Direttiva 2006/135
Direttiva 2006/135/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, ma solo per usi specifici e per un periodo limitato, imponendo agli Stati membri misure di gestione del rischio particolarmente stringenti. Gli Stati membri devono adattare entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti, verificare il possesso del fascicolo tecnico e riesaminare i prodotti contenenti carbendazim secondo i principi uniformi della direttiva. L’atto prevede anche obblighi di informazione annuale sugli effetti sulla salute degli operatori e condizioni dettagliate di impiego per la protezione dell’ambiente, degli organismi non bersaglio e degli operatori.
Iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con autorizzazione limitata e condizioni specifiche di impiego e riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e attuare le modifiche alla disciplina sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevista dalla direttiva 91/414/CEE. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim come sostanza attiva, nonché le autorizzazioni esistenti e future di tali prodotti; sono esclusi gli impieghi non esaminati o solo parzialmente esaminati a livello comunitario, che richiedono una valutazione completa prima di poter essere considerati. L’iscrizione è temporalmente limitata dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
Iscrizione del carbendazim nella disciplina sui prodotti fitosanitari
La direttiva 2006/135/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il carbendazim nell’allegato I, ma in modo fortemente condizionato. L’atto si fonda sul riesame comunitario della sostanza, sulle valutazioni scientifiche disponibili e sull’esigenza di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, della salute animale e dell’ambiente.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama il programma di lavoro del regolamento (CEE) n. 3600/92 e il fatto che il carbendazim era già stato oggetto di valutazione come sostanza attiva candidata all’iscrizione. Dal riesame è emerso che, per gli usi valutati, la sostanza può soddisfare i requisiti della direttiva 91/414/CEE solo se accompagnata da adeguate misure di attenuazione dei rischi.
Valutazione scientifica e gestione del rischio
Nei considerando la Commissione dà conto delle conclusioni del comitato scientifico sulle piante in tema di mutagenicità, carcinogenicità e riproduzione. Viene ritenuto che il carbendazim sia la sostanza biologicamente attiva comune a benomil, carbendazim e tiofanato-metile, con un meccanismo di azione che comporta aneuploidia per inibizione della polimerizzazione della tubulina, senza interazione con il DNA. Su questa base viene affermata la possibilità di fissare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO).
Ambito dell’iscrizione e durata
L’allegato introduce la voce n. 149 per il carbendazim, identificato con CAS 10605-21-7 e CIPAC 263, denominato "metil benzimidazol-2-il-carbammato", con purezza minima di 980 g/kg. L’iscrizione decorre dal 1º gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2009, con durata quindi limitata a tre anni. La limitazione temporale è motivata dall’intento di sottoporre la sostanza a una nuova valutazione prioritaria.
Usi consentiti e divieti
La direttiva ammette solo impieghi fungicidi su:
- cereali;
- semi di colza;
- barbabietola da zucchero;
- mais.
Sono fissati limiti massimi per applicazione:
- 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per cereali e colza;
- 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro per barbabietola da zucchero;
- 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro per mais.
Sono espressamente vietati:
- trattamento aereo;
- applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, sia per uso amatoriale sia professionale;
- giardinaggio domestico.
Misure di attenuazione del rischio
Gli Stati membri devono garantire l’adozione di tutte le misure appropriate di attenuazione dei rischi. Il testo insiste in particolare sulla protezione:
- degli organismi acquatici, imponendo una distanza adeguata tra aree trattate e acque superficiali, distanza che può variare in base alle tecniche di riduzione della deriva;
- dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli, mediante scelta del numero e dei tempi delle applicazioni, delle dosi e, se necessario, della concentrazione della sostanza attiva;
- degli uccelli e dei mammiferi, privilegiando tempi di applicazione e formulazioni che riducano al minimo l’esposizione;
- degli operatori, che devono indossare DPI adeguati, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi facciali o occhiali durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo protezione già assicurata dalla progettazione dell’attrezzatura o da specifici dispositivi montati su di essa.
Obblighi degli Stati membri in sede di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le misure nazionali di recepimento e applicarle dal 1º luglio 2007. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim. In questa fase devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al carbendazim, con esclusione di quelle della parte B dell’iscrizione;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo dei singoli prodotti
In deroga al riesame iniziale, ciascun prodotto contenente carbendazim deve essere sottoposto a valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. All’esito di tale valutazione, gli Stati membri devono accertare la conformità del prodotto all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2009.
Informazioni aggiuntive e monitoraggio
La parte B dell’allegato prevede che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori informazioni, come dati sulle vendite e studi sulle modalità di impiego, per disporre di un quadro realistico delle condizioni d’uso e del possibile impatto tossicologico.
Portata pratica per gli operatori nazionali
La direttiva non si limita a introdurre l’iscrizione della sostanza, ma impone un risultato preciso: consentire solo gli usi valutati e conformi, con forti restrizioni tecniche e temporali. Il margine degli Stati membri riguarda soprattutto le modalità di attuazione, la verifica documentale e il controllo delle autorizzazioni, mentre il contenuto essenziale della protezione richiesta è predeterminato a livello unionale.
Disposizioni principali
Iscrizione del carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva. Nell’allegato viene aggiunta la voce n. 149 per il carbendazim (stereochimica non stabilita), CAS 10605-21-7, CIPAC 263, denominazione IUPAC "metil benzimidazol-2-il-carbammato", con purezza minima di 980 g/kg.
Termine di iscrizione e limiti temporali
L’iscrizione decorre dal 1º gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2009. La scelta di un periodo di tre anni è motivata dall’esigenza di una nuova valutazione prioritaria della sostanza e di una più elevata protezione di salute e ambiente.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º luglio 2007. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con esclusione delle condizioni della parte B dell’iscrizione, e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo secondo i principi uniformi
In deroga al riesame di cui sopra, ciascun prodotto fitosanitario contenente carbendazim deve essere valutato secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. All’esito della valutazione gli Stati membri devono stabilire se il prodotto sia conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2009.
Limitazioni di impiego e misure di attenuazione del rischio
Sono autorizzabili solo gli impieghi come fungicida su cereali, semi di colza, barbabietola da zucchero e mais, con dosi massime per applicazione pari a 0,25 kg s.a./ha per cereali e colza, 0,075 kg s.a./ha per barbabietola da zucchero e 0,1 kg s.a./ha per mais. Sono vietati trattamento aereo, applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano, sia amatoriale sia professionale, e giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono imporre misure di attenuazione per organismi acquatici, lombrichi e altri macroorganismi terricoli, uccelli e mammiferi, nonché per gli operatori, che devono usare idonei DPI, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi facciali o occhiali durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia dell’attrezzatura, salvo protezione già garantita dalla progettazione dell’attrezzatura.
Obblighi informativi annuali dei titolari delle autorizzazioni
La parte B dell’allegato prevede che gli Stati membri garantiscano la trasmissione, da parte dei titolari delle autorizzazioni, di relazioni entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono inoltre richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego per ricostruire condizioni reali di utilizzo e possibile impatto tossicologico.
Contesto del riesame e margini di discrezionalità nazionali
La direttiva richiama il fatto che la Commissione ha valutato il carbendazim sulla base del regolamento (CEE) n. 3600/92 e del riesame scientifico, con conclusione favorevole condizionata da misure di gestione del rischio. Gli Stati membri conservano un margine tecnico-applicativo nell’attuazione delle misure di attenuazione del rischio e nel riesame delle autorizzazioni, ma devono conseguire il risultato imposto dalla direttiva e dalla direttiva 91/414/CEE.
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