Direttiva 2006/128
Direttiva 2006/128/CE della Commissione, dell’ 8 dicembre 2006 , recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sui requisiti di purezza di alcuni edulcoranti alimentari, modificando l’allegato della direttiva 95/31/CE. Introduce specifiche per l’eritritolo e sostituisce integralmente le voci relative a saccarina, sucralosio, sale di aspartame-acesulfame, maltitolo, sciroppo di maltitolo e lactitolo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 febbraio 2008.
Modifica e correzione dei requisiti di purezza specifici per alcuni edulcoranti ad uso alimentare di cui alla direttiva 95/31/CE, con inserimento dell’eritritolo (E 968) e aggiornamento delle specifiche di saccarina, sucralosio, sale di aspartame-acesulfame, maltitolo, sciroppo di maltitolo e lactitolo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulla disciplina degli additivi alimentari, in particolare sugli edulcoranti autorizzati ai sensi della direttiva 94/35/CE e sui relativi requisiti di purezza fissati dalla direttiva 95/31/CE. Riguarda gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato o utilizzano gli edulcoranti interessati (E 968, E 954, E 955, E 962, E 965(i), E 965(ii), E 966), con effetti tecnici sulle specifiche compositive e analitiche. Non contiene esclusioni generali di settore, ma opera come aggiornamento puntuale dell’allegato tecnico della direttiva 95/31/CE.
Modifica dei requisiti di purezza per alcuni edulcoranti alimentari
La direttiva 2006/128/CE della Commissione interviene sulla direttiva 95/31/CE, che fissa i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare. L’intervento si inserisce nel quadro della disciplina degli additivi alimentari autorizzati dalla direttiva 94/35/CE e risponde, secondo i considerando, sia all’esigenza di introdurre criteri per il nuovo additivo E 968 eritritolo sia alla necessità di correggere errori presenti in alcune versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE e di allineare le specifiche ad elementi tecnici e scientifici aggiornati, anche alla luce di pareri EFSA e del Codex Alimentarius.
Obiettivi e finalità
La finalità principale è tecnica e armonizzatrice: garantire criteri di purezza uniformi nell’Unione per taluni edulcoranti autorizzati, assicurando coerenza normativa tra autorizzazione all’impiego dell’additivo e requisiti di qualità/composizione. La direttiva non disciplina l’autorizzazione all’uso in sé, ma aggiorna gli standard analitici e di purezza applicabili ai prodotti immessi sul mercato.
Ambito di applicazione
L’atto modifica l’allegato della direttiva 95/31/CE e riguarda in modo puntuale gli edulcoranti elencati nell’allegato stesso, in particolare:
- E 968 eritritolo;
- E 954 saccarina e sali di sodio, calcio e potassio;
- E 955 sucralosio;
- E 962 sale di aspartame-acesulfame;
- E 965(i) maltitolo;
- E 965(ii) sciroppo di maltitolo;
- E 966 lactitolo.
Gli effetti pratici ricadono sugli operatori della filiera alimentare che producono, importano, utilizzano o commercializzano tali sostanze, poiché dovranno rispettare le nuove specifiche di purezza e identificazione quando applicabili nell’ordinamento nazionale recepito.
Nuove specifiche per l’E 968 eritritolo
La direttiva introduce per la prima volta una voce dedicata all’E 968 eritritolo. La sostanza è definita come ottenuta dalla fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare, seguita da purificazione ed essiccazione. Sono indicati denominazione chimica, formula, peso molecolare, tenore minimo del 99% dopo essiccazione e caratteristiche fisiche (cristalli bianchi, inodori, non igroscopici, termostabili, con potere dolcificante pari a circa il 60-80% di quello del saccarosio).
I principali limiti di purezza comprendono:
- perdita all’essiccazione non oltre lo 0,2%;
- cenere solfatata non oltre lo 0,1%;
- sostanze riduttrici non oltre lo 0,3% espresso in D-glucosio;
- ribitelo e glicerolo non oltre lo 0,1%;
- piombo non oltre 0,5 mg/kg.
Aggiornamento delle specifiche di saccarina e sali
Per l’E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca la direttiva sostituisce integralmente il testo precedente. La nuova formulazione dettaglia per ciascuna sostanza definizione, sinonimi, denominazione chimica, formula, massa molecolare o peso molecolare, tenore minimo e descrizione fisica.
Sul piano della purezza vengono fissati, tra gli altri:
- limiti di perdita all’essiccazione differenziati per saccarina, sale sodico, sale di calcio e sale di potassio;
- controlli specifici per acidi benzoico e salicilico, da cui deve risultare assenza di precipitato o colorazione violetta con il test indicato;
- limiti per o-toluensolfonammide, p-toluensolfonammide e p-solfonammide dell’acido benzoico;
- assenza di sostanze facilmente carbonizzabili;
- limiti per arsenico, selenio e piombo.
Aggiornamento delle specifiche del sucralosio
La nuova voce E 955 sucralosio definisce il composto come 1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside, indica sinonimo, formula chimica, peso molecolare e tenore compreso tra il 98% e il 102% calcolato sulla base anidra.
Sono previste quattro modalità di identificazione:
- solubilità;
- assorbimento infrarosso;
- cromatografia in strato sottile;
- potere rotatorio specifico.
I limiti di purezza riguardano:
- acqua non oltre il 2,0%;
- cenere solfatata non oltre lo 0,7%;
- altri disaccaridi clorurati non oltre lo 0,5%;
- monosaccaridi clorurati non oltre lo 0,1%;
- ossido di trifenilfosfina non oltre 150 mg/kg;
- metanolo non oltre lo 0,1%;
- piombo non oltre 1 mg/kg.
