Cassazione Penale, Sentenza n. 16349/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata a mesi 8 di reclusione e euro 300,00 di multa per il reato di indebita utilizzazione di carta di pagamento (art. 55 d.l.gs. 231/2007). Il ricorrente deduceva: (1) errore di diritto e carenza/mancata valutazione delle doglianze relative alla riqualificazione del fatto (sosteneva che il Tribunale non poteva riqualificare in art. 55 d.lgs. 231/2007 perché era intervenuta una presunta sentenza ex art. 129 c.p.p. per reati diversi); (2) violazione del principio di corrispondenza (art. 521 c.p.p.) e diritti di difesa (art. 6 CEDU) per la radicale trasformazione del fatto e per non aver consentito conoscenza tempestiva dell'addebito più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) non è risultata alcuna sentenza ex art. 129 c.p.p. a carico del ricorrente e la riqualificazione operata dal Tribunale in art. 55 d.l.gs. 231/2007 è stata corretta in quanto dalle prove è emerso che non vi è stata frode informatica ma l'utilizzo indebito di dati di carta forniti da terzi; (2) non è stata violata la correlazione fra contestazione e sentenza perché gli elementi essenziali del fatto erano noti all'imputato sin dall'istruttoria e gli eventuali approfondimenti non hanno comportato una diversa esigenza difensiva. Conseguentemente, il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 55 d.l.gs. 231/2007 (oggi 493-bis cod. pen.)
La Corte ha interpretato che la condotta consistente nell'utilizzo indebito dei dati di carta di pagamento, senza frode informatica, integra il reato di indebita utilizzazione previsto dall'art. 55 d.l.gs. 231/2007 (ora 493-bis) e non i reati informatici (615-ter, 615-quater, 640-ter).
art. 615-ter cod. pen.
Norma sul trattamento illecito di dati o accesso abusivo a sistemi informatici; la Corte ha ritenuto che non fosse integrata perché non è stata dimostrata frode informatica o accesso abusivo al sistema dal parte del ricorrente.
art. 615-quater cod. pen.
Norma sulle interferenze illecite nei sistemi informatici; la Corte ha ritenuto che i fatti non configurassero tale fattispecie, essendo emerso l'utilizzo di dati forniti da terzi.
art. 640-ter cod. pen.
Norma sulla frode informatica; la Corte ha chiarito che l'elemento della frode informatica non è stato provato e quindi tale fattispecie non si applica al caso concreto.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come presunta causa ostativa alla riqualificazione, la Corte ha verificato l'assenza di una sentenza ex art. 129 e ha escluso che la remissione di querela (ove intervenuta) potesse influire sulla corretta qualificazione giuridica quando il reato ritenuto è procedibile d'ufficio.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione fra contestazione e sentenza; la Corte ha ribadito che la violazione sussiste solo se i fatti ritenuti in sentenza sono essenzialmente diversi da quelli contestati e determinano un reale pregiudizio per la difesa; nel caso concreto gli elementi essenziali sono rimasti invariati.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto a un processo equo e alla difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché l'imputato ha avuto conoscenza degli elementi essenziali del fatto e possibilità di difendersi.
art. 493 c.p.p. comma 3
Richiamato nel passaggio processuale (accordo delle parti) da cui è emerso che le modalità di acquisizione dei dati erano note; ha contribuito a legittimare la maggiore specificazione dei fatti in sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, a pene pecuniarie verso la cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e euro 3.000.
artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come violate (priorità di motivazione, acquisizione degli atti e termini processuali); la Corte ha ritenuto le censure infondate e la motivazione dei giudici di merito congruente.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice è legittima quando la ricostruzione materiale non altera gli elementi essenziali dell'addebito e risulta supportata dagli elementi di prova noti alle parti: non configura di per sé violazione del principio di corrispondenza (art. 521 c.p.p.).
- La remissione di querela o una sentenza ex art. 129 c.p.p. relativa a reati perseguibili su querela non impedisce automaticamente al giudice di qualificare il fatto come reato procedibile d'ufficio se le prove dimostrano una diversa fattispecie applicabile.
- Per distinguere fra reati informatici (es. art. 615-ter, 615-quater, 640-ter c.p.) e l'indebita utilizzazione di carte di pagamento (art. 55 d.l.gs. 231/2007, oggi 493-bis c.p.), il criterio decisivo è l'esistenza di una frode informatica o di un accesso abusivo al sistema: in assenza di tali elementi si applica la fattispecie di utilizzo indebito dei dati.
- La violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU è configurabile solo se l'elemento di novità nella contestazione impedisce concretamente all'imputato di conoscere l'oggetto dell'accusa in tempo utile per esercitare la propria strategia difensiva; la semplice maggiore specificazione dei fatti non è sufficiente.
- Chi propone ricorso per cassazione deve valutare la fondatezza e gli effetti delle censure: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione, sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
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