Cassazione Penale, Sentenza n. 24538/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/09/2023 con cui gli è stata concessa la detenzione domiciliare ex art. 47-ter l. 26/07/1975 n. 354 per una pena di 4 anni per bancarotta (delitto del 2013). Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle prescrizioni applicate dal Tribunale di sorveglianza (uscire dal domicilio solo dalle 10:00 alle 12:00 e solo nel territorio comunale per necessità di vita, divieto di guidare veicoli a motore), che di fatto avrebbero impedito lo svolgimento della sua attività lavorativa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: ai sensi dell'art. 47-ter, comma 4, dell'ordinamento penitenziario le modalità e le prescrizioni della detenzione domiciliare possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione della misura; quindi il ricorrente avrebbe dovuto proporre apposita istanza al magistrato di sorveglianza per ottenere la modifica delle prescrizioni e non ricorrere direttamente in Cassazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla Corte Cost. n.186/2000 in ordine all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 4
«il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.»
La norma attribuisce al Tribunale di sorveglianza la fissazione delle modalità della detenzione domiciliare e, soprattutto, prevede espressamente che le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo di detenzione: ciò implica che il rimedio diretto per contestare o ottenere modifica delle prescrizioni è l'istanza al magistrato di sorveglianza locale, non il ricorso per Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 284
Richiamato quale parametro delle modalità da adottare nell'ambito delle misure alternative; la sentenza utilizza l'art. 284 come riferimento normativo per le modalità di esecuzione delle misure non detentive, senza però entrare nel dettaglio del suo contenuto.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come parametro per la determinazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende: la sentenza è utilizzata per escludere elementi che configurino colpa grave nella proposizione del ricorso e per ponderare l'importo della somma da versare.
Massime di principio
- Quando si ritengono ingiuste o eccessivamente restrittive le prescrizioni della detenzione domiciliare, il rimedio appropriato è presentare un'istanza al magistrato di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione della misura, chiedendo la modifica delle prescrizioni.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se il ricorrente non ha esperito i rimedi previsti dall'ordinamento per la modifica delle condizioni esecutive della misura alternativa.
- Le prescrizioni applicate alla detenzione domiciliare (orari di uscita, ambito territoriale, divieto di guida, ecc.) rientrano nelle modalità che il magistrato di sorveglianza può determinare e, successivamente, modificare: occorre quindi un approccio procedurale graduale (istanza al magistrato locale prima di ricorsi di grado superiore).
- Il ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è prudente valutare la fondatezza procedurale dell'impugnazione prima di proporla.
- Per tutelare la possibilità di lavoro durante la detenzione domiciliare è consigliabile chiedere specifiche autorizzazioni già nella fase di concessione della misura alternativa e documentare le esigenze lavorative nell'istanza al magistrato di sorveglianza.
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