Aggiornamento delle specifiche del sale di aspartame-acesulfame
L’E 962 sale di aspartame-acesulfame viene ridefinito come prodotto ottenuto riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e acesulfame K in rapporto circa 2:1 e lasciando cristallizzare il composto. La direttiva precisa che il prodotto è più stabile del solo aspartame.
La nuova voce contiene:
- denominazione chimica e formula;
- tenore di aspartame e di acesulfame in percentuale su base secca;
- descrizione fisica;
- criteri di identificazione basati su solubilità, fattore di trasmissione e potere rotatorio specifico.
I limiti di purezza includono perdita all’essiccazione non oltre lo 0,5%, acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico non oltre lo 0,5% e piombo non oltre 1 mg/kg.
Aggiornamento delle specifiche di maltitolo, sciroppo di maltitolo e lactitolo
Per l’E 965(i) maltitolo la direttiva aggiorna la definizione chimica e i parametri di purezza, prevedendo:
- tenore non inferiore al 98% di D-maltitolo sulla sostanza secca;
- potere rotatorio specifico compreso tra +105,5° e +108,5°;
- limiti per acqua, ceneri solfatate, zuccheri riducenti, cloruri, solfati, nichel, arsenico e piombo.
Per l’E 965(ii) sciroppo di maltitolo si precisa che il prodotto consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo/polisaccaridi idrogenati. È ammessa la produzione mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto tenore di maltosio o mediante idrogenazione dei suoi singoli componenti, seguita da miscelazione. Sono fissati:
- tenore minimo del 99% di saccaridi idrogenati totali sulla base anidra;
- tenore minimo del 50% di maltitolo sulla base anidra;
- limiti di acqua, zuccheri riducenti, cenere solfatata, cloruri, solfati, nichel e piombo.
Per l’E 966 lactitolo la nuova voce descrive il composto come 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo, con tenore non inferiore al 95% sulla sostanza secca. Sono previsti criteri di identificazione e limiti per acqua, altri polioli, zuccheri riducenti, cloruri, solfati, ceneri solfatate, nichel, arsenico e piombo.
Recezione nazionale, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare entro il 15 febbraio 2008 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza;
- assicurare che le misure di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Profili pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- la verifica di conformità delle specifiche tecniche dei prodotti alimentari contenenti gli edulcoranti interessati;
- l’adeguamento della documentazione tecnica, analitica e di qualità dei produttori/importatori;
- il monitoraggio del recepimento nazionale entro il 15 febbraio 2008;
- la coerenza tra schede tecniche, controlli di filiera e dichiarazioni di conformità ai requisiti UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato tecnico della direttiva 95/31/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 95/31/CE sia modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva. La direttiva interviene quindi sui requisiti di purezza specifici degli edulcoranti autorizzati, senza riscrivere l’intero quadro normativo di base.
Inserimento dell’E 968 eritritolo
L’allegato introduce nuove specifiche per l’E 968 eritritolo, indicandone origine da fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili idonei, denominazione chimica, formula, tenore minimo del 99% dopo essiccazione e principali criteri di purezza, inclusi perdita all’essiccazione, cenere solfatata, sostanze riduttrici, ribitelo e glicerolo e piombo.
Aggiornamento delle specifiche di saccarina e suoi sali
Sono sostituite integralmente le specifiche dell’E 954 saccarina e dei suoi sali di sodio, calcio e potassio. Le nuove voci definiscono ciascuna sostanza, il relativo tenore, le caratteristiche fisiche e i limiti di purezza, con particolare riferimento a impurità specifiche come o-toluensolfonammide, p-toluensolfonammide, p-solfonammide dell’acido benzoico, arsenico, selenio e piombo.
Aggiornamento delle specifiche del sucralosio
La nuova formulazione dell’E 955 sucralosio specifica sinonimi, denominazione chimica, formula, tenore tra il 98% e il 102% sulla base anidra, criteri di identificazione mediante solubilità, assorbimento infrarosso, cromatografia in strato sottile e potere rotatorio specifico, nonché limiti di purezza per acqua, cenere solfatata, disaccaridi e monosaccaridi clorurati, ossido di trifenilfosfina, metanolo e piombo.
Aggiornamento delle specifiche del sale di aspartame-acesulfame
La voce E 962 è sostituita con una nuova definizione del sale di aspartame-acesulfame, preparato mediante riscaldamento in soluzione a pH acido e cristallizzazione. Sono fissati composizione percentuale di aspartame e acesulfame, proprietà fisiche, criteri di identificazione e limiti di purezza, tra cui perdita all’essiccazione, acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico e piombo.
Aggiornamento delle specifiche di maltitolo, sciroppo di maltitolo e lactitolo
Le voci E 965(i), E 965(ii) ed E 966 sono sostituite con nuove specifiche tecniche. Per il maltitolo sono aggiornati tenore minimo, criteri di identificazione e limiti per acqua, ceneri solfatate, zuccheri riducenti, cloruri, solfati, nichel, arsenico e piombo. Per lo sciroppo di maltitolo sono precisate composizione, processi produttivi ammissibili, tenore minimo di saccaridi idrogenati e di maltitolo e limiti di purezza. Per il lactitolo sono aggiornate denominazione, forma, potere rotatorio specifico e limiti per acqua, altri polioli, zuccheri riducenti, cloruri, solfati, ceneri solfatate, nichel, arsenico e piombo.
Termine di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 15 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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