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Direttiva 2006/129

Direttiva 2006/129/CE della Commissione, dell' 8 dicembre 2006 , recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato della direttiva 96/77/CE, eliminando talune specifiche ormai obsolete, correggendo errori testuali presenti in diverse versioni linguistiche e introducendo nuove specifiche di purezza per additivi alimentari recentemente autorizzati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 febbraio 2008 e informare la Commissione con testo di recepimento e tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica e correzione della direttiva 96/77/CE sui requisiti di purezza specifici per alcuni additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti, con inserimento di nuove specifiche per additivi appena autorizzati.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e riguarda gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati dalla direttiva 96/77/CE, quindi le specifiche di purezza e identificazione degli additivi destinati ai prodotti alimentari per il consumo umano. L’intervento incide sugli allegati tecnici relativi a singoli additivi (tra cui E 216, E 217, E 307, E 315, E 319, E 415, E 426, E 462, E 472c, E 559, E 586, E 1204, E 1452).

Direttiva 2006/129/CE: modifica della direttiva 96/77/CE sui requisiti di purezza degli additivi alimentari

La direttiva 2006/129/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/77/CE, che fissa i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. L’atto nasce dall’esigenza di eliminare specifiche non più pertinenti, correggere errori presenti in varie versioni linguistiche e introdurre nuove specifiche per additivi alimentari recentemente autorizzati dalla direttiva 2006/52/CE.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva 89/107/CEE e la consultazione del Comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nei considerando si precisa che la direttiva 96/77/CE stabilisce i criteri di purezza per gli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE e che l’aggiornamento serve a mantenere coerenza tecnica e regolatoria del sistema europeo degli additivi alimentari.

Interventi principali sull’allegato tecnico

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 96/77/CE secondo l’allegato della nuova direttiva. In concreto:

  • sono eliminati i testi relativi a E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio;
  • sono sostituiti integralmente i criteri per E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico ed E 415 gomma di xantano;
  • sono introdotte modifiche al criterio di purezza dell’E 472c esteri di acido citrico di mono- e digliceridi di acidi grassi, con particolare riguardo al tenore di ceneri solfatate nei prodotti neutralizzati;
  • viene rafforzata la disciplina dell’E 559 silicato di alluminio (caolino), con riferimento alla provenienza da argille caolinitiche prive di contaminazioni da diossina a livelli incompatibili con la sicurezza alimentare.

Nuove specifiche per additivi autorizzati di recente

La direttiva inserisce nell’allegato le specifiche di purezza per nuovi additivi autorizzati dalla direttiva 2006/52/CE. Per ciascuno vengono fissati definizione, composizione, caratteristiche fisiche e limiti di contaminanti. In particolare:

  • E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ): tenore minimo del 99 %, limiti per impurità aromatiche e piombo;
  • E 426 emicellulosa di soia: almeno 74 % di carboidrati, con limiti per proteine, metalli pesanti e carica microbiologica;
  • E 462 etilcellulosa: contenuto di gruppi etossilici tra 44 % e 50 % sulla sostanza secca, con limiti per ceneri solfatate e metalli pesanti;
  • E 586 4-esilresorcinolo: tenore minimo del 98 % sulla sostanza secca e limiti per acidità, fenoli residui e metalli;
  • E 1204 pullulan: glucano lineare con tenore minimo del 90 % sulla sostanza secca, limiti per monosaccaridi/oligosaccaridi, viscosità e contaminazione microbiologica;
  • E 1452 ottenilsuccinato di alluminio e amido: limiti su gruppi ottenilsuccinici, residuo di acido ottenilsuccinico, anidride solforosa, alluminio e metalli pesanti.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Il recepimento deve avvenire mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure adottate e di una tavola di concordanza tra queste e la direttiva. Inoltre, gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Profili di interesse pratico

Per gli operatori del settore alimentare, la direttiva è rilevante perché incide sui criteri tecnici di conformità degli additivi autorizzati e, dunque, sulla loro immissione sul mercato e impiego nelle formulazioni alimentari. Per i professionisti legali e fiscali, il testo è importante soprattutto sul piano del recepimento nazionale, dell’aggiornamento della normativa tecnica e della verifica documentale di conformità degli ingredienti e delle specifiche di purezza.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della direttiva 96/77/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 96/77/CE sia modificato e corretto secondo l’allegato della direttiva 2006/129/CE. L’intervento riguarda sia eliminazioni sia sostituzioni/inserimenti di testi tecnici relativi alle specifiche di purezza di singoli additivi alimentari.

Eliminazione di specifiche per additivi non più autorizzati

Sono soppressi i testi riguardanti E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio, in quanto non possono più essere utilizzati come additivi alimentari.

Correzione di errori e aggiornamento delle specifiche esistenti

Sono sostituiti integralmente i testi relativi a E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico e E 415 gomma di xantano per correggere errori linguistici e tecnici e allineare le specifiche ai riferimenti del Codex Alimentarius/JECFA e ai limiti per metalli pesanti. Per E 472c viene modificato il criterio della cenere solfatata per tenere conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati. Per E 559 viene rafforzata la disciplina sulla materia prima, imponendo che il caolino provenga da argille caolinitiche non contaminate da diossina a livelli inaccettabili.

Introduzione di nuove specifiche per additivi recentemente autorizzati

Sono inserite le specifiche tecniche per i nuovi additivi autorizzati dalla direttiva 2006/52/CE: E 319 TBHQ, E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di alluminio e amido. Per ciascuno sono indicati definizione, tenore minimo, caratteristiche identificative e limiti di purezza (inclusi limiti per piombo, arsenico, mercurio, cadmio, solventi residui e carica microbiologica ove rilevante).

Recepimento nazionale e obblighi informativi

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 15 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentarepurezza e specifiche tecnicherecepimento del diritto ue

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