Cassazione Penale, Sentenza n. 9632/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) inosservanza di legge e vizi di motivazione nella commisurazione della pena, lamentando disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati con riti diversi (sostiene che uno dei coimputati fosse l'ideatore e non lui), la svalutazione apodittica della confessione resa all'udienza di convalida e l'omessa considerazione del suo contributo collaborativo; 2) vizi di motivazione circa la conferma del principio di equivalenza tra le aggravanti contestate e le attenuanti generiche riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi costituiscano censure di fatto tese a ottenere una rivalutazione del merito (cosa non consentita in Cassazione). Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale ampia e logica, ha escluso ogni sperequazione rispetto a imputati che hanno scelto riti alternativi e ha condiviso la svalutazione delle ammissioni del Lungu così come le ragioni della valutazione delle aggravanti e attenuanti. Per l'inammissibilità è stata disposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
La norma è stata applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può entrare nel merito dei fatti: i motivi che propongono una rivalutazione degli accertamenti di fatto sono, di regola, inammissibili.
- La comparazione della pena con quella di coimputati giudicati con riti diversi richiede argomentazioni specifiche; la mera indicazione di disparità non è sufficiente quando i giudici di merito hanno motivato le differenze procedurali e sanzionatorie.
- Le confessioni e le ammissioni rese in diverse fasi processuali possono essere diversamente valutate dal giudice e la loro riconsiderazione in Cassazione richiede l'indicazione puntuale di errori di diritto o di omissioni probatorie.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario contestare specifici vizi di diritto o di motivazione logicamente connessi al rispetto delle norme: censure generiche o assertive sono inammissibili.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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