modificata una disposizione o prassi amministrativa;
- è stata avviata o completata una procedura legislativa;
- l'ostacolo non sarà eliminato.
Devono essere indicati anche i motivi della decisione e il termine per il ricorso. Se il termine nazionale manca, il ricorso è esperibile entro sei mesi. Il ricorso è limitato alla verifica del rispetto dei diritti procedurali previsti dal regolamento.
Quando entrambi gli Stati membri confinanti sono disponibili a intervenire, il coordinamento può includere la sincronizzazione delle tempistiche e, se opportuno, la creazione di un comitato congiunto composto da rappresentanti delle autorità competenti e dei punti di coordinamento transfrontaliero.
Ruolo della Commissione e monitoraggio
La Commissione svolge funzioni di coordinamento centrali: istituisce e gestisce un registro pubblico unico dell'Unione dei fascicoli transfrontalieri, mantiene i contatti con i punti di coordinamento, sostiene la capacità istituzionale degli Stati membri, promuove lo scambio di esperienze e pubblica l'elenco aggiornato dei punti di coordinamento nazionali e regionali. Gli Stati membri, in particolare quelli con regioni frontaliere terrestri, cooperano con la Commissione anche mediante informazioni annuali.
Entro il 9 giugno 2030 la Commissione deve riesaminare l'attuazione del regolamento e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Resta comunque facoltativa la decisione di ciascuno Stato membro di attivare o meno il quadro procedurale previsto dal BRIDGEforEU.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 istituisce un quadro di riferimento per facilitare l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri che impediscono infrastrutture necessarie ad attività transfrontaliere pubbliche o private, oppure servizi pubblici transfrontalieri in una regione transfrontaliera. Il quadro consente l'avvio di una procedura solo negli Stati membri che decidono di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 2 si applica agli ostacoli nelle regioni frontaliere terrestri o marittime di Stati membri confinanti. Sono esclusi gli ostacoli alle frontiere con paesi terzi. Il regolamento non incide sugli altri atti UE applicabili a soluzioni stragiudiziali o all'attuazione del diritto dell'Unione, né sui meccanismi di coordinamento in materia di sicurezza sociale e fiscalità. Gli Stati membri possono comunque mantenere o adottare procedure nazionali, accordi internazionali e meccanismi ad hoc.
Definizioni chiave
L'articolo 3 definisce, tra l'altro, "interazione transfrontaliera", "ostacolo transfrontaliero", "autorità competente", "fascicolo transfrontaliero", "servizio pubblico transfrontaliero", "iniziatore" e "autorità pertinente". Rileva che l'ostacolo transfrontaliero deve incidere negativamente sull'interazione transfrontaliera e sullo sviluppo della regione transfrontaliera, senza integrare una potenziale violazione del diritto dell'Unione.
Istituzione e pubblicità dei punti di coordinamento transfrontaliero
L'articolo 4 consente agli Stati membri di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero a livello nazionale o regionale, anche congiuntamente con Stati membri confinanti. Il punto può essere inserito in un ente esistente o essere istituito come struttura separata. Entro due mesi dalla decisione istitutiva, i dati di contatto e le informazioni sui compiti devono essere pubblicati sui siti web interessati e trasmessi elettronicamente alla Commissione; tali dati vanno mantenuti aggiornati e il punto deve essere visibile e accessibile.
Ruolo del punto di coordinamento transfrontaliero
Ai sensi dell'articolo 5, il punto di coordinamento transfrontaliero è lo sportello unico e l'unico punto di contatto per l'iniziatore nella valutazione del fascicolo. Gli Stati membri decidono se il punto opera in proprio o solo come canale di comunicazione verso l'autorità competente e ripartiscono tra punto e autorità competente i compiti di valutazione, trasparenza, soluzione degli ostacoli, contatti con altri Stati membri e comunicazione alla Commissione.
Autorità pertinente negli Stati membri senza punto di coordinamento
L'articolo 6 prevede che, se uno Stato membro non istituisce punti di coordinamento transfrontaliero, comunichi alla Commissione le informazioni relative all'autorità pertinente. Tale disciplina vale solo per gli Stati membri con regioni frontaliere terrestri.
