Direttiva 2006/127
Direttiva 2006/127/CE della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2003/91/CE adeguando gli elenchi delle specie di ortaggi per le quali si applicano i protocolli dell'UCVV o le linee direttrici UPOV ai fini degli esami varietali. L'intervento si rende necessario per tenere conto dei nuovi protocolli e dell'estensione del campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE a nuove specie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2007 e applicarle dal 1º luglio 2007, con una limitata facoltà transitoria per gli esami già iniziati.
Modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE sui caratteri minimi e sulle condizioni minime per l'esame di talune varietà di ortaggi, aggiornando i riferimenti ai protocolli UCVV e alle linee direttrici UPOV.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sulle procedure di esame delle varietà di specie di ortaggi da inserire nei cataloghi nazionali ai sensi della direttiva 2002/55/CE. Riguarda in particolare gli esami di distingibilità, omogeneità e stabilità (DHS) delle varietà elencate negli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE, come sostituiti dalla presente direttiva. È prevista una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1º luglio 2007, per i quali gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione previgente della direttiva 2003/91/CE.
Direttiva 2006/127/CE: aggiornamento degli standard di esame per alcune varietà di ortaggi
La direttiva interviene sulla direttiva 2003/91/CE, che detta le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi. L'obiettivo è aggiornare i riferimenti tecnici agli standard di esame varietale, tenendo conto dei nuovi protocolli dell'UCVV e delle linee direttrici UPOV, nonché dell'estensione del campo di applicazione della disciplina a nuove specie.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2003/91/CE era stata adottata per assicurare che le varietà inserite nei cataloghi nazionali degli Stati membri fossero conformi, ove esistenti, alle linee direttrici dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) quanto ai caratteri minimi da esaminare e alle condizioni minime di esame; per le altre varietà, si applicavano le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV). I considerando evidenziano che, nel frattempo, UCVV e UPOV hanno adottato o aggiornato ulteriori linee direttrici per nuove specie e che il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE è stato ampliato, rendendo necessario un adeguamento della direttiva 2003/91/CE.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda i criteri tecnici applicabili all'esame delle varietà di ortaggi destinati all'iscrizione nei cataloghi nazionali. In particolare, essa sostituisce gli allegati che elencano:
- le specie conformi ai protocolli sui test dell'UCVV, di cui all'allegato I;
- le specie conformi alle linee direttrici UPOV, di cui all'allegato II.
Gli elenchi includono numerose specie orticole, tra cui cipolla, scalogno, porro, aglio, asparago, cavoli, lattuga, pomodoro, fagioli, pisello, mais dolce, sedano, barbabietola, cavolo cinese, melanzana e altre. Il testo rinvia ai protocolli e alle linee direttrici consultabili sui siti web dell'UCVV e dell'UPOV.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE con il nuovo testo allegato alla direttiva 2006/127/CE. La sostituzione ha natura tecnica e comporta l'aggiornamento dei riferimenti ai documenti UCVV e UPOV applicabili alle singole specie.
L'articolo 2 introduce una facoltà transitoria: per gli esami iniziati prima del 1º luglio 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione previgente della direttiva 2003/91/CE. La norma lascia quindi un margine di discrezionalità nazionale limitato alla gestione dei procedimenti già avviati.
Obblighi per gli Stati membri
L'articolo 3 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento;
- applicare tali disposizioni dal 1º luglio 2007;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Il testo precisa che le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Si tratta dunque di un tipico atto di armonizzazione tecnica, che vincola quanto al risultato da raggiungere ma lascia agli ordinamenti nazionali la scelta degli strumenti di attuazione.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per i professionisti che assistono imprese sementiere, laboratori di esame e operatori del settore orticolo, la direttiva rileva perché aggiorna i parametri tecnici di conformità delle varietà ai fini dell'iscrizione nei cataloghi e della commercializzazione delle sementi. Il punto centrale è la verifica, specie per specie, del protocollo UCVV o della linea direttrice UPOV applicabile, con attenzione alla data di avvio degli esami, che può incidere sul regime transitorio fino al 1º luglio 2007.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2003/91/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nell'allegato della direttiva. Gli allegati elencano le specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), rispettivamente conformi ai protocolli sui test dell'UCVV e alle linee direttrici dell'UPOV.
Disciplina transitoria per gli esami già iniziati
L'articolo 2 consente agli Stati membri di decidere che, per gli esami iniziati prima del 1º luglio 2007, si applichi ancora la direttiva 2003/91/CE nel testo precedente alla modifica introdotta dalla presente direttiva. Si tratta di una facoltà discrezionale lasciata agli Stati membri per evitare impatti sui procedimenti già avviati.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º luglio 2007. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.
Richiamo alla direttiva negli atti nazionali
Sempre ai sensi dell'articolo 3, le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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