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direttiva

Direttiva 2006/136

Direttiva 2006/136/CE della Commissione, dell’ 11 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dinocap (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/136/CE della Commissione inserisce il dinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendone l’autorizzazione solo a condizioni molto restrittive e per un periodo limitato. La misura si fonda sulla valutazione dei rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente, e impone agli Stati membri di rivedere le autorizzazioni esistenti entro scadenze precise. La direttiva richiede inoltre specifici dati di monitoraggio e misure di mitigazione del rischio per gli operatori, i lavoratori, gli organismi acquatici e la fauna selvatica.

Modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il dinocap nell’allegato I e fissando condizioni restrittive e termini per il recepimento e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai titolari di autorizzazioni per prodotti fitosanitari e, più in generale, ai prodotti fitosanitari contenenti dinocap come sostanza attiva. Riguarda l’immissione in commercio, l’autorizzazione, la modifica o revoca delle autorizzazioni esistenti e il riesame dei prodotti contenenti dinocap. La direttiva opera nel quadro della direttiva 91/414/CEE e lascia agli Stati membri margini di attuazione nella forma e nei mezzi, ma non nella realizzazione del risultato richiesto.

Dinocap: iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e condizioni restrittive

La direttiva 2006/136/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il dinocap nell’allegato I tra le sostanze attive ammissibili nei prodotti fitosanitari. L’intervento segue la valutazione comunitaria dei rischi per la salute umana e per l’ambiente e introduce una disciplina particolarmente cautelativa, con iscrizione limitata nel tempo e autorizzazione ristretta a un solo impiego specifico.

Finalità e impostazione generale

La Commissione richiama il percorso di valutazione del dinocap svolto nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, con rapporto elaborato dallo Stato membro relatore (Austria) e riesame nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nei considerando viene evidenziato che l’EFSA ha affrontato due questioni tecniche rilevanti: la rilevanza per l’uomo degli effetti oculari osservati nei cani e il valore dell’assorbimento cutaneo. La Commissione, in coerenza con l’elevato livello di protezione perseguito dall’Unione, ha ritenuto opportuno ridurre il periodo di iscrizione da sette a tre anni.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri, che devono recepire la modifica della direttiva 91/414/CEE, e incide sui prodotti fitosanitari contenenti dinocap come sostanza attiva. In concreto, si applica alle autorizzazioni esistenti, ai procedimenti di riesame e alle condizioni tecniche e di sicurezza per l’uso del prodotto. L’allegato definisce sia i limiti di impiego sia le misure obbligatorie di mitigazione del rischio.

Iscrizione del dinocap e limiti temporali

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo il testo allegato. Il dinocap è iscritto con:

  • numero 150;
  • purezza pari a 920 g/kg;
  • entrata in vigore dell’iscrizione dal 1° gennaio 2007;
  • scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2009.

La direttiva prevede quindi un’inclusione a tempo determinato, coerente con l’intento di riesaminare prioritariamente la sostanza alla luce di eventuali nuove informazioni.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali entro il 30 giugno 2007. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° luglio 2007. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle misure di recepimento e di una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un richiamo alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Autorizzazioni esistenti e obblighi di riesame

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dinocap. Entro tale data essi devono verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al dinocap, fatta eccezione per quelle della parte B dell’iscrizione;
  • il possesso, o la possibilità di accesso, da parte del titolare dell’autorizzazione a un fascicolo conforme all’allegato II;
  • il rispetto delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

L’articolo 3, paragrafo 2, introduce poi un riesame più approfondito di ciascun prodotto autorizzato contenente dinocap, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. A seguito di tale valutazione gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2009.

Condizioni di uso autorizzato e divieti

L’allegato consente il dinocap solo come fungicida sulla vite. Il dosaggio massimo autorizzato è di 0,21 kg di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione. Sono espressamente vietati:

  • trattamento aereo;
  • applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale;
  • giardinaggio domestico.

La direttiva richiede inoltre che gli Stati membri applichino opportune misure di attenuazione del rischio.

Misure di tutela di ambiente, operatori e lavoratori

Le prescrizioni tecniche dell’allegato pongono particolare attenzione a quattro profili:

  • organismi acquatici: deve essere mantenuta una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali; la distanza può dipendere dall’uso di tecniche o attrezzature per la riduzione della deriva;
  • uccelli e mammiferi: le condizioni di autorizzazione devono includere misure di mitigazione, come la scelta dei tempi di applicazione e di formulazioni che riducano al minimo l’esposizione delle specie interessate;
  • operatori: durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia delle attrezzature devono indossare idonei DPI, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione, salvo che la progettazione dell’attrezzatura o specifici dispositivi di protezione integrati rendano l’esposizione adeguatamente impedita;
  • lavoratori: devono indossare indumenti protettivi idonei, in particolare guanti, se accedono all’area trattata prima della scadenza del tempo di rientro, che non può essere inferiore a 24 ore.

Informazioni supplementari e obblighi di reporting

La parte B dell’allegato prevede che, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dinocap, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Possono altresì richiedere dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, così da valutare in modo realistico le condizioni di utilizzo e il possibile impatto tossicologico della sostanza.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007. I destinatari sono gli Stati membri. La disciplina conferma che la Commissione può adottare misure di iscrizione e di gestione del rischio nel quadro della direttiva 91/414/CEE, mentre agli Stati membri spetta l’attuazione concreta delle verifiche, delle modifiche autorizzative e delle misure di controllo sul mercato.

Disposizioni principali

Iscrizione del dinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva. Il dinocap è inserito con numero 150, purezza 920 g/kg, data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1° gennaio 2007 e scadenza al 31 dicembre 2009.

Recepimento nazionale e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° luglio 2007 e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. È richiesto un riferimento espresso alla direttiva negli atti nazionali di recepimento.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dinocap. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, escluse quelle della parte B dell’iscrizione, e accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dettagliato dei prodotti e termine finale

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, ciascun prodotto autorizzato contenente dinocap deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Sulla base di tale valutazione gli Stati membri verificano la conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2009.

Condizioni d’impiego e restrizioni settoriali

L’allegato limita l’autorizzazione del dinocap all’uso come fungicida sulla vite, con dosaggio massimo di 0,21 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione. Sono vietati il trattamento aereo, le applicazioni con attrezzatura a spalla o a mano per uso amatoriale e il giardinaggio domestico. L’iscrizione è temporanea, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

Misure di attenuazione del rischio

L’allegato impone agli Stati membri di garantire misure di mitigazione del rischio per organismi acquatici, uccelli, mammiferi, operatori e lavoratori. Sono previste distanze adeguate dai corpi idrici superficiali, misure per ridurre l’esposizione della fauna, obblighi di DPI per gli operatori durante miscelazione, carico, applicazione e pulizia delle attrezzature, e protezione dei lavoratori che accedono alle aree trattate prima del tempo di rientro, che non può essere inferiore a 24 ore.

Informazioni supplementari e monitoraggio

La parte B dell’allegato richiede che gli Stati membri garantiscano che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull’incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni, come dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, per disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzo e del possibile impatto tossicologico del dinocap.

Contesto di valutazione e durata limitata dell’iscrizione

I considerando spiegano che il dinocap è stato valutato nell’ambito del programma di lavoro della direttiva 91/414/CEE; sono state considerate in particolare le osservazioni dell’EFSA su effetti oculari nei cani e assorbimento cutaneo. La Commissione ha scelto una durata dell’iscrizione ridotta a tre anni per assicurare una nuova valutazione prioritaria e un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute umanatutela dell’ambientesicurezza alimentare

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