Presentazione e contenuto del fascicolo transfrontaliero
Gli articoli 7 e 8 disciplinano il fascicolo transfrontaliero, che l'iniziatore presenta a un punto di coordinamento di uno Stato membro interessato dall'area geografica dell'ostacolo. Se emergono fascicoli duplicati sullo stesso ostacolo, i punti di coordinamento si coordinano per evitare procedure parallele. Il fascicolo deve descrivere l'interazione, il problema, la necessità di rimozione, l'area geografica, l'eventuale durata prevista di una deroga/abrogazione e, se noto, l'esistenza di altri fascicoli. L'iniziatore può anche proporre il testo di una deroga o di una soluzione giuridica ad hoc.
Valutazione del fascicolo e possibili esiti
L'articolo 9 impone la valutazione del fascicolo da parte del punto di coordinamento o dell'autorità competente. Entro due mesi possono essere richiesti chiarimenti o ulteriori informazioni; se il fascicolo è incompleto, può essere chiuso motivatamente. Se non esiste ostacolo transfrontaliero, il fascicolo può essere chiuso. Se l'ostacolo rientra nelle competenze di un altro Stato membro, il fascicolo può essere trasferito. Se l'ostacolo è confermato, l'autorità può attivare accordi internazionali, altre procedure nazionali, meccanismi ad hoc, lo strumento di facilitazione transfrontaliera o decidere di non rimuovere l'ostacolo.
Termini e informazioni all'iniziatore
L'articolo 10 stabilisce che l'iniziatore deve essere informato per iscritto entro il termine standard previsto dalla legislazione nazionale. In mancanza, si applicano i termini di tre mesi per le richieste di chiarimenti e di sei mesi per le valutazioni complete di cui all'articolo 9, paragrafi 3, 4, 5 e 6, decorrenti dal ricevimento del fascicolo. Le comunicazioni devono indicare le fasi svolte, le motivazioni, le conclusioni e i mezzi di ricorso, limitati alla verifica dei diritti procedurali. I termini possono essere prorogati, e in assenza di norme nazionali fino a un massimo di tre mesi, per necessità di analisi giuridiche o consultazioni.
Strumento di facilitazione transfrontaliera
Gli articoli 11 e 12 disciplinano la procedura quando si ricorre allo strumento di facilitazione transfrontaliera. Se l'ostacolo è amministrativo, l'autorità verifica se basta modificare una disposizione o prassi amministrativa; se è legislativo, verifica se sono necessarie deroghe, eccezioni o una procedura legislativa. In entrambi i casi l'iniziatore deve essere informato entro otto mesi dalla presentazione del fascicolo. Se la procedura coinvolge più Stati membri sullo stesso ostacolo, i punti di coordinamento si coordinano per evitare duplicazioni. L'esito finale deve essere comunicato per iscritto, con indicazione dell'avvio o meno di procedure legislative, della mancata rimozione dell'ostacolo, delle motivazioni e dei termini di ricorso; in assenza di termine nazionale, il ricorso va proposto entro sei mesi.
Coordinamento della Commissione e registro pubblico
L'articolo 13 attribuisce alla Commissione il compito di istituire e tenere un registro pubblico unico dell'Unione dei fascicoli transfrontalieri, mantenere i contatti con i punti di coordinamento, rafforzare la capacità istituzionale degli Stati membri, promuovere lo scambio di esperienze e pubblicare l'elenco aggiornato dei punti di coordinamento. Gli Stati membri contribuiscono a tali attività, anche trasmettendo informazioni annuali.
Monitoraggio e riesame
Ai sensi dell'articolo 14, entro il 9 giugno 2030 la Commissione deve riesaminare l'attuazione del regolamento e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 15 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 mag 2025Regolamento (UE) 2025/854
- Regolamento · 7 mag 2025Regolamento (UE) 2025/881
- Regolamento · 7 mag 2025Regolamento (UE) 2025/884
- Regolamento · 7 mag 2025Regolamento (UE) 2025/914
- Regolamento · 7 mag 2025Regolamento (UE) 2025/941
- Regolamento · 7 mag 2025Regolamento (UE) 2025/1768
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →